La Corte Costituzionale, con la sentenza 245/2021 pubblicata il 22 dicembre 2021, conferma la proroga dei titoli abitativi edilizi:Scia, permessi per costruire e autorizzazioni in scadenza tra il il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, che saranno validi non per tutto il nuovo anno, ma solo fino al 29 giugno 2022.
La conferma è arrivata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 28 (comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2020, n. 18 (relativa all’Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali). La norma in questione prorogava la validità di Scia, autorizzazioni e permessi per altri tre anni, dopo la scadenza fissata al 2021. Di fatto, quindi, la Corte Costituzionale è intervenuta limitando il periodo di efficacia, ma confermando l’estensione dello stesso al 2022.
La proroga è stata una conseguenza del prolungamento dello stato di emergenza, difatti a seguito della pandemia da Covid molte scadenze sono state riviste, proprio per andare ai soggetti che più sono stati colpiti dai continui blocchi delle attività.
Il Governo Draghi ha deciso di estendere lo stato di emergenza al 31 marzo 2022,da qui la proroga dei termini relativi a Scia e permessi e autorizzazioni per costruire, in ambito edilizio. Il 29 giugno 2022 coincide con la fine dei 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza.
La Corte Costituzionale (sempre nella sentenza 245/2021) ha ribadito che la proroga in questione non opera in automatico; specificando che,in base all’articolo 10, comma 4 del DL 76/2020, il regime di proroga della validità dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni sarà attivo e valido solo su richiesta dell’interessato.
In data 21 dicembre 2021, Anac rende noto di aver approvato la realizzazione del Fascicolo digitale per gli operatori economici, favorendo così una reale riduzione degli oneri in capo agli operatori del settore e delle stazioni appaltanti. Si tratta del primo passo concreto nel processo di semplificazione delle procedure di gara, una delle misure in materia di contratti pubblici previste dal PNRR e dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.
I recenti interventi normativi di modifica dell’articolo 81 del codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016, realizzati su iniziativa e con il contributo dell’Autorità, unitamente alle previsioni in materia di digitalizzazione delle procedure di gara contenute nell’articolo 44 del medesimo codice, consentono la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di affidamento, con conseguente riduzione dei tempi e dei costi per la partecipazione e per il relativo svolgimento. Tra gli strumenti di semplificazione rientrano il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), previsto dall’articolo 85 del codice dei contratti pubblici e il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) previsto dall’articolo 81, comma 4-bis), d.lgs. 50/2016. Il primo consente di digitalizzare e standardizzare le dichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini della partecipazione. Il secondo permette di inserire e gestire, attraverso il fascicolo di ciascun operatore economico, le informazioni e i documenti utili alla dimostrazione dei requisiti generali e speciali e di utilizzarli per la partecipazione a diverse procedure di gara. L’accesso al FVOE potrà essere consentito, ai sensi dell’articolo 81, comma 4-bis, d.lgs. 50/2016 agli Organismi di attestazione, per le verifiche di competenza, e agli stessi operatori economici, per i dati di loro pertinenza. Gli strumenti descritti consentono di ridurre il rischio di errori, omissioni e false dichiarazioni involontarie, a beneficio del corretto e spedito svolgimento delle operazioni di gara e con effetto deflattivo del contenzioso.
La prima versione del FVOE sarà operativa a partire dal mese di marzo 2022 e consentirà di svolgere le seguenti attività:
- verifica del mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione su aggiudicatario e subappaltatori, come richiesto dal nuovo articolo 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici;
- utilizzo del FVOE per tutte le procedure di affidamento;
- istituzione dell’elenco degli operatori economici già verificati previsti dall’articolo 81, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici. L’obiettivo è anticipare il più possibile gli effetti positivi collegati alla possibilità di riutilizzo della documentazione acquisita nel FVOE.
Anac, inoltre, sta lavorando per portare a compimento le iniziative relative alla razionalizzazione e alla interoperabilità delle banche dati attualmente operanti. L’obiettivo è individuare standard condivisi affinché gli enti certificatori integrino le proprie basi informative con la BDNCP. Così come le piattaforme delle stazioni appaltanti.
Il Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2021 ha approvato il cosiddetto decreto antifrode, provvedimento del governo che contiene una stretta sui controlli relativi alle agevolazioni edilizie.
Il decreto legge 11 novembre 2021 numero 157 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore da oggi, 12 novembre 2021. E' articolato in 5 articoli:
- art. 1 – Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi
- art. 2 – Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi
- art. 3 – Controlli dell’Agenzia delle entrate
- art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria
- art. 5 – Entrata in vigore
L'obiettivo è quello di evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi ed estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “superbonus al 110%” venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.
L’obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “superbonus al 110%”.
Il potenziamento dell’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria è contenuto nell’articolo 3 del testo.
Nella parte iniziale si prevede quanto segue:“L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”
All’Agenzia delle Entrate viene attribuita la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura per controlli preventivi, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.
Il decreto legge anti-frode espone anche quali sono i criteri che verranno utilizzati per riconoscere i profili di rischio in riferimento all’utilizzo della cessione del credito col Superbonus 110% e gli altri bonus casa.
Per riconoscere le attività fraudolente, il Fisco considererà:
- I dati inseriti dai soggetti nelle comunicazioni, per vedere se risultano regolari e coerenti;
- I dati riferibili ai crediti oggetto di cessione;
- L’operato di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di cessione, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- Le opzioni di cessione eventualmente effettuate in precedenza dai soggetti.
Sono inoltre presenti tetti massimi per le spese che saranno stabiliti da un successivo decreto del Ministero della transizione ecologica, da approvare entro 30 giorni.
La congruità delle spese deve essere asseverata dai tecnici abilitati.
Viene disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “decreto rilancio”).
Il Consiglio dei Ministri del 30 giugno, su proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, ha approvato un disegno di legge di delega al Governo in materia di contratti pubblici. Le linee direttrici del nuovo provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri sono semplificazione, legalità, digitalizzazione, sostenibilità. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ancora non pubblicata in Gazzetta Ufficiale), il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi sulla disciplina dei contratti pubblici.
Nel paragrafo relativo alla “Semplificazione in materia di contratti pubblici” del Piano Nazionale di ripresa e resilienza si legge che l’obiettivo è quello della semplificazione delle norme in materia di appalti pubblici e concessioni per l’efficiente realizzazione delle infrastrutture e per il rilancio dell’attività edilizia.
Nel testo si punta ad un più stretto legame tra normativa nazionale e direttive europee, prestando una particolare attenzione alla qualificazione delle stazioni appaltanti. In coerenza con il PNRR e con i principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale, le norme da adottare dovranno assicurare efficienza e tempestività nell’affidamento, la gestione e l’esecuzione di contratti e concessioni; tempi certi per le procedure di gara, per la stipula dei contratti e la realizzazione degli appalti, comprese le opere pubbliche che dovranno essere sempre più orientate all’innovazione e alla sostenibilità; il rafforzamento della qualificazione delle stazioni appaltanti.
È prevista la massima semplificazione delle procedure per gli investimenti in tecnologie verdi e digitali e per l’innovazione e la ricerca, in linea con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu, così da aumentare il grado di eco-sostenibilità degli investimenti pubblici. Nei bandi di gara ci saranno clausole sociali e ambientali come requisiti necessari o premiali dell’offerta al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l’applicazione dei contratti collettivi, le pari opportunità generazionali e di genere.
Per abbreviare i tempi delle gare, sono previste una digitalizzazione e informatizzazione completa delle procedure, la riduzione degli oneri amministrativi ed economici a carico dei partecipanti e strumenti per diminuire il contenzioso sull’affidamento ed esecuzione degli appalti.
Saranno verificati sistemi di qualificazione degli operatori di settore e della loro effettiva capacità di realizzare le opere oggetto di gara, delle competenze tecniche e professionali e del rispetto della legalità, compresi gli aspetti legati alla tutela del lavoro e alla prevenzione e contrasto alle discriminazioni di genere. Attenzione particolare è prevista anche per la verifica delle offerte anomale e per la individuazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possano ricorrere al criterio del prezzo più basso d’offerta e all’affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dei lavori (cd. appalto integrato). Si propone di estendere e rafforzare i metodi di risoluzione delle controversie alternativi a quello giurisdizionale, per evitare di allungare i tempi di realizzazione delle opere e allo stesso tempo alleggerire i tribunali dai contenziosi.
Infine, una novità importante introdotta dal disegno di legge riguarda la semplificazione e l’estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, in particolare riguardo alla finanza di progetto, per attirare investitori professionali.
È stato ufficialmente approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio il testo ufficiale del Decreto Semplificazioni 2021: l’accesso al Superbonus del 110 per cento sarà semplificato e ci sarà possibilità di delega a soggetti terzi per lo SPID.
La semplificazione degli adempimenti necessari per accedere al Superbonus persegue l’intenzione di dar man forte agli investimenti ad ai progetti del Recovery Plan. Nello stesso decreto si articola la governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la responsabilità di indirizzo del Piano. Il Premier preside la Cabina di Regia a cui prenderanno parte in base alle tematiche trattate i relativi Ministri e Sottosegretari, per le competenze regionali e locali interverranno Presidenti di Regioni e Province Autonome. La Cabina di Regia sarà coadiuvata da una Segreteria tecnica che dovrà tenere sotto controllo lo stato di attuazione dei progetti del PNRR. Il superamento degli ostacoli normativi viene regolato dall’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione. Si istituisce poi un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. Infine, il Servizio centrale per il PNRR si occuperà del monitoraggio e della rendicontazione.
Le misure approvate con il decreto del 28 maggio tendono ad evitare impedimenti per i progetti del Recovery Plan, nello specifico: “ in caso di dissenso, diniego o opposizione proveniente da un organo statale che può minare l’attuazione del PNRR e dopo un iter di confronto con i soggetti interessati, il Presidente del Consiglio intraprenderà le iniziative necessarie per l’esercizio dei poteri sostitutivi ”e “in caso di inerzia dei soggetti attuatori del PNRR, avrà la possibilità di individuare altri soggetti per l’attuazione dei progetti”.
Gli interventi con il Superbonus che saranno considerati manutenzioni straordinarie si allargano ad ospedali, case di cura, ospizi e caserma, restano fuori gli alberghi e gli immobili sprovvisti di impianto termico. La doppia conformità non sarà più necessaria, sarà sufficiente la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) per l’inizio dei lavori ad esclusione di interventi di demolizione e ricostruzione.
Con questa strategia si intende velocizzare l’aspetto burocratico, favorendo l’apertura di cantieri. Per gli immobili realizzati post 1967 la Cila dovrà essere corredata del titolo abilitativo per la sua realizzazione o del provvedimento di legittimazione. Al contrario per gli immobili realizzati ante 1967 si dovrà certificare la costruzione precedente al 1 settembre del 1967. Le difformità non dovranno essere accertate preventivamente dal tecnico, in assenza di Cila o nell’eventualità di difformità rispetto alla realizzazione o di dichiarazioni mendaci l’agevolazione viene revocata.
Riguardo allo SPID invece si favorisce un maggior utilizzo dell’identità digitale. Inoltre, i certificati online saranno rilasciati al cittadino a titolo gratuito, senza dover sostenere la spesa dell’imposta di bollo di 16 euro e dei diritti di segreteria.
Ci sono novità anche in tema di appalti, il subappalto fino al 31 ottobre 2021 può arrivare fino al 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Dal 1 novembre 2021 non vi sarà un limite quantitativo al subappalto, sarò obbligo delle stazioni appaltanti indicare prestazioni e lavorazioni che per la loro peculiarità devono essere realizzate dall’aggiudicatario. Nel decreto viene anche stabilito che coloro che intendono partecipare ai bandi di gara debbano presentare un rapporto che certifichi lo stato di inclusività della donna nell’attività lavorativa, una maggiorazione del punteggio è invece prevista per chi assume donne e giovani sotto i 35 anni.
Il PNRR prevede interventi la cui aggiudicazione sarà basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a beneficio di aspetti qualitativi e non solo economici. L’affidamento è unico sia per la progettazione che per l’esecuzione dell’opera e a fronte di un progetto di fattibilità tecnico-economica.
Ritorna nelle intenzioni del PNRR lo strumento del dibattito pubblico, al fine di migliorare la divulgazione delle opere da realizzare e incentivare la collaborazione tra società civile ed enti territoriali.