La Corte di Cassazione , I sez. civile con l'ordinanza n. 371 del 10 gennaio 2018, ha inteso redimere la dibattita questione della facoltà del fideiussore di sollevare l'eccezione di nullità del contratto, in caso di applicazioni di interessi anatocistici.
MASSIMA
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Nell’ambito del contratto autonomo di garanzia, ammessa la proponibilità, da parte del garante, delle eccezioni fondate sulla nullità del contratto-base per violazione di norme imperative, il garante autonomo deve ritenersi pienamente legittimato a sollevare, nei confronti della banca, l’eccezione di nullità della clausola anatocistica, allorquando essa non si fondi su di un uso normativo (e non ricorrano, ovviamente, le altre condizioni legittimanti di cui all’art. 1283). Va evidenziato, del resto, che, se si ammettesse la soluzione contraria, si finirebbe per consentire al creditore di ottene
re, per il tramite del garante, un risultato che l’ordinamento vieta.
- L’impermeabilità del contratto autonomo di garanzia alle eccezioni di merito del garante trova un limite, oltre che nel caso in cui sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, basata sull’evidenza certa del venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell’obbligazione principale per adempimento o per altra causale, in queste altre ipotesi: quando le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia; quando esse ineriscano al rapporto tra garante e beneficiario; quando il garante faccia valere l’inesistenza del rapporto garantito; quando, infine, la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l’ordinamento vieta.
Infatti, l’accessorietà dell’obbligazione autonoma di garanzia rispetto al rapporto debitorio principale assume un carattere elastico, di semplice collegamento e coordinamento tra obbligazioni, ma non viene del tutto a mancare: e ciò sarebbe dimostrato, oltre che dal meccanismo di riequilibrio delle diverse posizioni contrattuali attraverso il sistema delle rivalse, proprio dalla rilevanza delle ipotesi in cui il garante è esonerato dal pagamento per ragioni che riguardano comunque il rapporto sottostante.
Con la recente sentenza del 25.11.2017, emessa dal Tribunale Ordinario di Siena, si consolida l'orientamento già delineato dalla Suprema Corte in materia di calcolo del tasso interesse applicato ai mutui. La succitata pronuncia contribuisce a dirimere la vexata questio della prassi usuraria e delle condizioni del contratto di mutuo.
La decisione ruota interamente su quanto statuito all’art.1 co.1 L. 394/2000, convertito in L.24/2001, che letteralmente recita: si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento.
Nella sostanza il Giudice toscano ha stabilito che : le commissioni per estinzione anticipata, come pure gli interessi moratori, devono intendersi compresi nel calcolo del TAEG al fine del superamento del tasso soglia usura.
Conseguentemente, la valutazione circa l’usurarietà delle pattuizioni contrattuali dovrà essere operata ricomprendendo nel TAEG tutte le voci in qualche modo, sia pur indirettamente, connesse all’erogazione del credito, escluse imposte e tasse (art.644 co IV cp).
Principio di diritto, questo, già affermato dalla Corte di Cassazione, che senza indugi aveva sancito la primotè dell’ art. 644 c.IV c.p. con conseguente affermazione del principio di onnicomprensività per il calcolo dell'interesse.
Resta fermo che, il parametro di riferimento per il TAEG, è in ogni caso quello di cui all’art. 2 co IV L.108/96, mentre il tasso soglia usura è da intendersi sempre e unicamente quello previsto dalla legge .
Una recente pronuncia della I Sezione Civile della Corte di Cassazione ( Sent.n. 8806 del 5 aprile 2017) decreta la subordinazione all’art. 644 c.p. delle disposizioni esecutive del MEF e della Banca d’Italia.
Nella citata sentenza la suprema Corte afferma che La centralità sistematica della norma dell’art. 644 in punto di definizione della fattispecie usuraria rilevante non può non valere, peraltro, pure per l’intero arco normativo che risulta regolare il fenomeno dell’usura e quindi anche per le disposizioni regolamentari ed esecutive e per le Istruzioni emanate dalla Banca d’Italia. Se è manifesta l’esigenza di una lettura a sistema di queste varie serie normative, pure appare chiaro che al centro di tale sistema si pone la definizione di fattispecie usuraria tracciata dall’art. 644, alla quale si uniformano, e con la quale si raccordano, le diverse altre disposizioni che intervengono in materia.
Nel caso di specie, gli ermellini si sono occupati delle spese di assicurazione, che originariamente erano escluse dal calcolo del TEGM, ritenendo tale esclusione incompatibile con la previsione dell’art. 644 c.p. per la determinazione del tasso d’interesse usurario si tiene conto delle commissioni,remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese,escluse quelle per imposte e tasse,collegate alla erogazione del credito.
In sostanza vige il principio della onnicomprensività dell’interesse, il quale mira ad evitare l’aggiramento della norma attraverso l’imputazione di somme, invece che a capitale ed interessi, a spese varie.
La legge di bilancio 2018 al comma 137 dell’art. 1 modifica il cd. ticket licenziamento. Già l’art. 20 del D.D.L. bilancio aveva previsto un tangibile aumento del ticket sui licenziamenti, introdotto dalla riforma Fornero per le aziende che utilizzano la cassa integrazione guadagni straordinaria. La misura non è stata modificata in fase di discussione.
La norma prevede che a far data dal 1° gennaio 2018 per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' innalzata all'82 per cento.
Nella formulazione previgente l’importo massimo corrispondeva al 41% del massimale convenzionale Naspi, ed era pari a 1.470 euro. L'aumento porta dunque il ticket licenziamento per ciascun lavoratore a 2.940 euro.
L'obbligo riguarda tutti i casi in cui dall’interruzione del rapporto di lavoro deriva il diritto alla percezione della Naspi, a prescindere dalla effettiva fruizione dell' indennità, compreso anche il licenziamento per giusta causa.
Tuttavia, è espressamente prevista l’inapplicabilità della nuova disciplina ai licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017.
Il prossimo 13 gennaio entrerà in vigore il nuovo regolamento per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia. Il decreto n. 206 del 17.10.2017, pubblicato in G.U. il 29 dicembre scorso, contiene le nuove procedure per l'accertamento delle assenze per malattia per tutti i comparti del Pubblico Impiego ed introduce diverse novità.
Il fine è quello di diminuire i costi per le pubbliche amministrazioni ed assicurare dei controlli più efficaci per le assenze per malattia.
Le novità non riguarderanno tutti i lavoratori statali, restano infatti escluse diverse categorie di lavoratori pubblici:
Forze armate: Esercito, Marina militare, Aeronautica militare;
Corpi di polizia ad ordinamento militare: Guardia di Finanza e Carabinieri;
Corpi di polizia ad ordinamento civile: Polizia dello Stato e Polizia Penitenziaria;
Corpo nazionale dei vigile del fuoco, con esclusione del personale volontario;
Dipendenti degli enti pubblici economici, gli enti morali, le aziende speciali.
Le visite fiscali potranno avvenire fin dal primo giorno di malattia ( su richiesta dal datore di lavoro), o potranno essere disposte anche direttamente dall'Inps. Potranno avere cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità di giornate festive o di riposo settimanale.
Il controllo medico-fiscale va richiesto soprattutto quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (Art.55 del D.Lgs.165/2001 Art.55 septies comma 5).
La visita fiscale può essere ripetitiva e quindi il medico fiscale può bussare alla porta anche più volte nel corso dello stesso periodo di malattia.
Il Consiglio di Stato aveva auspicato un'equiparazione dei controlli nel settore pubblico con quelli del settore privato (dove le fasce orarie vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per un totale di 4 ore),ma nel testo licenziato non è stata apportata alcuna modifica alle fasce orarie in cui il lavoratore malato dovrà essere reperibile al proprio domicilio (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18).
I dipendenti pubblici (insegnanti, dipendenti della P.A., degli enti locali, i militari, vigili del fuoco, Asl, enti locali), che si assentano per malattia hanno l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, inclusi i festivi.
La suddetta disciplina non si applica alle assenze per infortunio o malattia professionale.