La terza Sez. Civile della Corte di Cassazione nella sentenza in esame, si allontana sostanzialmente dal principio di omogeneità del confronto nella verifica dell’usura, stabilito dalla recente pronuncia delle Sezioni Unite n. 16303 del 20 giugno scorso. Nell'ordinanza del 30 ottobre, con una concisa quanto inconfutabile affermazione, la Suprema Corte, ha asserito l’inapplicabilità dell’articolo 1815 del Codice Civile agli interessi di mora usurari, discriminando gli interessi di mora dagli interessi corrispettivi, ponendosi, in tal modo, in contrasto con la stretta sovrapposizione di tale articolo all’articolo 644 del c.p. sulla quale si fonda l’altra pronuncia delle Sezioni Unite n. 24675 del 19 ottobre 2017.
Gli Ermellini, richiamando la Corte Costituzionale n. 29/02 e le reiterate pronunce della stessa Cassazione intervenute nel corso degli ultimi vent’anni, hanno affermato il seguente principio di diritto: è nullo il patto col quale si convengono interessi convenzionali moratori che, alla data della stipula, eccedano il tasso soglia di cui all’articolo 2 della l. 7.3.1996 n. 108, relativo al tipo di operazione cui accede il patto di interessi moratori convenzionali.
In sostanza, mentre il divieto di pattuizione usuraria previsto dall’articolo 644 c.p., integrato dall’articolo 2 della legge 108/96 si estende sia agli interessi corrispettivi che agli interessi di mora, questi ultimi rimarrebbero esclusi dalla sanzione prevista nell’articolo 1815 c.c., ed in presenza di interessi convenzionali moratori usurari, di fronte alla nullità della clausola, il ricalcolo dovrà essere effettuato al tasso legale.
Con la sentenza n. 237 del 24 Aprile 2017, il Tribunale di Chieti condivide il principio affermato dalla Suprema Corte in diverse pronunce, anche recenti, secondo la quale: Ai fini del calcolo del superamento del tasso soglia deve tenersi conto anche della prevista penale in caso di risoluzione anticipata del mutuo, a nulla rilevando che trattasi di onere eventuale, dovendosi fare necessariamente riferimento al momento della promessa di pagamento con relativa assunzione di responsabilità da parte del debitore in caso di risoluzione del contratto, in aderenza alla nuova formulazione dell’art. 644 c.c..
Ai sensi dell'art. 1, c. 5° L. 108/96 per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito, pertanto, ai fini dell'accertamento dell'usurarietà del tasso applicato al mutuo deve tenersi conto anche della commissione (o penale) per estinzione anticipata del credito.
Indubbiamente tale commissione rappresenta un costo del mutuo erogato, anche se incerto nell’an e nel quantum, in considerazione del fatto che essa, al pari degli interessi di mora, dipende da un fatto del mutuatario; il relativo calcolo deve essere effettuato in relazione al capitale concesso a mutuo, dovendosi aver riguardo al momento in cui le condizioni contrattuali vengono pattuite, così come prescrive la legge, considerato che bisogna certamente considerare anche l’ipotesi che l'estinzione anticipata venga richiesta già prima o immediatamente dopo il pagamento della prima rata (cfr. Trib. Bari, 19/10/2015; Trib. Pescara, 28/11/2014; Trib. Ascoli Piceno, 30/06/2014).
D’altro canto la finalità perseguita dal legislatore al momento della emanazione della L. 108/96 era quella di contenere i tassi anomali, ricomprendendo nel relativo calcolo, ai fini della disciplina anti-usura e del superamento del tasso soglia, qualsiasi onere collegato alla erogazione del credito e, quindi, anche al costo pattuito per la estinzione anticipata del mutuo.
Con la recente ordinanza la Corte d’Appello di Torino, ha disposto che la verifica sul tasso di mora di un contratto di mutuo, deve essere svolta alla data della pattuizione; e dovrà avere ad oggetto non il rapporto fra interessi di mora e ammontare della rata scaduta (o del capitale insoluto alla scadenza), ma il tasso effettivo annuo del credito erogato (tasso di rendimento finanziario dell’operazione creditizia), da verificarsi ex ante.
L’aspetto che assume particolare valore è dato dalla circostanza che la Corte riconduca la verifica dell’usura al momento pattizio, non rilevando in alcun modo, l’insorgere o meno del diritto al tasso di mora in un momento successivo; in sostanza rileva il momento in cui gli interessi, corrispettivi e di mora, sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
In passato la Suprema Corte, in più occasioni, aveva affermato che: ai fini dell’integrazione del reato di cui all’art. 644 c.p. è sufficiente la promessa di corresponsione di interessi usurai, non occorrendo, invece, l’effettiva dazione degli stessi in favore del soggetto agente (C.Cass. n. 44143/12; C.Cass. nn. 350, 602 e 603 del 2013).
La linea reiteratamente assunta dalla Cassazione, oltre che dalla Corte costituzionale (Sent. n. 29/02), è dettata dalla lettura dell’art. 1 della legge n. 24/01 che testualmente recita: a qualunque titolo, indipendentemente dal loro pagamento.
Quindi L’eventuale insolvenza alla scadenza della rata, che fa ‘scattare’ la clausola di mora, non determina alcuna ‘usura sopravvenuta’ escludente, anzi le S.U. danno rilievo essenziale al momento della pattuizione degli interessi, valorizzando il tal modo il profilo della volontà e dunque della responsabilità dell’agente (C.Cass. S.U. 24675/17).
La tematica del costo complessivo del credito nelle polizze connesse ai finanziamenti si intreccia al profilo dell’usurarietà dei tassi applicati.
L’argomento è stato recentemente ripreso ed illustrato dalla I^ sez. Civile della Corte di Cassazione, la quale con l’ordinanza n.9298 del 16 aprile 2018, ha confermato che il costo della polizza assicurativa accessoria al finanziamento, rientra nel concetto di spesa indicato dall’art. 644 c.p. ai fini della determinazione del tasso usurario, derivandone la nullità del contratto in caso di superamento.
La ratio della decisione è da individuare nella normativa di rango primario; l’art. 1815 c.c. e l’art. 644 c.p., come ridisegnati dalla L. 108/1996, che testualmente prevedono: per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
La Corte ritiene dunque, che il Giudice debba accertare il costo complessivo ed effettivo del finanziamento (TEG), nella singola operazione creditizia sulla base di quanto indicato dall’art. 644 c.p., non essendo del tutto congruo il solo riferimento al TEGM.
Nei motivi della decisione si legge infatti che: oltre all’usura pecuniaria è disciplinata l’usura reale per cui può aversi usura non solo in caso di interessi eccessivi ma anche nell’ipotesi di vantaggi diversi.
In definitiva il Collegio sancisce che una volta verificato il superamento del tasso soglia rilevante ai fini dell’usura genetica …. restano colpiti non solo gli interessi propriamente intesi, ma tutti gli oneri e le spese inclusi nel calcolo del TEG, compresi i premi assicurativi, escluse imposte e tasse, che, pertanto, debbono essere restituiti al mutuatario.
La pronuncia in esame, richiama espressamente, la L. 24 del 2001 – Interpretazione autentica della legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura – che all’art. 1 recita: ai fini dell’applicazione dell’art. 644 del codice penale e dell’art. 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
A breve sarà operativo il sito ENEA dedicato alla trasmissione dei dati. Dall’apertura del sito partirà il termine dei 90 giorni per la comunicazione.
A partire da settembre 2018 la comunicazione all’Enea dovrà essere effettuata anche per gli interventi edilizi e tecnologici che beneficiano del bonus ristrutturazioni, ma comportano anche risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili. Lo spiegano dalla Task force Enea per le detrazioni fiscali: il sito dedicato alla trasmissione dei dati è attualmente in fase di test prima della messa online definitiva per cui il nuovo adempimento è pronto a decollare subito dopo l’estate.
La novità è prevista dalla Legge di Bilancio 2018 (205/2017, articolo 1, comma 3): la manovra aveva infatti disposto l’obbligo di inviare all’Enea una comunicazione per ottenere la detrazione fiscale del 50% sugli interventi di ristrutturazione edilizia che consentono anche di conseguire un risparmio energetico con l’obiettivo di monitorare in maniera più analitica gli effetti delle opere realizzate.
Fino all’anno scorso, all’Enea andava inviata soltanto la documentazione necessaria per ottenere l’ecobonus sugli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, ma dopo un confronto con il Ministero dello Sviluppo Economico e con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Enea ha invece chiarito che la comunicazione deve essere inviata anche per gli interventi di ristrutturazione, ma solo se comportano un risparmio energetico e/o utilizzo di fonti rinnovabili.
L’adempimento in questione, quindi, è già in vigore dal primo gennaio 2018, ma finora non è stato possibile inviare le comunicazioni perché mancavano le istruzioni operative.
Il portale necessario a sostenere il nuovo adempimento ora è quasi pronto ed in fase di prova; si chiuderà, quindi, questa fase transitoria, costringendo chi ha effettuato lavori nel corso dell’anno a correre ai ripari. Dall’Enea spiegano che "per gli interventi già ultimati il termine dei 90 giorni decorrerà dalla data di messa online". Ci saranno dunque tre mesi di tempo per fare la comunicazione; i dettagli operativi, modulistica compresa, saranno definiti e pubblicati solo con l’apertura del sito. L’Agenzia ne darà comunicazione in modo che gli interessati abbiano tutto il tempo per l’espletamento delle pratiche.