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Superbonus 110% : le ultime criticità riscontrate dalle associazioni di settore

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Manca meno un mese e mezzo al fatidico 30 giugno ed il Governo tace sulla tanto attesa e agognata proroga per il completamento del 30% dei lavori Superbonus sulle unifamiliari, nonostante le varie promesse di mettere la questione in agenda subito dopo la pubblicazione del DEF.

“Il termine fissato a giugno per completare almeno il 30% dei lavori che interessano gli edifici unifamiliari va prorogato”, sostengono tutti i presidenti delle associazioni della filiera termoidraulica, dalla fabbricazione e distribuzione alla progettazione fino alla costruzione e installazione di impianti (AiCARR, ANGAISA, Aqua Italia, Assistal, Assoclima, Assotermica, CNA Installazione Impianti).

Nella nota delle associazioni si ribadisce l’importanza rivestita dagli edifici unifamiliari nell’ambito del Superbonus, rappresentando il segmento di immobili maggiormente interessato dall’applicazione della detrazione fiscale: come confermato anche dai dati più recenti diffusi da ENEA, che testimoniano la rilevanza degli interventi di efficientamento energetico sia per il loro valore in termini di sostenibilità, che dal punto di vista economico. Le maggiori difficoltà si stanno riscontrando nell’approvvigionamento dei materiali e componenti lungo tutta la catena produttiva, e l’incremento della domanda, trainata proprio dagli incentivi, che rende complicato il reperimento di professionisti, la maggior parte dei quali sono già gravati da carichi di lavoro importanti. Proprio per questo, le Associazioni chiedono al Governo una proroga al 31 dicembre 2022 per il completamento del 30% dei lavori Superbonus sulle unifamiliari. “Sappiamo che diverse forze politiche si sono già mosse per far approvare questa proroga in tempi brevi e, a questo proposito, ci auguriamo di poter trovare conferme il più presto possibile. Come abbiamo già avuto modo di dire più volte ci teniamo a sottolineare che la filiera si mette a completa disposizione delle Istituzioni non solo per quanto riguarda gli incentivi, ma per tutta la complessa partita della transizione energetica”.

Intanto l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) lancia un nuovo allarme legato ai cantieri di superbonus 110% che rischiano il blocco a cause dello stop delle banche alla cessione del credito. Una situazione che, secondo il Presidente dell’Ance Gabriele Buia “crea grandissimi problemi. Molti contratti rischiano di saltare e con l’esaurimento del plafond delle banche molte imprese non avranno la possibilità di scontare il credito”.

"È un disastro" attacca Buia, che vede la causa “nel proliferare di aziende che nulla hanno a che fare con il comparto delle costruzioni. Sono mesi che ci sgoliamo denunciando la nascita di quasi 12mila nuove società che si sono iscritte alle Camere di Commercio con il codice Ateco delle costruzioni ma che in realtà non hanno nulla a che fare con il nostro mondo, che anzi subisce solo gli effetti peggiori di questa speculazione”.

Intanto, è all'esame del Parlamento la legge di conversione del Decreto Bollette, all'interno della quale si dovrebbe inserire una nuova modifica al meccanismo delle opzioni alternativa che sbloccherà la quarta cessione da parte delle banche che hanno raggiunto la capienza fiscale.


ANAC aggiorna il bando tipo n.1-2021 riguardante procedura aperta con sistemi telematici

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Con la delibera n. 154 del 16 marzo 2022, Il Consiglio dell’Autorità, ha approvato l’aggiornamento al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 e al decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022, del Bando tipo n. 1-2021 e della relativa nota illustrativa, entrambi approvati, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, e dell’articolo 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, con delibera n. 773 del 24 novembre 2021, con mandato espresso ad adeguare i documenti al testo approvato in sede di conversione in legge, prima di procedere alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sono state introdotte le misure sulle pari opportunità di genere e generazionali, sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e le clausole di revisione dei prezzi.

Il Bando di gara tipo n. 1 - 2021 riguarda la procedura aperta, svolta totalmente con sistemi telematici, per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Esso è stato adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione del codice degli appalti, con l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento standardizzato che garantisca efficienza, qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti.

In particolare, nel Bando tipo relativo agli investimenti pubblici finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC) è stata inserita la clausola che prevede come causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità. Inoltre l’operatore economico al momento della presentazione dell'offerta deve assumersi l'obbligo di riservare, in caso di aggiudicazione del contratto, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile, una quota di assunzioni pari almeno al 30% di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto. È possibile derogare all’obbligo di riserva, dandone adeguata motivazione. Nel caso di tasso di quote rosa inferiore al 25%, le stazioni appaltanti devono tendere ad aumentare il tasso di occupazione femminile per una percentuale superiore di 5 punti percentuali.

Inoltre, tra gli elementi fondamentali che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara c’è anche la clausola sui prezzi: Anac ha provveduto ad inserire nel Bando tipo le quanto previsto dal decreto Sostegni ter, che ha introdotto l’obbligo, fino al 31 dicembre 2023, di inserire nei documenti di gara le clausole, finora facoltative, di revisione dei prezzi di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).


Nuove modalità di cessione dei crediti (2+1)

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Comprendere del tutto in che modo funzioni attualmente l’operazione di cessione del credito in riferimento all’usufrutto dei bonus edilizi non è semplice. Tante sono le domande e le problematiche alle quali vanno incontro contribuenti, imprese e istituti. Con una recente FAQ divulgata dall'Agenzia delle Entrate, la stessa ha fornito nuovi interessanti spunti che favoriscono una più semplice comprensione dell’argomento.

La cessione dei crediti per i bonus edili ha subito una serie di limitazioni per contrastare le frodi, creando non pochi problemi, introdotte dal Decreto Sostegni-ter (DL 4/2022), sono state corrette con il Decreto Frodi (DL 13/2022). Successivamente i contenuti del Decreto Frodi sono nuovamente confluiti nel Decreto Sostegni-ter.

Le nuove regole sono in vigore a partire dal 17 febbraio 2022. Proprio attorno a questa data ruotano le varie regole disposte, che oltretutto si differenziano anche a seconda della scelta tra cessione del credito e sconto in fattura.

Con l’entrata in vigore del DL n. 13 del 25 febbraio 2022, si è stabilito che, a partire dal 17 febbraio sarebbe stata consentita una sola operazione di cessione del credito “libera”, che il Fisco definisce “jolly”, e due ulteriori cessioni a favore solo di istituti abilitati.

L’Agenzia ha chiarito che continuano a trovare applicazione, non essendo stati modificati dal decreto frodi, il comma 2 dell’art. 28 del DL sostegni-ter, che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022. Resta valido anche il contenuto del successivo comma 3 dell’art. 28, che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.

Per quanto riguarda le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, quindi, viene spiegato che la disciplina da seguire è quella definita dal DL n. 4 del 27 gennaio 2022. Qui, all’art. 28 comma 2, si stabilisce che i crediti che, prima del 17 febbraio, sono già stati oggetto di una prima operazione di cessione oppure hanno già usufruito dello sconto in fattura, potranno conseguire lo stesso meccanismo previsto per le nuove comunicazioni, ovvero:

  • Un’ulteriore cessione “jolly” (anche frazionabile);
  • Due cessioni successive alla prima (con credito non frazionabile), solo a favore degli istituti abilitati. Al comma 3 viene chiarito che saranno considerati nulli tutti i contratti che non rispettano i suddetti criteri.

Per le comunicazioni inviate a partire dal 17 febbraio 2022:

  • dopo la comunicazione della prima cessione, per le ulteriori cessioni: il cessionario potrà operare solo 2 cessioni qualificate (banche);
  • dopo la comunicazione dello sconto in fattura, per le ulteriori cessioni: il fornitore potrà operare ancora una cessione jolly (a chiunque) e 2 qualificate (banche).

Si ricorda che la Comunicazione 2022 dovrà essere inviata entro il 29 aprile.


Rotazione incarichi nel caso si procedura negoziata con invito.

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La rotazione degli incarichi nel caso di procedura negoziata con invito non è obbligatoria, tanto più se l'operatore uscente ha svolto in maniera eccellente il servizio: la giustizia amministrativa lo ha specificato più volte, come nel caso affrontato dal Tar Campania con la sentenza n. 978/2022.

Il caso nasce dal ricorso presentato da una società di servizi contro una stazione appaltante. La stazione appaltante, nel caso specifico un istituto scolastico, aveva pubblicato sul proprio sito come da art. 36, comma 2b, e art. 58 del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei Contratti Pubblici), l’invito alla manifestazione di interesse alla partecipazione alla procedura negoziata senza bando di gara per la concessione di un servizio della durata di 6 anni, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso (ex art. 95, comma 4b, del Codice dei Contratti).

Nel verbale di pubblicazione di scelta degli operatori economici da interpellare nella procedura negoziata, la stazione appaltante ha puntualizzato che nella determina d’indizione sarebbe stata indicata nell'elenco degli operatori l'eventuale presenza dell'operatore uscente, "dandone la dovuta motivazione”.

Proprio l'operatore uscente si è aggiudicato la gara: per tale motivo il secondo classificato ha presentato ricorso al TAR, specificando sia la violazione del principio di rotazione degli inviti ex art. 36 d.lgs. n. 50/2016, in quanto l’impresa concorrente aggiudicataria dell’affidamento in contestazione sarebbe l’aggiudicataria uscente. Ma soprattutto, dopo una richiesta di accesso agli atti, era stata rilevata un'incongruenza con la tabella dei prezzi presentata in fase di gara e, nonostante la Stazione Appaltante abbia richiesto di produrre la documentazione esatta, l'operatore non solo non l'ha fatto, ma si è comunque visto affidare ugualmente l'incarico.

Secondo il TAR non si è incorsi nella violazione del principio di rotazione degli inviti (e degli affidamenti) enunciato dall’art.36 d.lgs. n. 50/2016: la Stazione Appaltante ha infatti specificamente e adeguatamente motivato la deroga, evidenziando nella determina a contrarre che “l’operatore economico uscente ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello con notevole soddisfazione dell’utenza, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando alla lettera il capitolato speciale d'appalto, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; ciò è attestato inoltre dal curriculum dell’operatore in merito alle attività svolte di tipologia similare e dall’attestato di regolare esecuzione rilasciato da questo Istituto per i servizi svolti”. Da questo punto di vista, il giudice ha anche sottolineato tale orientamento è specificato nelle Linee guida n.4.

Il ricorso è stato accolto per la mancata produzione e presentazione di documentazione richiesta: la Stazione Appaltante ha infatti valutato erroneamente l’affidabilità e la sostenibilità economica dell’offerta dell’aggiudicataria, dato che non ha fornito prova della correttezza delle modalità di acquisizione della “Tabella prezzi unitari dell’offerta”. L'aggiudicazione dell’appalto è stata quindi annullata, con conseguente dichiarazione di inefficacia del contratto, qualora stipulato.


Pronto il nuovo modello per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi.

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L’Agenzia delle Entrate ha divulgato le nuove regole, previste dal dl n. 4/2022 (Sostegni-ter) che limitano la cessione del credito per i bonus edilizi. Il Provvedimento recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”, ha lo scopo di adeguare il meccanismo di cessione del credito alle ultime disposizioni restrittive previste dal decreto Sostegni-ter.

L’articolo 28 di tale decreto, infatti, ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri bonus cedibili. In base alle nuove indicazioni, a partire dal 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”; ciò significa che il cessionario del credito non può cederlo a sua volta.

Il provvedimento approva il nuovo modello per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche, che tengono conto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni ter (dl n. 4/2022), in relazione agli interventi per i quali sono esercitabili le opzioni e all’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione. Il modello aggiornato sostituisce il precedente (con provvedimento dell’8 agosto 2020) ed i contribuenti lo potranno utilizzare a partire dal 4 febbraio 2022 per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi.

A partire dal 4 febbraio 2022, una volta esaurite le operazioni di aggiornamento del software, il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità. Inoltre l’Agenzia rende noto che ci sono 10 giorni in più per trasmettere la comunicazione di cessione per i crediti interessati dalla disciplina transitoria prevista dal decreto Sostegni-ter. Non più entro il 6 febbraio, dunque, ma fino al 16 dello stesso mese.

È previsto, tuttavia, un periodo transitorio, per il quale i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tutto ciò a patto che, prima del 7 febbraio 2022, sia stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data. Ora, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di prossima emanazione, prorogherà dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022. Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).