Come funziona la detrazione introdotta dalla Legge di Bilancio 2020
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2019 della Legge di Bilancio 2020 (Legge 160/2019) è stato introdotto un nuovo incentivo per chi effettua lavori sulle facciate degli edifici. In particolare la nuova detrazione fiscale, detta Bonus Facciate, consiste in una detrazione fiscale (Irpef) del 90%, "per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020, relative agli interventi edilizi, ivi inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444".
La zona A comprende parti del territorio consistenti in agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi; la zona B include, invece, le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A: si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5 per cento (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq. Non è previsto un limite di spesa per le singole unità immobiliari.
Saranno ammessi al bonus facciate gli interventi sulle strutture opache della facciata, sulla parte esterna dei parapetti, su balconi, cornicioni, ornamenti e fregi. Le spese ammesse al Bonus riguarderanno inoltre, intonacature, verniciature, rifacimento delle ringhiere, decorazioni, restauro dei marmi in facciata ecc.. Sono esclusi dal bonus interventi su impianti di illuminazione, cavi TV, impianti pluviali, infissi.
La detrazione sarà ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.
Il Bonus Facciate, inoltre, sarà cumulabile con tutte le altre misure di risparmio energetico (ecobonus, bonus ristrutturazioni, ecc.).
Nel caso di interventi che abbiano effetti sull’efficienza energetica dell’edificio o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, dovranno essere soddisfatti i requisisti minimi di prestazione energetica previsto dal dal DM 26 giugno 2015 e, per quanto riguarda la trasmittanza termica, i requisiti della tabella 2 (trasmittanza termica utile delle strutture componenti l'involucro edilizio) del DM 26 gennaio 2010.
In tali casi, i lavori saranno soggetti ai controlli ENEA che, sulla base delle informazioni contenute nelle richieste di detrazione, monitora e valuta il risparmio energetico ottenuto grazie agli interventi.
Con questa formulazione, il bonus facciate potrebbe sovrapporsi all’ecobonus per gli interventi sull’involucro. Per i lavori che riguardano le strutture opache verticali, l’ecobonus prevede una detrazione del 65%, con tetto di spesa di 60mila euro. Gli edifici in zona A e B potrebbero quindi scegliere tra ecobonus e bonus facciate. Quest’ultimo, con aliquota al 90% e nessun tetto di spesa, risulterebbe più conveniente.
Segnaliamo che Legambiente, Renovate Italy, Kyoto Club, Green Building Council Italia (Gbc) e l'Associazione Nazionale Isolamento Termico e Acustico (Anit), in una nota congiunta, avevano chiesto al Parlamento di modificare la norma ritenendo che il Bonus Facciate "affosserà gli investimenti di efficienza energetica e prevenzione sismica".
Per l'operatività completa, ovviamente, si attende a brevissimo un'apposita circolare dell'Agenzia delle Entrate.
Dopo l’approvazione in Senato, con voto di fiducia del 16 dicembre, la legge di Bilancio 2020, passa ora alla Camera (dove dovrebbe essere votata il 22-23 dicembre). L’approvazione definitiva, e la pubblicazione in Gazzetta, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2019. Poche novità e tante conferme, la Legge di Bilancio per il 2020 ha confermato le detrazioni fiscali in scadenza a fine 2019 (ecobonus e bonus ristrutturazioni) e inserito nel nostro ordinamento il bonus facciate, il cui funzionamento sarà meglio definito nei prossimi mesi con i necessari provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.
Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la Legge di Bilancio ha esteso fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di beneficiare della detrazione del 50% delle spese sostenute con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità Immobiliare. L'agevolazione potrà continuare ad essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e dovrà essere suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.
Viene riconfermato anche per il 2020 il bonus mobili che prevede un detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Per ottenere tale bonus sarà necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Confermato anche l'ecobonus che prevede una detrazione dal 50 all'85% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
La legge Crescita aveva introdotto lo sconto diretto per ecobonus e sismabonus: i contribuenti potevano così chiedere l’applicazione della detrazione direttamente in fattura e le imprese, in teoria, potevano recuperare l’importo in compensazione in 5 anni. Questo particolare tipo di “sconto” ha però sin da subito suscitato non pochi dubbi sia tra le imprese sia tra i professionisti perché di fatto avrebbe agevolato solo le grandi imprese. La Legge di Bilancio 2020 ha però quasi del tutto cancellato tale sconto: sarà ammesso solo per gli interventi per le parti comuni degli edifici condominiali, con importi pari o superiori a 200.000 euro.
Una novità anticipata sin dalla prima bozza della Legge di Bilancio è il bonus facciate che prevede per il 2020 una detrazione pari al 90% delle spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Si tratta di un credito di imposta del 90%, valido per il 2020, sulle spese sostenute per il restauro ed il recupero delle facciate degli edifici esistenti. Tali edifici , però, devono essere ubicati nelle zone “A” o “B” del PUG/PRG, ossia nei centri storici oppure nelle zone parzialmente o totalmente edificate. L’agevolazione mira, quindi, alla riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale ed al decoro urbano, con effetti sicuramente positivi anche per il settore edile.
La cedolare secca resta al 10% sugli affitti a canone concordato.
La posizione dell’ Anit in merito alla proposta di provvedimento denominato “bonus facciate”.
L’Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico ed Acustico lancia l’allarme su uno dei contenuti del disegno di Legge di Bilancio 2020, ossia sul cosiddetto “bonus facciate”. Secondo l’associazione l’agevolazione proposta dal Governo potrebbe pregiudicare la politica energetico ambientale che l’Italia sta portando avanti ormai da anni.
Nonostante la volontà positiva del Governo di sostenere un settore in crisi come l’edilizia, l’Anit ritiene che “sia indispensabile una strategia a lungo termine mirata al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, economica e sociale.”
Secondo la bozza proposta il bonus facciate, comprenderebbe qualsiasi intervento sulla facciata, “sia interventi di finitura estetica, di rifacimento dei balconi o dei cornicioni, di opere di lattoneria, di pura tinteggiatura o rivestimenti esterni che interventi di isolamento termico e quindi di efficientamento energetico con conseguente riduzione di consumi e di emissioni inquinanti”.
L’incentivazione al 90% degli interventi di pura finitura estetica e al 65%-75% interventi di efficientamento energetico e messa in sicurezza statica porterebbe quindi ad una promozione dei primi a discapito dei secondi; infatti deliberare lavori puramente estetici su strutture su cui presumibilmente non verranno eseguiti altri interventi per moltissimi anni, significa per ANIT perdere un’ottima occasione per una riqualificazione energetica durevole, dato che, quando un condominio interviene sull’involucro esterno prevede un investimento importante, di cui una buona parte riguarda le opere provvisionali (ossia i ponteggi).
Altra segnalazione di ANIT: i progetti di riqualificazione energetica non ancora iniziati ma approvati, potrebbero essere bloccati con la prospettiva di poter usufruire nel 2020 di migliori coefficienti di detrazione e minori requisiti, senza alcun vantaggio energetico ambientale e con conseguente rischio di bloccare il mercato edilizio.
La proposta di ANIT, pertanto, è quella di apportare al provvedimento alcune modifiche. In primo luogo chiede che siano ammessi al “bonus facciate” gli interventi che prevedono anche un miglioramento dell’efficienza energetica e che dovranno, nei propri ambiti di applicazione, rispettare i limiti di legge previsti per l’Ecobonus; che possano accedere al “bonus facciate” anche interventi di finitura ma solo nel caso degli edifici di valore storico artistico e sotto la tutela dei beni culturali che oggi vengono esclusi dall’applicazione del DM 26 giugno 2015 e s.m.; infine, che nei soli casi sopra citati rientrino negli interventi incentivabili anche quelli di manutenzione ordinaria e le opere accessorie a completamento dell’opera e che sia resa obbligatoria la comunicazione all’ENEA come previsto per tutti gli interventi di efficientamento al fine di quantificare il risparmio conseguito.
In tale modo il “bonus facciate” diventerebbe una sorta di Ecobonus potenziato, valido solo per l’anno 2020. Ciò creerebbe un forte impulso alla riqualificazione (sia estetica, sia energetica) delle facciate e risulterebbe in linea con la Strategie Energetica Nazionale necessaria per il raggiungimento degli obiettivi previsti dall’Europa e inseriti nelle Direttive Europee.
Prorogate le detrazioni fiscali e tra queste un’ interessante novità che riguarda le ristrutturazioni: il “bonus facciate”
Il Consiglio dei Ministri, dopo la riunione del 15 ottobre 2019, ha approvato i disegni di legge riguardanti le “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili (decreto fiscale)" e il "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 – 2022 (legge di Bilancio 2020) ".
La manovra contiene importanti provvedimenti che consentono di avviare le politiche anticipate con la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza; sono in arrivo novità per le imprese e le famiglie, che verranno sostenute da incentivi che permetteranno di riqualificare i centri urbani. Per quanto riguarda la ristrutturazione e la riqualificazione energetica degli edifici, vengono prorogati Ecobonus, bonus ristrutturazioni e bonus mobili.
In particolare vengono riconfermate le detrazioni per riqualificazione energetica, impianti di micro-cogenerazione, ristrutturazioni edilizie e acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe energetica elevata a seguito di ristrutturazione della propria abitazione.
Per il 2020 è inoltre previsto un ulteriore incentivo, un nuovo beneficio fiscale introdotto nella legge di Bilancio dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, al fine di promuovere gli interventi di restauro e recupero delle facciate di case, palazzi e condomìni. Il cosiddetto “Bonus facciate” prevede un credito fiscale del 90 % per ristrutturazioni che riguardano la facciata della propria casa (villette, monofamiliari, bifamiliari) o del condominio, sia che si trovi in centro storico sia in periferia, metropoli o piccoli comuni.
L’agevolazione mira, quindi, alla riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale ed al decoro urbano, con effetti sicuramente positivi anche per il settore edile.
Infatti, come scrive il Ministro Franceschini: "Nella legge di bilancio una norma coraggiosa che renderà più belle le città italiane. Con il Bonus Facciate un credito fiscale del 90% per chi rifà nel 2020 la facciata di casa o del condominio, in centro storico o in periferia, nelle grandi città o nei piccoli comuni."
L’idea di una detrazione fiscale per i lavori di rifacimento delle facciate non è inedita: nel 2015 lo stesso Franceschini, anche allora Ministro per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo, proponeva un ‘superbonus’ superiore al 60% per il restauro delle facciate, per migliorare le città e le periferie e dare lavoro alle imprese.
Franceschini si ispirava e si ispira ad una famosa legge francese degli anni ’60 voluta da Andrè Malraux, ministro della cultura con Charles De Gaulle dal 1959 al 1969, “che ha cambiato l’immagine di molte città della Francia”.
I fondi previsti per il piano casa sono di circa 1 miliardo di euro e saranno destinati agli interventi sul patrimonio edilizio esistente, dalla manutenzione straordinaria alla prevenzione sismica. In tal senso, i già conosciuti “Sismabonus” e “Ecobonus” del 2018 e 2019 potranno essere cumulati al futuro “bonus facciate”.
Come noto, l’art. 10, commi 1 e 2 del D.L. n. 34/2019 (c.d. Decreto Crescita), convertito con modifiche nella Legge n. 58/2019, ha stabilito che i soggetti aventi diritto alle detrazioni spettanti per gli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico, di cui rispettivamente agli articoli 14 e 16 del D.L. n. 63/2013, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi stessi. Il 3° comma del citato art. 10 stabiliva che per le modalità operative si doveva attendere apposito Provvedimento direttoriale dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato con le modalità di applicazione dello sconto il 31 luglio 2019.
Il sopracitato Provvedimento direttoriale prevede:
• i beneficiari delle detrazioni per interventi di efficienza energetica e di riduzione del rischio sismico, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni previste, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione tramite F24, in 5 quote annuali di pari importo. In entrambi i casi, il fornitore che ha effettuato gli interventi può a sua volta cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi; rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari;
• l’importo dello sconto praticato in fattura dal fornitore non riduce l’imponibile ai fini dell’imposta sul valore aggiunto ed è espressamente indicato nella fattura emessa a fronte degli interventi effettuati quale sconto praticato in applicazione delle previsioni dell’articolo 10 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34;
• per gli interventi eseguiti su singole unità immobiliari, l’esercizio dell’opzione dev’essere comunicato dal soggetto avente diritto alla detrazione, utilizzando le funzionalità rese disponibili nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, oppure presentando agli uffici dell’Agenzia stessa un apposito modello (approvato con il medesimo provvedimento).
La comunicazione mediante le funzionalità dell’Agenzia delle Entrate deve essere effettuata dal soggetto avente diritto alla detrazione e deve contenere, a pena d’inammissibilità: la denominazione e il codice fiscale del soggetto avente diritto alla detrazione; la tipologia di intervento effettuato; l’importo complessivo della spesa sostenuta; l’anno di sostenimento della spesa; l’importo complessivo del contributo richiesto (pari alla detrazione spettante); i dati catastali dell’immobile oggetto dell’intervento; la denominazione e il codice fiscale del fornitore che applica lo sconto; la data in cui è stata esercitata l’opzione; l’assenso del fornitore all’esercizio dell’opzione e la conferma del riconoscimento del contributo, sotto forma di sconto di pari importo sul corrispettivo dovuto per l’intervento effettuato.