Posts tagged with “imprese”

Nuovo spesometro : proroga ad aprile ed invio semplificato

Il provvedimento sul nuovo spesometro un’ulteriore proroga dei termini per l’invio un’ulteriore proroga dei termini per l’invio

Il provvedimento sul nuovo spesometro, recepisce le modifiche introdotte dal decreto fiscale, applicando le tutele fissate dallo Statuto del contribuente. Molte sono le novità, in particolare, è prevista un’ulteriore proroga dei termini per l’invio della comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017.
Tra le nuove misure introdotte vi è la semplificazione delle informazioni richieste. Ora per la comunicazione dei dati riepilogativi per le fatture emesse e ricevute di importo inferiore a 300 euro, è possibile la scelta di trasmettere i dati con cadenza trimestrale o semestrale. Anche la scadenza per la comunicazione dei dati delle fatture del secondo semestre 2017, originariamente fissata al 28 febbraio, è stata spostata al 6 aprile 2018, cioè al sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione del provvedimento. Stessa scadenza è prevista per le eventuali integrazioni e per la trasmissione telematica opzionale dei dati delle fatture emesse e ricevute. Inoltre, le comunicazioni delle fatture riferite alle operazioni del 2018 – anche per chi esercita l’opzione – potranno essere inviate con cadenza trimestrale o semestrale. Altra semplificazione è data dalla possibilità di inviare in modo cumulato le fatture di importo inferiore a 300 euro: infatti è ora possibile comunicare i dati relativi al documento riepilogativo anziché quelli dei singoli documenti. E’ stato anche limitato il numero delle informazioni da trasmettere, infatti è facoltativo compilare i dati anagrafici di dettaglio delle controparti. Infine, i contribuenti possono trasmettere i dati delle fatture emesse, di quelle ricevute e delle relative variazioni sia con cadenza trimestrale che con cadenza semestrale. Le nuove regole possono essere utilizzate anche per inviare le comunicazioni integrative di quelle errate riferite al primo semestre 2017. Per agevolare i contribuenti e gli intermediari, l’Agenzia mette a disposizione sul proprio sito internet due pacchetti software gratuiti, uno per il controllo dei file delle comunicazioni e uno per la loro compilazione.


Codice dei contratti: con la legge di stabilità 2018 arriva l'ennesima deroga

downloadjpg--llpp.jpg

Con la Legge n. 205 del 27 Dicembre 2017, meglio nota come legge di stabilità 2018, sono state introdotte deroghe e modifiche al Codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 50/2016. Le nuove regole si riferiscono ai futuri affidamenti per la realizzazione delle opere dell’Universiade Napoli 2019 e alle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino, che si terranno a Cortina d’Ampezzo, rispettivamente, nel marzo 2020 e nel febbraio 2021. Con le modifiche si è realizzata: • la riduzione dei termini previsti dagli articoli 50 (Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi), 60 (Procedura aperta), 61 (Procedura ristretta), 62 (Procedura competitiva con negoziazione), 74 (Disponibilità elettronica dei documenti di gara) e 79 (Fissazione dei termini) del codice di cui al d.lgs. n. 50/2016; • riduzione fino ad un terzo dei termini stabiliti dagli articoli 97 (Offerte anormalmente basse), 183 (Finanza di progetto) , 188 (Contratto di disponibilità) e 189 (Interventi di sussidiarietà orizzontale) d.lgs. n. 50/2016; • riduzione fino a dieci giorni, del termine di cui all’articolo 32 (Fasi delle procedure di affidamento) del d.lgs. n. 50/2016; • possibilità di ricorrere all’articolo 63 (Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara) del d.lgs. n. 50/2016 con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici e nel caso degli appalti pubblici di lavori con invito rivolto, anche sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici. E’ di tutta evidenza che quest'ultima è l’eccezione più preoccupante, giacchè in questo modo, gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture delle due manifestazioni sportive, di qualsiasi importo, potranno essere appaltate con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara con invito rivolto ad almeno cinque operatori economici; con buona pace dei princìpi di concorrenza, trasparenza e rotazione.


Lavoratori del pubblico impiego: cambiano le regole per le visite fiscali

lavoropubblico.jpg

Il prossimo 13 gennaio entrerà in vigore il nuovo regolamento per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia. Il decreto n. 206 del 17.10.2017, pubblicato in G.U. il 29 dicembre scorso, contiene le nuove procedure per l'accertamento delle assenze per malattia per tutti i comparti del Pubblico Impiego ed introduce diverse novità. Il fine è quello di diminuire i costi per le pubbliche amministrazioni ed assicurare dei controlli più efficaci per le assenze per malattia. Le novità non riguarderanno tutti i lavoratori statali, restano infatti escluse diverse categorie di lavoratori pubblici: Forze armate: Esercito, Marina militare, Aeronautica militare; Corpi di polizia ad ordinamento militare: Guardia di Finanza e Carabinieri; Corpi di polizia ad ordinamento civile: Polizia dello Stato e Polizia Penitenziaria; Corpo nazionale dei vigile del fuoco, con esclusione del personale volontario; Dipendenti degli enti pubblici economici, gli enti morali, le aziende speciali. Le visite fiscali potranno avvenire fin dal primo giorno di malattia ( su richiesta dal datore di lavoro), o potranno essere disposte anche direttamente dall'Inps. Potranno avere cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità di giornate festive o di riposo settimanale. Il controllo medico-fiscale va richiesto soprattutto quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (Art.55 del D.Lgs.165/2001 Art.55 septies comma 5). La visita fiscale può essere ripetitiva e quindi il medico fiscale può bussare alla porta anche più volte nel corso dello stesso periodo di malattia.

Il Consiglio di Stato aveva auspicato un'equiparazione dei controlli nel settore pubblico con quelli del settore privato (dove le fasce orarie vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per un totale di 4 ore),ma nel testo licenziato non è stata apportata alcuna modifica alle fasce orarie in cui il lavoratore malato dovrà essere reperibile al proprio domicilio (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18). I dipendenti pubblici (insegnanti, dipendenti della P.A., degli enti locali, i militari, vigili del fuoco, Asl, enti locali), che si assentano per malattia hanno l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, inclusi i festivi.
La suddetta disciplina non si applica alle assenze per infortunio o malattia professionale.


Se manca l’ istruttoria da parte dell’intermediario è possibile la cancellazione della segnalazione in Centrale dei Rischi con efficacia retroattiva (Trib.Napoli, 01 dicembre 2017)

bank.jpg

Questo l’assunto affermato dalla II Sez. civile del Tribunale di Napoli. Per il giudice partenopeo la legittimità della segnalazione deve scaturire da un’adeguata istruttoria che l’intermediario deve svolgere e dalle cui risultanze deve emergere lo stato di insolvenza (rectius di difficoltà economico finanziaria tale da far temere il mancato recupero del credito).

La recente ordinanza in primo luogo chiarisce che il ritardo nell'adempimento non sia, di per sè, indice dello stato di insolvenza, e ciò perchè il debito potrebbe essere non pagato perchè contestato. Ed anche l' esposizione debitoria rilevabile dal bilancio non può essere isolatamente considerata, ma deve essere letta nel contesto di tutte le risultanze contabili .

L'obbligo della segnalazione è previsto a carico delle banche che, vantando un credito inadempiuto nei confronti di un soggetto, a seguito di adeguata istruttoria si avvedano della sua situazione di difficoltà, simile allo stato di insolvenza. In tale ottica, quindi, è evidente come il vantare un credito non è un vero e proprio requisito di legittimità della segnalazione a sofferenza; tale circostanza è solo l' occasione che permette all' istituto bancario di svolgere l'istruttoria per vagliare la situazione economico-finanziaria del debitore.

Se manca l’istruttoria la segnalazione del credito a sofferenza non ha ragion d' essere, poichè non è dimostrato lo stato di insolvenza (rectius: di difficoltà economico-finanziaria tale da far temere il mancato recupero del credito). Quanto al periculum in mora e, cioè al pregiudizio grave ed irreparabile, più che essere in re ipsa, può essere facilmente desunto da indici presuntivi.

Su tali presupposti, il Giudice accogliendo il ricorso ex art 700 c.p.c., ha ordinato la cancellazione della segnalazione in Centrale Rischi, con efficacia retroattiva.


Il decreto fiscale estende la rottamazione dei ruoli alle cartelle notificate nel 2017.

Rottamazione bis estensione della rottamazione alle cartelle esattoriali notificate entro il 2017

La rottamazione bis consente di sanare le cartelle esattoriali relative a carichi affidati all’agente della riscossione dal primo gennaio al 31 dicembre 2017. Attenzione, non si tratta di una nuova possibilità di definizione agevolata per coloro che non avevano aderito alla sanatoria dello scorso anno, ma riguarda esclusivamente i carichi in corso d’anno. E’ anche possibile la riammissione alla rottamazione 2016/2017 per coloro pur avendo aderito, poi non hanno pagato le rate. Una novità riguarda i soggetti che avevano interrotto piani di rateazione, la legge dell’anno scorso impediva l’accesso a coloro che avevano un piano di rateazione in essere al 24 ottobre 2016 e non avevano pagato tutte le rate scadute il 31 dicembre 2016. Anche per questi contribuenti, si apre una nuova finestra. L’art. 1 del decreto 148/2017 consente di sanare i carichi da gennaio a settembre, però non possono essere sanate cartelle emesse negli anni scorsi, la norma prevede solo la riapertura dei termini per le rate di luglio e settembre fino al prossimo 30 novembre.In sostanza, chi non ha approfittato della rottamazione dello scorso anno, introdotta dal decreto 193/2016 (collegato alla manovra finanziaria 2017), ha perso la possibilità di sanare le cartelle emesse dal 2006 al 2016. Anche questa definizione consente di sanare pendenze fiscali, contributive, multe stradali, tributi locali, con il pagamento della somma originariamente dovuta e l’aggio e le somme dovute per le procedure esecutive. Non si pagano, invece, interessi di mora e sanzioni. Per quanto riguarda le multe stradali (che sono sanzioni), non si pagano gli interessi di mora. Le domande si presenteranno entro il 15 maggio 2018. Previsto, come lo scorso anno, il pagamento dilazionato, fino a un massimo di cinque rate, con scadenze luglio 2018, settembre 2018, ottobre 2018, novembre 2018 e febbraio 2019.