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Firmato l’accordo ENEA – FEDERCASA per la riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico

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Obiettivo del protocollo d’intesa è di combattere la povertà energetica, ridurre la vulnerabilità sismica e i costi di gestione.

Il presidente dell’ENEA Federico Testa e il presidente di FEDERCASA Luca Talluri hanno firmato a Roma, lo scorso 14 giugno, il protocollo d’intesa con l’obiettivo di identificare specifiche strategie di riqualificazione del patrimonio residenziale pubblico.
La collaborazione tra ENEA e FEDERCASA permetterà di mettere a punto procedure per l’efficientamento energetico degli edifici particolarmente energivori costruiti negli anni ’50, ’60 e ’70, e la stima dei risparmi conseguibili. In tal modo i risultati ottenuti, opportunamente diffusi, potranno fungere da esempio per ciascun operatore coinvolto e per il sistema nel suo complesso.

I dati emersi e le buone pratiche adottate, infatti, saranno oggetto di specifiche campagne divulgative a servizio dei soggetti protagonisti delle riqualificazioni energetiche quali ESCO, istituzioni finanziarie, fornitori di servizi energetici, costruttori, produttori di materiali edilizi, inquilini e amministratori locali. Il compito di promuovere lo sviluppo e il trasferimento di tecnologie, sistemi e servizi ad alta efficienza energetica spetta ad ENEA nell’ambito della collaborazione con le istituzioni pubbliche e private.

FEDERCASA riunisce e rappresenta gli ex Istituti autonomi case popolari comunque denominati e trasformati dalle Regioni, 90 enti e aziende che operano sul territorio italiano e gestiscono oltre 760 mila alloggi. La metà del patrimonio edilizio amministrato dalla federazione è stato realizzato prima del 1980 ed è quindi classificato ad elevato consumo energetico. Pertanto, il tema dell’efficientamento energetico risulta emergente per Federcasa che è particolarmente impegnata nella promozione di pratiche per la riqualificazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito dagli ex IACP. Attraverso la collaborazione con ENEA, l’obiettivo è quello di costruire un percorso di approfondimento per la sperimentazione di strategie di intervento con il miglior rapporto costi/benefici passando per la formazione e l’aggiornamento dei progettisti delle strutture tecniche che si occupano di manutenzione straordinaria. Inoltre sarà importante promuovere campagne informative sul corretto uso dell’alloggio e dell’edificio rivolte agli utilizzatori finali.

Il Presidente di FEDERCASA Luca Talluri sottolinea: “Gli attuali incentivi e agevolazioni aiutano gli operatori ma non sono sufficienti all’avvio di un organico programma di riqualificazione energetica. Il risparmio energetico conseguito resta a favore dell’utente/inquilino, mentre chi investe è il gestore che non può agevolmente recuperare quota parte dell’investimento in termini di minore consumo. Occorre quindi indirizzare le scarse risorse finanziarie disponibili alla copertura della quota di investimento non incentivata e dare priorità agli interventi sugli edifici a più elevato consumo energetico”.


BIM: l’ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova è tra le prime Committenze pubbliche Italiane BIM oriented

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Dalla progettazione alla condivisione delle informazioni: i vantaggi del Bim nel caso dell’Ospedale Galliera di Genova

Per l’Ente Ospedaliero Ospedali Galliera di Genova l’utilizzo della tecnologia BIM rappresenta uno strumento dalle molteplici opportunità che vanno dalla gestione della progettazione di un’opera complessa, fino alla possibilità di condivisione di dati e informazioni riguardanti i molteplici aspetti ospedalieri. L’obiettivo perseguito dell’ente nella progettazione del Nuovo Ospedale secondo le metodologie BIM non si limita alla coordinazione dei soli processi costruttivi e manutentivi legati all’edificio, ma trova applicazione anche nella gestione dell’intero ciclo di vita dell’ospedale; l'idea è quella di riuscire a registrare e mantenere dati e informazioni in modo strutturato e omogeneo, attraverso un approccio misurabile, ripetibile e condivisibile tra tutti i settori.

In tale ambito la Struttura Complessa (S.C.) RUP Nuovo Galliera, grazie alla presenza di professionalità specifiche BIM che adottano da diversi anni strumenti interoperabili, ha avviato una sistematica attività di condivisione dei modelli BIM con altre strutture ospedaliere, già a partire dall’ospedale esistente, per poi passare alla gestione del nuovo ospedale.
Lo scopo è quello di giungere ad un Building Owner Operator Model, ossia ad un modello BIM utilizzato come piattaforma digitale interoperabile di registrazione e condivisione dei dati dell’ospedale a diversi livelli di utilizzo a seconda dei settori ospedalieri e dei tool informatici attuali e futuri.

In particolare, nella progettazione del Nuovo Ospedale, la metodologia BIM verrà sviluppata in modo tale da creare un modello che costituisca la rappresentazione digitale parametrica e intelligente dell’edificio dalla quale estrarre e analizzare dati per differenti applicazioni; le diverse utenze (progettisti, ente appaltante, imprese, medici) potranno quindi condividere informazioni, implementare il progetto, gestire i diversi parametri e controllare la componente temporale.
Per conseguire tale risultato la tecnologia BIM verrà sviluppata in diversi punti che riguardano in prima analisi la realizzazione del modello tridimensionale dell’edificio con la tecnica object- oriented e l’identificazione di eventuali criticità progettuali in termini di interferenze prima della fase di cantierizzazione; successivamente verranno pianificate le attività di manutenzione di strutture e impianti e, una volta ultimata la costruzione del nuovo ospedale, verrà attivata la gestione e l’organizzazione dei dati necessari e sufficienti allo scopo di agevolare il facility management fin dalle prime fasi progettuali e realizzative. Durante il ciclo di vita e la gestione dell’ospedale, la condivisione dei modelli BIM e delle informazioni verrà aggiornata e implementata continuamente, inglobando anche altri settori ospedalieri riguardanti gli aspetti direttivi e di controllo, seguendo il principio di aggiornabilità e facilità di consultazione dei modelli condivisi.


Le nuove linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione.

Fonte immagine:https://www.cantieriedili.net/attivita-edili-la-differenza-tra-cantieri-temporanei-e-cantieri-mobili/

Continuano gli aggiornamenti ministeriali dei decreti per l’attuazione del Codice degli appalti.

Il 30 Maggio è entrato in vigore il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 con cui sono state approvate le nuove linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione. Il Regolamento definitivo tiene conto del parere della commissione Ambiente della Camera, del lavoro tecnico in sede di Conferenza Unificata e delle osservazioni del Consiglio di Stato. Dall'entrata in vigore del D.M. gli articoli dal 178 al 210 del "vecchio" regolamento (Dpr 207 del 2010) sono abrogati.

La nomina del direttore dei lavori è disciplinata quindi solo dalle norme del Codice Appalti: l'art. 111, comma 1 specifica che la direzione dei lavori, quando non può essere espletata dalla stazione appaltante, è affidata: ad altre P.A., al progettista incaricato o ad altri soggetti scelti con una gara secondo le disposizioni riguardanti gli affidamenti degli incarichi di progettazione. Il conferimento dell’incarico deve avvenire secondo quanto indicato l'art. 31, comma 8, del Codice degli Appalti, vale a dire con una gara pubblica; se l'incarico è di importo pari o inferiore a 40 mila euro si può invece fare ricorso all'affidamento diretto.

Il D.M. ha definito: le modalità e la tipologia di atti attraverso i quali il direttore dei Lavori effettua l’attività descritta al comma 3 dell’art. 101, ossia il controllo tecnico, contabile e amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, finalizzato a garantire che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformità al progetto e al contratto. Il decreto in questione definisce inoltre: le modalità di svolgimento della verifica di conformità in corso di esecuzione e finale e la relativa tempistica; i casi in cui il direttore dell’esecuzione può essere incaricato della verifica di conformità; le modalità di nomina, i casi di incompatibilità e le specifiche funzioni del direttore dell’esecuzione; i criteri in base ai quali, nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte dalla stazione appaltante per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107, l’esecutore può chiedere il risarcimento dei danni subiti.

Rispetto alla bozza iniziale, vengono cancellate le condizioni di incompatibilità che vietavano al direttore dei lavori, a partire dal momento dell'aggiudicazione e fino all'approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, di accettare nuovi incarichi professionali dall'esecutore. Questo aspetto è ora assorbito dalla regola generale dell'art.42 del Codice degli Appalti. Di fatto, anche rispetto alla figura del direttore dei lavori, si applica l'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001, per cui gli ex dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di una P.A., non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale per conto dei soggetti privati destinatari dell'attività della P.A. svolta con tali poteri.

Il D.L. riceve dal Rup le disposizioni di servizio del nuovo provvedimento (atti mediante i quali il Rup impartisce indicazioni al direttore dei lavori ed al coordinatore per l'esecuzione) con cui lo stesso responsabile del procedimento detta le indicazioni per garantire la regolarità dei lavori, fissa l'ordine da seguire nella loro esecuzione, quando questo non sia regolato dal contratto, e stabilisce, in relazione all'importanza dei lavori, la periodicità con cui il direttore dei lavori è tenuto a presentare rapporto sulle principali attività di cantiere e sull'andamento delle lavorazioni. Resta inoltre di competenza del direttore dei lavori l'emanazione di ordini di servizio all'esecutore sugli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto. In ogni caso, come chiarito dall'art.2, comma 2 del decreto, il direttore dei lavori opera in completa autonomia rispetto al controllo tecnico, contabile e amministrativo del contratto, essendo questo il compito principale assegnatogli dell'art.101, comma 3 del Codice Appalti. Stessa autonomia vale per il direttore dell'esecuzione, sempre che non coincida con il direttore dei lavori. Il direttore dell'esecuzione è infatti responsabile per le funzioni stabilite dalla normativa sulla sicurezza. L'art.1, comma 1, lettera d) del decreto fornisce la definizione di ordine di servizio, cioè l'atto mediante il quale il Rup e il direttore dei lavori impartiscono all'esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni operative in ordine all'esecuzione delle prestazioni. Pertanto, come confermato dall'art.2, il direttore dei lavori impartisce all'esecutore tutte le disposizioni ed istruzioni operative necessarie, tramite ordini di servizio comunicati al Rup, nonché annotati, con sintetiche motivazioni (che riportano le ragioni tecniche e le finalità perseguite in base all'ordine) sul giornale dei lavori, con le modalità elettroniche contemplate dallo stesso decreto in materia di contabilità. Le amministrazioni, quindi, dovranno dotarsi dei necessari strumenti informatici, ma nel frattempo gli ordini di servizio dovranno - come in passato - avere forma scritta e dovranno essere restituiti firmati dall'appaltatore per avvenuta conoscenza. L'esecutore è comunque tenuto a uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatta salva la sua facoltà di iscrivere riserve. Attenzione però: la disciplina delle riserve sarà affidata alle stazioni appaltanti, come previsto dall'art. 9 del decreto stesso.

Ulteriori temi di particolare interesse sono l'introduzione dell'obbligo di contabilità computerizzata, la disciplina delle varianti in corso d'opera, e alcune precisazioni riguardo al rapporto con il coordinatore della sicurezza quando questo non coincide con il direttore dei lavori. Il D.M., inoltre, in relazione alla fase di accettazione dei materiali, recepisce recenti disposizioni legate all'adozione dei criteri ambientali minimi in campo edile. Per quanto riguarda l'accettazione dei materiali, il direttore dei lavori è tenuto ad eseguire tutti i controlli e le prove previsti dalle norme nazionali ed europee, dal capitolato speciale d'appalto e anche dal Piano nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della pubblica amministrazione. Si tratta di una previsione conseguente all'entrata in vigore del decreto del ministero dell'Ambiente dell'11 gennaio 2017 che riguarda l'adozione dei criteri ambientali minimi per gli arredi per interni, per l'edilizia e per i prodotti tessili, che, in particolare, all'allegato 2 aggiorna i "criteri ambientali minimi per l'affidamento dei servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici".


Torre Generali di Zaha Hadid: esempio perfetto di integrazione tra Architettura e Strutture

Torre Generali di Zaha Hadid

Foto: PERI GmbH

La Torre Hadid svetta possente sulla piazza di CityLife. Semplicità e Complessità per l'edificio che, con i suoi 44 piani fuori terra, si appresta a diventare uno dei landmark della città di Milano.

Se a colpire è soprattutto il design dinamico dato dalla torsione elicoidale impressa al volume puro, quello che si percepisce meno è la sua struttura portante, frutto di un complesso progetto di ingegneria ad opera di Radesco (Research-Design-Consulting), eccellenza italiana nel settore. Partendo dalla premessa che “La semplicità è complessità risolta”(K. Brancusi), il team di Radesco ha affrontato in maniera olistica le diverse sfide del progetto, come il problema della torsione della torre, generata dall’inclinazione delle colonne intorno al nucleo, scegliendo il calcestruzzo armato per ottimizzare il rapporto costi/benefici e soddisfare le esigenze architettoniche, di sicurezza e di funzionalità.

Una struttura efficiente, ma estremamente complessa da progettare e calcolare: la comprensione dell’evoluzione delle deformazioni nel tempo e del fenomeno resistente generato all’interno delle strutture ha richiesto il ricorso ai metodi e agli strumenti più avanzati dell’Ingegneria Strutturale. In occasione della Milano Design Week, Emiliano Cacioppo – Ceo CMB – General Contractor - ha raccontato come “continue sfide tecniche e tecnologiche hanno reso la Generali Tower non solo un momento importante per il rilancio di Milano, ma anche per la crescita dell'impresa stessa, chiamata qui a confrontarsi con progettisti internazionali di altissimo livello". Importate per la riuscita del progetto, la cooperazione con gli architetti dello studio ZHA e l'utilizzo del BIM, che ha permesso la realizzazione di una soluzione strutturale in cui elementi portanti e architettonici sono in perfetta armonia tra di loro.


Lotta all’evasione: l'Agenzia delle Entrate punta al controllo di libretti e conti correnti

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S'intensifica la lotta all’evasione fiscale e ad essere presi di mira sono settori ben precisi, a fronte di una montagna di 100-110 miliardi di euro tra tributi e contributi evasi ogni anno. L'Agenzia delle Entrate punta al controllo serrato di libretti e conti correnti: l'obiettivo è quello di misurare il risparmio, quindi i depositi dei contribuenti. Una variazione consistente del risparmio rispetto al reddito medio potrebbe far scattare un accertamento. Saranno oggetto di controlli: i dati sull’apertura e la chiusura dei rapporti finanziari, le informazioni sui saldi e i movimenti di conti correnti, conti di deposito, rapporti fiduciari, carte di credito e altri rapporti finanziari. Per quest'anno i primi a finire sotto la lente del Fisco saranno le persone fisiche e nel 2019 quelle giuridiche. Il Fisco utilizzerà le informazioni contenute nell’archivio dei rapporti per ricostruire il patrimonio finanziario dei contribuenti, di modo da individuare eventuali incrementi non giustificati dai redditi prodotti nell’anno, al netto delle spese sostenute. Le eventuali incoerenze saranno considerate sintomo di rischio fiscale e potranno far partire le ordinarie attività di accertamento dell’Agenzia.