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Decreto semplificazioni e Governance del PNRR, l’approvazione del Consiglio dei Ministri

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È stato ufficialmente approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio il testo ufficiale del Decreto Semplificazioni 2021: l’accesso al Superbonus del 110 per cento sarà semplificato e ci sarà possibilità di delega a soggetti terzi per lo SPID.

La semplificazione degli adempimenti necessari per accedere al Superbonus persegue l’intenzione di dar man forte agli investimenti ad ai progetti del Recovery Plan. Nello stesso decreto si articola la governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la responsabilità di indirizzo del Piano. Il Premier preside la Cabina di Regia a cui prenderanno parte in base alle tematiche trattate i relativi Ministri e Sottosegretari, per le competenze regionali e locali interverranno Presidenti di Regioni e Province Autonome. La Cabina di Regia sarà coadiuvata da una Segreteria tecnica che dovrà tenere sotto controllo lo stato di attuazione dei progetti del PNRR. Il superamento degli ostacoli normativi viene regolato dall’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione. Si istituisce poi un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. Infine, il Servizio centrale per il PNRR si occuperà del monitoraggio e della rendicontazione.

Le misure approvate con il decreto del 28 maggio tendono ad evitare impedimenti per i progetti del Recovery Plan, nello specifico: “ in caso di dissenso, diniego o opposizione proveniente da un organo statale che può minare l’attuazione del PNRR e dopo un iter di confronto con i soggetti interessati, il Presidente del Consiglio intraprenderà le iniziative necessarie per l’esercizio dei poteri sostitutivi ”e “in caso di inerzia dei soggetti attuatori del PNRR, avrà la possibilità di individuare altri soggetti per l’attuazione dei progetti”.

Gli interventi con il Superbonus che saranno considerati manutenzioni straordinarie si allargano ad ospedali, case di cura, ospizi e caserma, restano fuori gli alberghi e gli immobili sprovvisti di impianto termico. La doppia conformità non sarà più necessaria, sarà sufficiente la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) per l’inizio dei lavori ad esclusione di interventi di demolizione e ricostruzione.

Con questa strategia si intende velocizzare l’aspetto burocratico, favorendo l’apertura di cantieri. Per gli immobili realizzati post 1967 la Cila dovrà essere corredata del titolo abilitativo per la sua realizzazione o del provvedimento di legittimazione. Al contrario per gli immobili realizzati ante 1967 si dovrà certificare la costruzione precedente al 1 settembre del 1967. Le difformità non dovranno essere accertate preventivamente dal tecnico, in assenza di Cila o nell’eventualità di difformità rispetto alla realizzazione o di dichiarazioni mendaci l’agevolazione viene revocata.

Riguardo allo SPID invece si favorisce un maggior utilizzo dell’identità digitale. Inoltre, i certificati online saranno rilasciati al cittadino a titolo gratuito, senza dover sostenere la spesa dell’imposta di bollo di 16 euro e dei diritti di segreteria.

Ci sono novità anche in tema di appalti, il subappalto fino al 31 ottobre 2021 può arrivare fino al 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Dal 1 novembre 2021 non vi sarà un limite quantitativo al subappalto, sarò obbligo delle stazioni appaltanti indicare prestazioni e lavorazioni che per la loro peculiarità devono essere realizzate dall’aggiudicatario. Nel decreto viene anche stabilito che coloro che intendono partecipare ai bandi di gara debbano presentare un rapporto che certifichi lo stato di inclusività della donna nell’attività lavorativa, una maggiorazione del punteggio è invece prevista per chi assume donne e giovani sotto i 35 anni.

Il PNRR prevede interventi la cui aggiudicazione sarà basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a beneficio di aspetti qualitativi e non solo economici. L’affidamento è unico sia per la progettazione che per l’esecuzione dell’opera e a fronte di un progetto di fattibilità tecnico-economica.

Ritorna nelle intenzioni del PNRR lo strumento del dibattito pubblico, al fine di migliorare la divulgazione delle opere da realizzare e incentivare la collaborazione tra società civile ed enti territoriali.


Virgilio, l’assistente virtuale ideato da ENEA, per rispondere a quesiti su Ecobonus, Superbonus e Bonus Casa.

fonte immagine:https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-arriva-virgilio-assistente-virtuale-per-ecobonus-superbonus-e-bonus-casa

ENEA ha attivato il servizio online Virgilio, un assistente virtuale che risponde in tempo reale ai quesiti sulle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica negli edifici. Virgilio è un software della piattaforma Userbot personalizzato dai tecnici Enea del laboratorio "Supporto attività programmatiche per l’efficienza energetica" ed è stato applicato in prima battuta al Superbonus, poi esteso all’Ecobonus e infine anche al Bonus Casa, di cui saranno resi noti a breve i dati statistici. Il nuovo servizio online di ENEA è un vero e proprio assistente virtuale che, a oggi, grazie all’intelligenza artificiale, ha risposto a migliaia di messaggi in media al giorno e oltre al 90% dei quesiti posti. Per interagire con l'assistente virtuale basta avviare la chat che si apre sulla pagina web dedicata e iniziare a scrivere messaggi sintetici, quando Virgilio non riesce a rispondere, è possibile consultare una seconda pagina che riporta i quesiti di natura tecnico-procedurale. I tecnici consigliano di inserire in chat messaggi sintetici e inerenti al quesito che si vuole sottoporre, per poter ottenere risposte coerenti.

Dalla messa online di Virgilio si stima che tramite la chatbot Superbonus Enea sia riuscita a rispondere a circa 5mila messaggi in media al giorno, pari al 97% dei quesiti posti. Gli argomenti più richiesti sono stati: i requisiti di accesso a questa misura, la procedura di invio della pratica, i limiti di spesa, la preesistenza dell’impianto termico e domande relative all’isolamento delle superfici opache.

Il chatbot Ecobonus, invece, ha trattato oltre 3mila messaggi giornalieri, rispondendo al 94% dei quesiti. I cinque argomenti più richiesti dagli utenti riguardano: serramenti e infissi, caldaie, pompe di calore, la procedura di invio delle pratiche e informazioni sulla documentazione necessaria per accedere all'Ecobonus.

Il nuovo servizio digitale, sempre aggiornato agli ultimi interpelli e circolari dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile sul portale ENEA per l’efficienza energetica alla sezione dedicata alle detrazioni fiscali e, prossimamente, al suo interno verranno integrati altri servizi per rendere ancora più immediato il supporto a cittadini, professionisti e imprese.


Superbonus 110 per demolizione/ricostruzione di unità collabenti

fonte immagine:https://www.infobuildenergia.it/approfondimenti/fabbricato-collabente-definizione-catasto-compravendita/

Con la risposta all’interpello n. 121/2021 l’Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti sulla demolizione/ricostruzione di unità collabenti prive di impianti e le possibilità di agevolazione riservate dal Superbonus 110%.

Nell'interpello si descrive l'unità come un rudere composto da due unità immobiliari accatastate in F2 c.d. “unità collabenti”, ed il proprietario vorrebbe effettuare le seguenti lavorazioni: • demolire e ricostruire con stessa forma e dimensione, con frazionamento in sei unità immobiliari; • eseguire interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico sull’edificio; • istallare un impianto di riscaldamento centralizzato con caldaia a legna per servire le 6 unità abitative; • eseguire interventi di isolamento termico dell’edificio con il miglioramento di due classi energetiche.

L’intero fabbricato risulta: privo di impianto di riscaldamento; ubicato in zona montana non servita dalle reti del gas, dell’acqua potabile e della fognatura pubblica ma solo da corrente elettrica.

L’istante chiede, in merito agli interventi che intende eseguire, se può beneficiare del Superbonus 110 (artt. 119 e 121 del dl n. 34/2020).

L’Agenzia delle Entrate premette che, come chiarito nella circolare n. 30/E, è possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per gli interventi realizzati su edifici classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti) a condizione che al termine dei lavori l’immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al beneficio (immobili residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze).

L’Agenzia ritiene che l’istante può beneficiare delle detrazioni al 110% solamente in relazione agli interventi relativi alla riduzione del rischio sismico “sismabonus”, sempreché gli interventi realizzati mediante demolizione e ricostruzione siano inquadrabili nella categoria della “ristrutturazione edilizia” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera. d), del dpr 380/2001, circostanza provata dal titolo edilizio rilasciato dal Comune.

La detrazione al 110% non spetta invece per le spese relative agli interventi di efficientamento energetico in considerazione del fatto che l’edificio oggetto dell’intervento è privo di impianto di riscaldamento.


Bonus Facciate: cosa accade se l’immobile non è in zona A o B

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L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta 23 dell’8 gennaio 2021, chiarisce in quali casi si usufruisce comunque della detrazione

Si ha diritto alla detrazione del 90% (bonus facciate) quando l’immobile ricade in una zona assimilata dall’ente competente alla zona A o B. La risposta arriva dall’Agenzia dell’Entrate a fronte del quesito posto da un contribuente in relazione ai lavori di manutenzione di una facciata di un condominio in zona diversa da quelle ammesse al bonus facciate. Il chiarimento richiesto riguarda la possibilità di applicare il bonus facciate, cioè la detrazione del 90% introdotta dalla Legge di Bilancio 2020 (articolo 1, commi 219-224, Legge 160/2019) e prorogata dalla Legge di Bilancio 2021, per tutti i lavori effettuati e, in caso di risposta positiva, di cedere il corrispondente credito a terzi, come previsto dall’articolo 121 del DL 34/2020.

Nel caso specifico, gli interventi da effettuare, in parte interessano la “zona di completamento B3”, mentre per la restante parte, minima, ricadono in zona destinata ad “attività terziaria”. Tuttavia si evidenzia che l’intero fabbricato ha caratteristiche tipologiche, funzionali e di destinazione d’uso omogenee e assimilabili agli edifici limitrofi ricadenti in zona di completamento.

“La misura agevolativa - ricorda l’Agenzia - è stata introdotta per dare nuovo look e decoro alle città di particolare pregio storico, artistico e ambientale e favorire, in generale, il restyling degli edifici situati nei centri urbani con determinate caratteristiche

Ulteriori chiarimenti sull’applicazione del bonus facciate sono stati forniti dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Circolare 2/2020: la detrazione spetta per gli immobili situati nelle zone A e B indicate dall’articolo 2 del DM 1444/1968 o in zone a queste equivalenti in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. L’eventuale assimilazione deve risultare dalle certificazioni urbanistiche rilasciate dagli enti competenti.

I criteri stabiliti dal DM 1444/1968 - osserva l’Agenzia - identificano, nell’ambito della competenza esclusiva statale, zone omogenee per stabilire le dotazioni urbanistiche, i limiti di densità edilizia, di altezze e di distanze tra gli edifici da osservare nella formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti e tali criteri sono stati fissati dal legislatore al solo fine di offrire un parametro di riferimento uniforme su tutto il territorio nazionale. I Comuni non sono obbligati a suddividere il territorio in base a tali classificazioni e relative denominazioni, pertanto il beneficio può essere applicato a prescindere dal nome della zona in cui si trova l’immobile, purché questa sia riconducibile o similare a una di quelle individuate dalla disposizione e l’equipollenza sia attestata da una certificazione dell’ente territoriale competente.

Anche nell’ipotesi in esame, quindi, il condominio, per poter beneficiare del bonus facciate, deve munirsi di una certificazione urbanistica dalla quale risulti l’equipollenza in questione. In caso contrario, l’agevolazione spetterà soltanto per le spese riferibili alla parte dell’edificio situato sulla "zona di completamento B3".


Edilizia e bonus fiscali: tutte le agevolazioni per ristrutturare la casa

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Dal Bonus verde al Superbonus, una sistesi delle detrazioni fiscali utilizzabili per rinnovare le abitazioni

Nel 2020 sarà possibile ristrutturare la propria abitazione in maniera globale risparmiando. I contribuenti che decidono di ristrutturare la casa possono usufruire di una serie di agevolazioni fiscali che vanno dagli interventi di sostituzione degli infissi, all'impianto di riscaldamento, dal condizionatore all'isolamento delle facciate.

Oltre a dare una mano alle famiglie alle prese con tali interventi, i bonus legati alla casa permettaranno al settore edile di rialzarsi dopo lo stallo provocato dal lockdown. Secondo l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) un euro investito nel settore dell'edilizia genera una ricaduta positiva di 3,4 euro sul sistema economico ripartita tra settore delle costruzioni e settori collegati.

La detrazione fiscale più consistente è rappresentata dal Superbonus 110%, misura contenuta nel DL Rilancio. Il decreto, infatti, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ma oltre al Superbonus, la mappa delle agevolazioni alle quali è possibile accedere offre numerose possibilità a partire dal bonus ristrutturazioni, il più conosciuto in edilizia. Anche per il 2020 sarà possibile detrarre dalla tassazione Irpef la metà delle spese sostenute fino ad un massimo di 96.000 euro. L'atro bonus orami frequentemente utilizzato è l'Ecobonus per la riqualificazione energetica che prevede una detrazione fiscale del 65% o del 50% in funzione dell'intervento di efficientamento energetico realizzato. Nel 2019, con la legge finanziaria, il legislatore ha poi introdotto un ulteriore bonus per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti presenti nelle zone A e B del territorio comunale, consistente nella detrazione da Irpef o Ires del 90% delle spese sostenute senza limiti di spesa. Valido per l’anno 2020 anche il bonus verde, introdotto con la Legge di Bilancio 2018, consistente nella detrazione Inrpef, estesa anche alle parti comuni condominiali, del 36% sulle spese sostenute dal contribuente in merito alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, realizzazione di coperture a verde nonché di giardini pensili.

L'emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19 ha spinto il legislatore ad ampliare notevolmente le detrazioni già esistenti (ecobonus e sismabonus). Inoltre è stata introdotta la possibilità, in luogo della detrazione, di optare per lo sconto in fattura da parte del fornitore che potrà recuperarlo sotto forma di credito d'imposta o cederlo alle banche o ad altri soggetti.