Un inizio 2018 positivo per i dipendenti pubblici dei ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici.
E’ stato firmato il nuovo contratto che riguarda il triennio 2016-2018.
Oltre agli aumenti, il nuovo contratto siglato dai dipendenti statali ha introdotto diverse novità.
Da marzo scatterà l’aumento tabellare di 85 euro medi lordi al mese . Un ulteriore aumento in busta paga in media di 31 euro lordi al mese (da un minimo di 21.10 euro a 25,80) viene riconosciuto con il cosiddetto "elemento perequativo" che sarà corrisposto da marzo a dicembre 2018 con i primi aumenti tabellari.
Mentre per i redditi più bassi sarà corrisposta una cifra che va, da un minimo di 370 a un massimo di 754 euro, in base agli incrementi mensili della retribuzione tabellare, comprese le tredicesime, degli anni 2016, 2017 e i primi due mesi del 2018 (presumendo che gli aumenti in busta paga arriveranno effettivamente a marzo).
E ancora:
• un congedo riservato alle donne vittime di molestie, queste hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di congedo di 90 giorni, da fruire nell’arco temporale di 3 annui, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale e possono presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica in un comune diverso da quello di residenza;
• l'introduzione di misure specifiche volte a contrastare l' assenteismo;
• l'istituzione di una banca delle ore presso ogni amministrazione ;
• a tutela dei diritti delle coppie gay le disposizioni del contratto riferite al matrimonio vengono estese anche alle unioni civili, e quindi anche la fruizione dei congedi. Le parole ‘coniuge’ e ‘coniugi’ o termini equivalenti si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile;
• ferie solidali su base volontaria e a titolo gratuito il dipendente può cedere in tutto o in parte ad altro dipendente, che abbia esigenza di prestare assistenza ai figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute, le giornate di ferie eccedenti alle quattro settimane annuali (che il lavoratore deve usufruire obbligatoriamente) o le quattro giornate di riposo per le festività soppresse. Ogni richiesta da parte del dipendente che ne ha bisogno può arrivare fino a 30 giorni (reiterabili);
• assenze per terapie sono riconosciute 18 ore annuali di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. In caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita come emodialisi e chemioterapia queste assenze sono escluse dal computo delle assenze per malattia;
• mobilità nazionale - gli statali in eccedenza potranno essere impiegati da un'altra amministrazione non solo a livello regionale ma addirittura nazionale.
Firmato lo scorso 23 dicembre, dopo una lunga trattativa tra Aran e sindacati è il primo contratto di lavoro del settore pubblico ad essere rinnovato dopo 8 anni di blocco della contrattazione nazionale, sono coinvolti circa 240 mila lavoratori.
I contribuenti che vogliono aderire alla definizione agevolata devono presentare domanda entro il 15 maggio 2018, come già precedentemente previsto.
Bisogna compilare il modello DA 2000/17, in modalità cartacea, via posta elettronica certificata, oppure utilizzando il servizio online “Fai DA TE“.
Per chi sceglie l’invio via mail, il modello contiene tutti gli indirizzi PEC delle direzioni regionali.
Per i carichi 2017, le cui cartelle di pagamento non sono ancora state notificate, i contribuenti riceveranno la comunicazione entro il prossimo 31 marzo 2018.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione, entro giugno 2018, comunicherà le somme dovute indicate dal contribuente nel modello di adesione e riferite ai primi nove mesi del 2017, mentre per le somme precedenti, quindi dal 2000 al 2016, la risposta arriverà entro il settembre del 2018.
Diversa anche la rateazione: i carichi 2017 possono essere dilazionati in cinque rate, da pagare in luglio, settembre, ottobre, novembre 2018 e febbraio 2019. Quelli invece relativi ai 16 anni precedenti, si possono diluire al massimo in tre rate: ottobre e novembre 2018, febbraio 2019. In entrambi i casi è possibile pagare in un’unica soluzione (in luglio o ottobre).
Come già detto, la rottamazione 2017 è aperta anche a quanti erano stati esclusi dalla precedente, perché decaduti dalla rateazione in essere al 24 ottobre 2016.
Anche in questo caso, domanda si presenta entro il 15 maggio 2018 .
Entro il 30 giugno l’Agenzia delle Entrate comunicherà le somme da pagare per regolarizzare le rate scadute nel 2016, che dovranno essere saldate entro il successivo 31 luglio (senza questo adempimento, è prevista la decadenza automatica) . L'Agente della riscossione, entro settembre 2018, invierà la seconda comunicazione per le somme dovute per rottamare il debito residuo. Questo potrà essere pagato in un’unica soluzione, a ottobre 2018, oppure in tre rate (ottobre e novembre 2018, e febbraio 2019). Sul portale dell’Agenzia delle Entrate Riscossione sono disponibili sia i moduli aggiornati, che le Guide per la compilazione e le FAQ con le risposte alle domande più frequenti.
Questo l’assunto affermato dalla II Sez. civile del Tribunale di Napoli. Per il giudice partenopeo la legittimità della segnalazione deve scaturire da un’adeguata istruttoria che l’intermediario deve svolgere e dalle cui risultanze deve emergere lo stato di insolvenza (rectius di difficoltà economico finanziaria tale da far temere il mancato recupero del credito).
La recente ordinanza in primo luogo chiarisce che il ritardo nell'adempimento non sia, di per sè, indice dello stato di insolvenza, e ciò perchè il debito potrebbe essere non pagato perchè contestato. Ed anche l' esposizione debitoria rilevabile dal bilancio non può essere isolatamente considerata, ma deve essere letta nel contesto di tutte le risultanze contabili .
L'obbligo della segnalazione è previsto a carico delle banche che, vantando un credito inadempiuto nei confronti di un soggetto, a seguito di adeguata istruttoria si avvedano della sua situazione di difficoltà, simile allo stato di insolvenza. In tale ottica, quindi, è evidente come il vantare un credito non è un vero e proprio requisito di legittimità della segnalazione a sofferenza; tale circostanza è solo l' occasione che permette all' istituto bancario di svolgere l'istruttoria per vagliare la situazione economico-finanziaria del debitore.
Se manca l’istruttoria la segnalazione del credito a sofferenza non ha ragion d' essere, poichè non è dimostrato lo stato di insolvenza (rectius: di difficoltà economico-finanziaria tale da far temere il mancato recupero del credito). Quanto al periculum in mora e, cioè al pregiudizio grave ed irreparabile, più che essere in re ipsa, può essere facilmente desunto da indici presuntivi.
Su tali presupposti, il Giudice accogliendo il ricorso ex art 700 c.p.c., ha ordinato la cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi, con efficacia retroattiva.
Con un iter laborioso e travagliato, dopo l’ennesima fiducia, è stato approvato dalla Camera, senza modifiche, il decreto fiscale (D.L. 148/2017) .
Diverse le novità introdotte quali: Equo compenso per tutti i professionisti, Fondo progettazione da 60 milioni di euro per l’antisismica e il risanamento idrogeologico, edilizia libera nelle aree colpite dal sisma, deroghe al Codice Appalti per la ricostruzione, possibilità di utilizzare i proventi degli oneri di urbanizzazione per la progettazione delle opere pubbliche ed estensione dello split payment.
La novità che ha maggiormente richiamato l’attenzione è l’estensione dell’equo compenso non solo agli avvocati che svolgono le prestazioni per conto di privati ( imprese), enti ( banche ,assicurazioni) ma a tutti i professionisti anche se non iscritti agli ordini professionali ( Architetti, Geometri, Ingegneri).
Equo compenso che dovrà determinarsi in maniera proporzionale alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, nonché al contenuto e alle caratteristiche della prestazione, tenendo conto dei parametri previsti dai regolamenti delle singole professioni.
Quindi, in caso di controversia, il giudice accertata la non equità del compenso, potrà determinare il compenso del professionista tenendo conto dei parametri previsti dai regolamenti delle singole professioni.
Inoltre, la norma prevede che la “pubblica amministrazione, in attuazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed efficacia delle proprie attività, garantisca il principio dell’equo compenso in relazione alle prestazioni rese dai professionisti in esecuzione degli incarichi loro conferiti.
Tuttavia l’equo compenso è stato bocciato dall’Antitrust, che con un parere reso nei giorni scorsi lo ha considerato contrario ai principi concorrenziali.
Ancora una volta i sindacati si dividono dopo l’ultima proposta sulle pensioni fatta dal Governo.
Dalle trattative che si sono tenute a Palazzo Chigi, tra Esecutivo e parti sociali è emerso un nuovo documento che ha fatto scattare la CGIL sul piede di guerra.
La leader Susanna Camusso ha definito l’incontro un’occasione persa ed al termine ha dichiarato : Confermiamo il giudizio di grande insufficienza del nuovo testo che il Governo ha prodotto, annunciato una mobilitazione per il 2 dicembre.
Più docile la CISL che ha definito positivo il percorso e il lavoro fatto, come spiegato dal segretario generale, Anna Maria Furlan, mentre il numero uno della UIL Carmelo Barbagallo ha dichiarato : con le risorse scarse abbiamo fatto il massimo. Se dovessi esprimere un giudizio oggi sarebbe negativo.
Mentre, il Premier Gentiloni si dice convinto che la Legge di Bilancio, pur con risorse limitate, appiana le esigenze sociali grazie ad un pacchetto di misure molto rilevante e sostenibile. Più le forze sindacali sosterranno il pacchetto più lo stesso troverà spazio compiuto nella Legge di Bilancio.
La proposta prevede un’apertura sull’APE social (tipo di pensione anticipata a costo zero, introdotta dalla Legge di Bilancio 2017) per le donne, l’impegno di principio su interventi a favore dei giovani. L’allargamento delle maglie dei siderurgici, di prima e seconda fusione (così come chiesto dalla UIL) da inserire nelle 15 categorie di lavoratori gravosi esonerati dall’aumento automatico a 67 anni dell’età pensionabile a cui non si applicherebbe l’automatismo dell’aspettativa di vita.