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Bonus facciate 2021: anche su interventi realizzati nel 2022

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Nelle ultime settimane in riferimento alla detrazione fiscale del 90% (bonus facciate) prevista dall'art. 1, commi da 219 a 224 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio per il 2020), una domanda è salita alla ribalta alla luce della sempre più reale possibilità che il Parlamento decida di non prorogare questa detrazione in scadenza il 31 dicembre 2021. Nel caso di interventi realizzati a cavallo tra il 2021 e il 2022, in caso di pagamento entro il 2021 dell'intero importo dei lavori che residua dopo l'applicazione dello sconto in fattura (90%), soddisfatti tutti i requisiti previsti dalla norma, è possibile portare in detrazione con il bonus facciate tutta la spesa dell'intervento?

Per prima si è pronunciata la direzione regionale Liguria dell’Agenzia delle Entrate (interpello 903-521 del 7 luglio 2021) fornendo un parere favorevole sulla possibilità di usufruire della detrazione relativa al bonus facciate, pari al 90 per cento, in conformità al criterio di cassa, pagando entro il 31 dicembre 2021 la quota del corrispettivo pari al 10 per cento che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori (Sal) che potranno essere completati anche successivamente.

Il bonus facciate, quindi, potrebbe continuare ad essere attivo anche dopo la sua scadenza. Lo ha affermato il sottosegretario al Mef, Federico Freni, rispondendo a un’interrogazione in Finanze della Camera il 5 ottobre 2021, prospettando la possibilità che anche gli interventi di recupero realizzati nel 2022 potranno essere ammessi alla detrazione fiscale. A condizione che i pagamenti siano effettuati entro il 31 dicembre 2021. Il sottosegretario ha specificato, inoltre, che si potrà scegliere lo sconto in fattura anche se i lavori vengono realizzati in un secondo momento perché l’opzione può essere esercitata indipendentemente dai Sal, a differenza di quanto previsto per il Superbonus, per cui i Sal non possono essere più di due e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% dell’intervento.“La norma del comma 1-bis dell’articolo 121 del decreto Rilancio deve essere intesa come facoltà del contribuente di esercitare l’opzione anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori e, dunque, come una mera eventualità, disciplinata dalla norma, che non pregiudica la possibilità di esercitare la suddetta opzione, qualora non siano previsti stati di avanzamento dei lavori ammessi alla agevolazione, ferma restando, tuttavia, la necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati“.

È importante sottolineare che per fruire dell’agevolazione, non è rilevante la fine dei lavori ma lo sono il bonifico e la relativa fattura emessa, che deve risultare emessa entro il 31 dicembre 2021.

La mancata effettuazione degli interventi determinerà il recupero della detrazione indebitamente fruita pari al 90 per cento delle spese fatturate, maggiorato degli interessi e delle sanzioni. Il concorso nella violazione comporterà la responsabilità in solido del fornitore, che ha applicato lo sconto, e dei cessionari, per il pagamento dell’importo corrispondente alla detrazione non spettante e dei relativi interessi.


Scia alternativa al permesso di costruire, interviene il TAR

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Edilizia libera, comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), permesso di costruire, SCIA alternativa al permesso di costruire. Uno degli maggiori limiti del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) è probabilmente rappresentato dalla quantità di casistiche "limite" che interessati, tecnici e pubbliche amministrazione non riescono sempre ad incasellare all'interno del corretto articolo previsto dalla normativa edilizia.

Con la sentenza n. 1262 del 24 luglio 2021, il Tar Puglia interviene sulla validità della segnalazione certificata di inizio attività (Scia) alternativa al permesso di costruire per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione pesante, esaminando il ricorso per l’impugnazione e l’annullamento dell’ordinanza con cui era stata ingiunta la demolizione, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento, di opere abusive consistenti in “tre muri perimetrali al piano superiore di un’abitazione preesistente di cui due misuranti 7,00 x 0,30 x h 1,90 ed uno di m. 7,00 x o,30 x h 1,20, nonché di ogni altro atto connesso, collegato, presupposto, precedente e consequenziale”.

Secondo la ricorrente sarebbe stata sufficiente la presentazione di una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) alternativa al permesso di costruire. Ma non per i Carabinieri locali che a seguito di sopralluogo hanno contestato la violazione di alcune norme edilizie procedendo al sequestro preventivo delle opere ritenute abusive con conseguente segnalazione al Comune che ha emesso l'ordinanza di demolizione ma (afferma il ricorrente) “senza alcuna adeguata istruttoria riportandosi pedissequamente a quanto accertato dai Carabinieri”. La ricorrente ha evidenziato che tali opere sarebbero state realizzate “sulla base di valido titolo abilitativo costituito da una Scia alternativa al permesso di costruire per la realizzazione di un ampliamento di un fabbricato esistente ad uso abitativo, corredata dagli elaborati dimostranti il superamento dei vincoli presenti sull’immobile, nonché dalla relativa autorizzazione paesaggistica semplificata”, e nel rispetto di tutte le norme di legge e regolamentari in materia edilizia e sismica, supportate anche dal rilascio di autorizzazione paesaggistica semplificata. Quindi, tali opere non necessiterebbero “di autorizzazione sismica in quanto rientranti secondo la normativa nazionale sulle costruzioni, Ntc 018 e Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 30 aprile 2020, tra le “opere di minore rilevanza” perché ricadenti, in particolare, “in sito di zonizzazione sismica 2 ma con ag minore di 0,20 g”.

Il Tar Puglia ha ritenuto fondato il motivo di ricorso, analizzando l’ art. 23 del Dpr 380/2001, che individua una serie di interventi edilizi, tra i quali (comma 1, lett. a) “gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici ovvero che, limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee A, comportino mutamenti della destinazione d’uso, nonché gli interventi che comportino modificazioni della sagoma o della volumetria complessiva degli edifici o dei prospetti di immobili sottoposti a tutela”. Dall’esame della tabella A allegata al d.lgs. n. 222/2016 gli elementi che connotano gli interventi di cd. “ristrutturazione pesante”, realizzabili tramite Scia alternativa a permesso di costruire, sono, tra gli altri, quelli che:

  • non comportino la completa demolizione dell’edificio;
  • comportino l’aumento del volume complessivo;
  • apportino modifiche al prospetto dell’edificio;
  • comportino un cambio d’uso urbanisticamente rilevante se l’immobile è ricompreso nel centro storico. Per tutti questi interventi è ammessa la Scia alternativa al permesso di costruire.

La medesima tabella prevede che il medesimo titolo è sufficiente per le nuove costruzione “in esecuzione di strumento urbanistico attuativo”, nonché per gli “interventi di nuova costruzione o di ristrutturazione urbanistica qualora siano disciplinati da piani attuativi comunque denominati”, ivi compresi “gli accordi negoziali aventi valore di piano attuativo, che contengano precise disposizioni plano-volumetriche, tipologiche, formali e costruttive, la cui sussistenza sia stata esplicitamente dichiarata dal competente organo comunale in sede di approvazione degli stessi”.

Nel caso in esame, i lavori indicati nella Scia alternativa al permesso di costruire presentata dalla ricorrente fanno riferimento all’art. 4, comma 1 della Legge Regionale Puglia n. 14 del 2009 (cd. Piano casa), che all’art. 3 disciplina gli “interventi straordinari di ampliamento” stabilendo al primo comma che “possono essere ampliati, nel limite del 20 per cento della volumetria complessiva, e comunque per non oltre 200 m3, gli edifici residenziali di volumetria non superiore a 1.000 m3” , e ciò sul presupposto che “per volumetria complessiva si intende la somma dei volumi vuoto per pieno collocati esclusivamente o prevalentemente fuori terra. Nel computo di detto volume sono compresi i vani ascensore, le scale, restandone esclusi i volumi tecnici e quelli condominiali o di uso pubblico (androni, porticati, ecc)”.

In sostanza, nel caso di specie gli interventi realizzati consistono in un ampliamento del fabbricato preesistente inferiore al 20% della volumetria totale dell’immobile. Fatto che li riconduce di diritto agli interventi descritti alla lettera c), comma 1 dell'art. 10 del DPR n. 380/2001, dato che gli interventi realizzati hanno evidentemente comportato (soltanto) “modifiche della volumetria complessiva” dell’edificio. Da ciò consegue che l’intervento edilizio trova legittimo titolo nella SCIA alternativa.

Inoltre, gli interventi realizzati rientrano nella fattispecie di cui al comma 1, lett. b, n. 1 dell’art. 94 bis Tue, riferita agli “interventi di adeguamento o miglioramento sismico di costruzioni esistenti nelle località sismiche a media sismicità (zona 2, limitatamente a valori di ag compresi fra 0,15 g e 0,20 g) e zona 3”: si tratta, in pratica, di interventi qualificabili come di “minore rilevanza” nei riguardi della pubblica incolumità e, per tale ragione, esenti dal peculiare regime dell’autorizzazione sismica.

L’Amministrazione avrebbe dovuto tener conto, prima di emettere l’ordine di demolizione delle opere considerate abusive, della Scia presentata dalla ricorrente, instaurando un contraddittorio finalizzato a stabilire le ragioni per le quali si sarebbe dovuto conseguire, quale titolo legittimante l’intervento, il permesso di costruire. In conclusione, il Tar ha accolto il ricorso.


Bourse de Commerce, fare l’architettura a partire dall’architettura

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Dalla sinergia della squadra Pinault+Ando nasce il progetto per la Bourse de Commerce a Parigi. Ci sono voluti quattro anni di lavoro per dar vita al fiore all’occhiello dell’arte contemporanea della capitale francese, inaugurata con una mostra lo scorso 22 maggio.

Dopo Punta della Dogana, Palazzo Grassi e il Teatrino di Palazzo Grassi a Venezia, il magnate francese François Pinault e l’architetto giapponese Tadao Ando si riconfermano un’accoppiata vincente. La Collezione Pinault vanta oltre 10.000 opere d’arte contemporanee di quasi 400 artisti, una collezione che viene portata avanti da più di 40 anni. Insieme a Jean-Jacques Aillagon e Martin Bethenod, la decisione di François Pinault di collocare le numerose opere all’interno della Bourse de Commerce è la naturale conseguenza dell’ideale di esporre l’arte nell’arte.

Lo stesso Aillagon, Chief Executive Officer della Collezione Pinault ha dichiarato: “Penso che François Pinault abbia scelto la Bourse de Commerce perché non è un edificio qualunque; è un edificio unico. François Pinault ha gusti molto chiari, apprezza i grandi edifici storici, perché crede che l'arte dei nostri tempi non possa solo accontentarsi di cubi bianchi, ma debba anche confrontarsi con la realtà del mondo da un lato, e quella dei secoli precedenti dall'altro. Come a Venezia, tutti edifici permeati di storia. E François Pinault ha trovato qui le stesse qualità.”

Prima di essere concepito come uno spazio espositivo l’edificio della Bourse de Commerce dalla sua fondazione, nel 1763, era utilizzato come mercato del grano. Si trova sulla Rive Droit, nel 1° arrondissement, tra la Rue de Louvre e il Forum des Halles, l’edificio comprende anche la prima colonna isolata di Parigi del XVI sec., quattro secoli di vita per questo edificio che ha ancora tanto da dare.

Una locazione di 50 anni e 160 milioni portano al progetto di Tadao Ando Architect & Associates in collaborazione con le agenzie NeM / Niney & Marca Architectes, Setec Bâtimen. Un ruolo fondamentale ha anche ricoperto Pierre-Antoine Gatier, capo architetto del patrimonio nazionale francese.

Il progetto illuminotecnico è stato curato dai designer Ronan ed Erwan Bouroullec, nello specifico l’intervento ha riguardato le aree dell’ingresso, della scalinata monumentale e del ristorante. Non manca la progettazione del dettaglio: ogni dispositivo è stato pensato ad hoc per assecondare le necessità del complesso progetto architettonico.

Trattandosi di un edificio storico si pone sempre il grande quesito del restauro, il sovrapporsi dell’istanza estetica su quella storica e viceversa. Equilibri che i progettisti hanno in questo caso sapientemente calibrato, il risultato finale è l’efficace compenetrarsi dell’arte contemporanea in un organismo settecentesco, come lo stesso Pinault aveva sperato: “La mia intenzione - afferma Pinault - è mostrare che questo straordinario edificio antico poteva esistere in armonia con un progetto architettonico radicale del XXI secolo. L'ensemble funziona perfettamente. Lo stesso si può dire per l'arte.”

L’architetto Tadao Ando descrivendo il suo progetto ha affermato: “In questo edificio, che ha più di cento anni, il mio scopo era dare alla luce un bambino. Con questo atto viene rianimato e trasformato. Volevo creare un'architettura potente, capace di proiettarsi nel futuro. Un'architettura che tocchi le persone con la sua bellezza.”. Il linguaggio dominante è quello della sovrapposizione di volumi circolari, senza negare le volumetrie esistenti, ma valorizzandole. L’edificio di per sé già circolare, presenta una cupola in ferro e vetro del 1812 al di sotto della quale è stato posto un volume cilindrico, quasi asettico, in cemento a facciavista, con finiture in vetro che lasciano al visitatore la possibilità di ammirare gli affreschi preesistenti. Il volume contribuisce a riorganizzare i percorsi espositivi fornendo, da diversi punti di vista, inaspettate percezioni del monumento. Oltre alle dieci gallerie è stato progettato un auditorium da 284 posti, e lo “studio” ai piani più bassi per la presentazione di opere video e sonore.

Un progetto dai risvolti simbolici importanti, sul piano culturale rappresenta una rinascita per la città dopo il difficile periodo pandemico, e non meno importante, la Bourse de Commerce si impone nel panorama europeo come nuova istituzione per l’arte contemporanea.


Progetto Bellezz@, al via il recupero dei luoghi culturali dimenticati

fonte immagine:https://programmazionestrategica.beniculturali.it/progetto/bellezz-recuperiamo-i-luoghi-culturali-dimenticati/

Il progetto “Bellezz@-Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati” si volge verso una prima conclusione. Dopo ben 5 anni dal lancio, il Governo ha pubblicato l’elenco dei soggetti attuatori che stipuleranno la convenzione e otterranno i finanziamenti per dare avvio agli interventi, l'elenco comprende 22 interventi. La cifra a loro disposizione è di 16,9 milioni di euro.

Gli interventi selezionati riguardano Comuni del Centro Nord Italia. Tra questi, per citare quelli che prevedono una spesa maggiore, ci sono l’ex ammasso del grano a San Daniele Po (CR), finanziato con 2 milioni di euro, la Torre Flavia a Ladispoli (RM), con 1,9 milioni, il Parco archeologico di Tusculum nella Comunità montana del Lazio Castelli Romani e Prenestini (RM), con 1,4 milioni, e l’ex cinema Italia di Fossalta di Portogruaro (VE) con 1,3 milioni di euro.

Ricordiamo che il progetto “Bellezz@ - Recuperiamo i luoghi culturali dimenticati” è partito nel 2016 ma ha avuto un iter tutt’altro che veloce. Prende forma con uno stanziamento di 150 milioni di euro da destinare a “interventi afferenti al progetto di recupero di luoghi culturali dimenticati”. Il recupero doveva essere fatto attraverso restauri, riqualificazioni e operazioni di valorizzazione. Secondo quanto stabilito, ognuno avrebbe ricevuto fondi fino al raggiungimento di una cifra massima disponibile di 10 milioni di euro.

I destinatari del supporto pubblico sarebbero stati individuati attraverso un un processo di segnalazioni provenienti direttamente dai territori. Il superamento della cifra complessiva stabilita per il suo finanziamento avrebbe comportato una selezione, da affidarsi a una commissione appositamente individuata. La commissione, dopo oltre un anno, ha ritenuto ammissibili 310 progetti e ha indicato i 271 interventi che sarebbero stati finanziati con la disponibilità dei 150 milioni.

La fase attuativa, invece di essere un processo snello, richiede tuttavia nuovi atti e procedure. La prima è la stipula di una convenzione tra Mibact e Comuni per stabilire le modalità di erogazione dei finanziamenti. Preliminare è però la verifica della fattibilità degli interventi sulla base di documentazione prodotta dai Comuni. Ma non tutti “sono stati messi nelle condizioni” di farlo, per cui il completamento della fase istruttoria slitta.

La seconda è la nomina di una seconda commissione, a metà 2018, deputata all’attuazione del progetto. Le viene richiesto di verificare, nuovamente, la completezza della documentazione pervenuta e la coerenza delle proposte con gli obiettivi del progetto. Questo lavoro arriva a una nella prima parte del 2021, preceduto dalle giuste proteste provenienti da alcuni dei territori candidati.

Per il momento si può affermare che il Progetto Bellezz@ si è tradotto in un insuccesso e che solo una minima parte delle iniziative proposte vedrà veramente la luce.


Decreto semplificazioni e Governance del PNRR, l’approvazione del Consiglio dei Ministri

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È stato ufficialmente approvato dal Consiglio dei Ministri il 28 maggio il testo ufficiale del Decreto Semplificazioni 2021: l’accesso al Superbonus del 110 per cento sarà semplificato e ci sarà possibilità di delega a soggetti terzi per lo SPID.

La semplificazione degli adempimenti necessari per accedere al Superbonus persegue l’intenzione di dar man forte agli investimenti ad ai progetti del Recovery Plan. Nello stesso decreto si articola la governance del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri è stata conferita la responsabilità di indirizzo del Piano. Il Premier preside la Cabina di Regia a cui prenderanno parte in base alle tematiche trattate i relativi Ministri e Sottosegretari, per le competenze regionali e locali interverranno Presidenti di Regioni e Province Autonome. La Cabina di Regia sarà coadiuvata da una Segreteria tecnica che dovrà tenere sotto controllo lo stato di attuazione dei progetti del PNRR. Il superamento degli ostacoli normativi viene regolato dall’Unità per la razionalizzazione e il miglioramento dell’efficacia della regolazione. Si istituisce poi un Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. Infine, il Servizio centrale per il PNRR si occuperà del monitoraggio e della rendicontazione.

Le misure approvate con il decreto del 28 maggio tendono ad evitare impedimenti per i progetti del Recovery Plan, nello specifico: “ in caso di dissenso, diniego o opposizione proveniente da un organo statale che può minare l’attuazione del PNRR e dopo un iter di confronto con i soggetti interessati, il Presidente del Consiglio intraprenderà le iniziative necessarie per l’esercizio dei poteri sostitutivi ”e “in caso di inerzia dei soggetti attuatori del PNRR, avrà la possibilità di individuare altri soggetti per l’attuazione dei progetti”.

Gli interventi con il Superbonus che saranno considerati manutenzioni straordinarie si allargano ad ospedali, case di cura, ospizi e caserma, restano fuori gli alberghi e gli immobili sprovvisti di impianto termico. La doppia conformità non sarà più necessaria, sarà sufficiente la comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) per l’inizio dei lavori ad esclusione di interventi di demolizione e ricostruzione.

Con questa strategia si intende velocizzare l’aspetto burocratico, favorendo l’apertura di cantieri. Per gli immobili realizzati post 1967 la Cila dovrà essere corredata del titolo abilitativo per la sua realizzazione o del provvedimento di legittimazione. Al contrario per gli immobili realizzati ante 1967 si dovrà certificare la costruzione precedente al 1 settembre del 1967. Le difformità non dovranno essere accertate preventivamente dal tecnico, in assenza di Cila o nell’eventualità di difformità rispetto alla realizzazione o di dichiarazioni mendaci l’agevolazione viene revocata.

Riguardo allo SPID invece si favorisce un maggior utilizzo dell’identità digitale. Inoltre, i certificati online saranno rilasciati al cittadino a titolo gratuito, senza dover sostenere la spesa dell’imposta di bollo di 16 euro e dei diritti di segreteria.

Ci sono novità anche in tema di appalti, il subappalto fino al 31 ottobre 2021 può arrivare fino al 50% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Dal 1 novembre 2021 non vi sarà un limite quantitativo al subappalto, sarò obbligo delle stazioni appaltanti indicare prestazioni e lavorazioni che per la loro peculiarità devono essere realizzate dall’aggiudicatario. Nel decreto viene anche stabilito che coloro che intendono partecipare ai bandi di gara debbano presentare un rapporto che certifichi lo stato di inclusività della donna nell’attività lavorativa, una maggiorazione del punteggio è invece prevista per chi assume donne e giovani sotto i 35 anni.

Il PNRR prevede interventi la cui aggiudicazione sarà basata sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a beneficio di aspetti qualitativi e non solo economici. L’affidamento è unico sia per la progettazione che per l’esecuzione dell’opera e a fronte di un progetto di fattibilità tecnico-economica.

Ritorna nelle intenzioni del PNRR lo strumento del dibattito pubblico, al fine di migliorare la divulgazione delle opere da realizzare e incentivare la collaborazione tra società civile ed enti territoriali.