La sentenza n. 5830/2021 del Consiglio di Stato fa chiarezza sulle distanze minime da rispettare in caso di demolizione e ricostruzione di un fabbricato situato in centro storico.
Una società ottiene dal Comune il permesso a costruire per la demolizione e ricostruzione di un fabbricato in pieno centro storico. Alcuni condomini avevano chiesto al Tar Liguria l'annullamento di tale permesso poichè l'intervento edilizio avrebbe violato le distanze minime tra edifici previste dal D.M. 1444/1968, che ha introdotto il limite dei 10 metri di distanza con esclusivo riferimento alle “altre zone” diverse dal centro storico.
Il Tar Liguria accoglie le difese dei vicini, che a sostegno del ricorso avevano dedotto la violazione delle distanze, la mancata valutazione sulla “coerenza” come richiesto dall’art. 24 delle NTA, il difetto di motivazione e di istruttoria in ordine al conseguente incremento del carico urbanistico, la mancanza di legittimazione della società a causa dell’incidenza su beni condominiali (muro di contenimento).
Il TAR ha ritenuto che l’intervento di demolizione e ricostruzione non fedele di un fabbricato preesistente, ubicato in zona A, deve reputarsi equiparato dall’art. 14 l.r 16/08 alla “nuova costruzione” così da essere tenuto al rispetto dei 10 metri dalle pareti finestrate salvo le deroghe di cui all’ultimo comma dello stesso articolo, nel caso di specie insussistenti. Secondo il TAR, quindi, l’esigenza sottesa alla disciplina sulle distanze, di evitare intercapedini dannose, "non cambia a seconda delle zone" e che non rileva "se le pareti dei due edifici siano esattamente parallele tra di loro ovvero se le stesse siano, e in che misura, oblique".
Non ci sta il Comune che ha rilasciato il permesso a costruire, e propone appello al Consiglio di Stato sulla base di queste motivazioni:
- il TAR ha erroneamente interpretato la norma di cui all’art. 9 del d.m. 1444/1968 non riguardando essa, contrariamente a quanto opinato in sentenza, le zone A (Centro Storico);
- l’interpretazione seguita dal TAR è contraria non solo alla lettera della norma, ma anche alla finalità della stessa, che è quella di far prevalere le esigenze di salvaguardia delle caratteristiche urbanistiche dei centri storici imponendo il rispetto delle distanze e delle sagome preesistenti;
- il TAR non ha considerato che sia la normativa regionale sia la disciplina urbanistica locale prevedevano la possibilità di derogare alla distanza minima di 10 metri con riguardo ai centri storici, anche con riferimento alle nuove costruzioni.
La tesi sostenuta dai vicini e accolta dal Tar Liguria, equiparava l’intervento di demolizione e ricostruzione alla “nuova costruzione”, e applicava per analogia la previsione del n. 2 dell’art. 9 D.M. 1444/1968 prevista per i “nuovi edifici”. Il motivo di fondo, accolto dal TAR, era che la ragione a fondamento della norma sulle distanze, (ovvero quella di evitare le intercapedini), fosse valida in tutte le zone, e quindi anche in centro storico.
Per i giudici di Palazzo Spada, l’art. 9 n. 2 del Dm 1444/1968 è chiaro: la distanza di 10 mt si riferisce a “nuovi edifici ricadenti in altre zone”, cioè in zone diverse dalla zona A. Non può farsi applicazione analogica di una norma che introduce un divieto o una limitazione. Per il Consiglio di Stato, la differenza prevista dall’art. 9 è frutto della volontà del legislatore e non di una sua dimenticanza. La ragione della differenziazione sta nel fatto che in centro storico non sono mai permesse nuove costruzioni, ma solo interventi sul preesistente. E quello effettuato dalla società, sulla base del c.d. Piano Casa regionale (L.r. 49/2009) era appunto un intervento di demolizione e ripristino in sito dell’esistente, con un aumento consentito dalla legge regionale fino al 35%.
Precisa ulteriormente il Supremo Collegio che “la classificazione dell’intervento quale costruzione ex novo non può derivare dalla semplice circostanza che il progetto di demolizione e ricostruzione del fabbricato preveda la realizzazione di ampliamenti della volumetria preesistente”. Una ristrutturazione può essere qualificata “nuova costruzione” quando “in ragione all’entità delle modifiche apportate al volume e alla collocazione, possa parlarsi di una modifica radicale dell’immobile, rendendo l’opera realizzata nel suo complesso oggettivamente diversa da quella preesistente (Cons. St. 2304/2020)”.
Al contrario, si tratta di ristrutturazione edilizia “quando viene modificato un immobile già esistente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso, mentre laddove esso sia stato totalmente trasformato, con conseguente creazione non solo di un apprezzabile aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell’intero fabbricato), ma anche di un disegno sagomale con connotati alquanto diversi da quelli della struttura originaria ( …) l’intervento rientra nella nozione di nuova costruzione” (Cons. Stato 423/2021).
La fine di settembre porta a Los Angeles l’inaugurazione dell’atteso Academy Museum of Motion Pictures di Rpbw, realizzato dallo studio dell'archistar Renzo Piano.
Hollywood, a lungo criticata per non avere mai costruito un museo dedicato alla storia del cinema, dal 30 settembre vanta due straordinarie attrazioni in una. Renzo Piano viene incaricato nel 2012 dalla prestigiosa Academy of Motion Picture Arts and Sciences (AMPAS), l’istituzione che ogni anno conferisce il più importante riconoscimento mondiale nel campo dell’arte cinematografica, i premi Oscar (o Academy Awards), per un progetto del valore di 482 milioni di dollari impostato su due edifici: il Saban Building e The Sphere.
L’area di intervento, collocata all’angolo tra Wilshire Boulevard e Fairfax Avenue, fa parte del Miracle Mile, storica parte della città che comprende la Museum Row.
Il primo dei due edifici del museo, il Saban Building, è il frutto della rifunzionalizzazione e dell’ampliamento dell’ex grande magazzino May Company, realizzato nel 1939. Riconosciuto come il più grande esempio rimasto a Los Angeles di architettura modernista, e perciò vincolato come monumento storico, è un edificio d’angolo multilivello realizzato su una struttura portante in cemento armato, acciaio e vetro. I fronti sono rivestiti di lastre di pietra chiara provenienti da Austin (Texas) interrotti da ritmiche aperture finestrate. Il restauro ha comportato l’eliminazione di tutte le aggiunte e l’apertura degli spazi interni, per riportare alla luce la struttura originaria.
L’elemento iconico del manufatto, un mezzo cilindro rivestito da un mosaico in foglia d’oro 24 carati, all’angolo d’ingresso, è stato restaurato con nuove piastrelle prodotte dalla stessa fornace originaria, la storica Orsoni Venezia 1888. I pannelli esterni in pietra calcarea, provenienti da una cava vicina a quella originaria, sono stati invece installati per onorare l’ingresso da Wilshire Boulevard.
Lo Sphere Building è invece fortemente improntato dai caratteri peculiari dell’architetura di Renzo Piano. È un volume sferico, chiuso nella parte inferiore rivestita da pannelli di cemento chiaro ricurvi. È collegato al Saban Building attraverso due leggeri e trasprenti ponti pedonali collocati in corrispondenza del quinto piano e del mezzanino. La struttura della sfera raggiunge i 13 metri di altezza e presenta 1.500 pannelli di vetro laminati a scandole, tagliati in 146 diverse forme. Progettata con un sofisticato sistema di isolamento antisismico, la sfera è bilanciata su quattro plinti in cemento dotati di dissipatori alla base. Questo sistema consente alla sfera di rimanere centrata anche se il terreno si sposta fino a 80 cm in qualsiasi direzione.
La facciata è racchiusa in pannelli di cemento curvilinei, con un velo di vetrata e articolate scale in acciaio. I tubi d’acciaio curvi si elevano al di sopra del cemento, mentre i montanti secondari e i rinforzi creano una struttura a griglia tesa che sostiene la cupola in vetro prodotto da Saint Gobain e montato dalla tedesca Gartner. La terrazza panoramica aperta in cima alla sfera offre ampie vedute sulle colline di Hollywood e diventerà sicuramente un punto di osservazione imperdibile a Los Angeles.
Il museo è alimentato da impianti fotovoltaici ed è dotato di un sistema di recupero delle acque piovane per l’irrigazione delle aree verdi esterne. Massimizza l’utilizzo della luce naturale e utilizza sistemi di illuminazione artificiale a risparmio energetico. Adotta un piano di riduzione dei rifiuti prodotti al suo interno. Il sito è di facile accessibilità pubblica e inserito all’interno di percorsi di mobilità lenta a cui offre stalli per il parcheggio e il ricovero delle biciclette.
Il superbonus 110% è stato confermato. Lo prevede la Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2021 (NADEF) esaminata dal Consiglio dei Ministri , che sarà confermata nella Legge di Bilancio 2022.
“Il sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consente di coprire le esigenze per le cosiddette politiche invariate e il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale, fra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di Garanzia per le PMI e agli incentivi all’efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi. Si sarà inoltre in grado di attuare la riforma degli ammortizzatori sociali e un primo stadio della riforma fiscale. L’assegno unico universale per i figli verrà messo a regime.” si legge nell’introduzione della Nadef .
Ad oggi il superbonus scade nel 2022 con date differenziate. Molto articolato è il quadro delle scadenze previste per il superbonus 110% dopo l’intervento della legge di Bilancio 2021 (l. n. 178/2020, art. 1, commi da 66 a 75), come modificata dal D.L. 59/2021 (convertito, con modificazioni, dalla l. n. 101/2021).
In particolare:
- per le persone fisiche proprietarie uniche o in comproprietà di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate il superbonus 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022 se entro il 30 giugno 2022 vengono effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo. Se tale condizione non è rispettata, la maxi detrazione scade il 30 giugno 2022;
- per i condomìni il superbonus 110% arriva fino al 31 dicembre 2022, indipendentemente dallo stato di avanzamento dei lavori realizzato entro il 30 giugno 2022;
- per interventi di riqualificazione energetica (commi da 1 a 3 dell’art. 119 del decreto Rilancio) effettuati da istituti autonomi case popolari (IACP) ed enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di in house providing per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica il superbonus spetta per le spese sostenute fino alla data del 30 giugno 2023. Tali soggetti possono usufruire della maxi-detrazione anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023 per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo;
- per interventi effettuati da persone fisiche per interventi su edifici unifamiliari, da cooperative di abitazione a proprietà indivisa, da Onlus, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale nonché da associazioni e società sportive dilettantistiche limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi, il termine ultimo per concludere i lavori per beneficiare del superbonus è attualmente fissato al 30 giugno 2022. Si segnala al riguardo che è fissata al 31 dicembre 2021 la scadenza per usufruire del superbonus 110% per l’intervento “trainato” di installazione di impianti solari fotovoltaici di cui al comma 5 dell’art. 119 del comma 5 del decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020). Ma dovrebbe trattarsi di una mera dimenticanza, in quanto nella seconda parte del primo periodo dello stesso comma 5 viene stabilito che per la spesa sostenuta nell’anno 2022 la detrazione deve essere ripartita in 4 quote annuali.
Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 il Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.
In base all’art. 3 del Decreto CONTROLLI (DM 1° settembre 2021) gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio vanno eseguiti e registrati secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I al decreto.
In base al Decreto, l’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni.
Gli interventi di manutenzione possono essere attuati, indica il Decreto CONTROLLI, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del Testo Unico di Sicurezza.
In base all’art. 4 gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio vanno eseguiti da tecnici manutentori qualificati. La qualifica, valida su tutto il territorio nazionale, si acquisisce al termine di un percorso indicato nell’Allegato II del Decreto. Per ogni sistema antincendio, l’Allegato indica i contenuti del corso teorico e della formazione pratica e la durata dei corsi in ore.
L’Allegato stabilisce inoltre le conoscenze che il tecnico manutentore qualificato deve acquisire, ma anche le abilità e le competenze per intervenire sugli impianti, ripararli, valutare la presenza di rischi e compilare la documentazione da consegnare al datore di lavoro.
Il tecnico manutentore qualificato deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui al punto 2 dell’Allegato II con i contenuti minimi indicati nel punto 3, sempre, dell’Allegato II. Al termine del percorso di formazione, il tecnico sarà sottoposto alla valutazione dei requisiti in accordo a quanto indicato nel punto 4 dell’Allegato II.
Il decreto “Contolli” entrerà in vigore il 25 settembre 2022, cioè un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni, sono esonerati dalla frequenza del corso e possono chiedere di essere sottoposti direttamente al percorso di valutazione. Tutti gli aspetti riguardanti le modalità di qualificazione. verranno chiariti in una Circolare interpretativa, la cui redazione sarà frutto di un lavoro congiunto tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e i principali stakeholder del comparto prevenzione incendi Italiano.
Sarà compito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilasciare l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento.
Il tecnico manutentore qualificato,inoltre, nel corso della sua attività, deve mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio
L’ispirazione è venuta dalla tipica casa di corte lombarda, punto di partenza per riprendere la storia del territorio, adattandola alle innovazioni architettoniche che contraddistinguono l’attualità di Milano.
Bosconavigli, lo sviluppo residenziale disegnato da Stefano Boeri Architetti e Arassociati, ai quali si affianca la progettazione paesaggistica di AG&P greenscape, vuole partire dalle le radici dell’abitare per creare 90 appartamenti di corte attorno a un olmo secolare preesistente.
Non più un “Bosco Verticale” ma orizzontale che si estenderà su una superficie da riqualificare di 8 mila metri quadrati. Il progetto potrà essere realizzato grazie a “Milano 5.0”, società che raggruppa un pool di sviluppatori e investitori milanesi, connetterà zona Tortona con i Navigli, riqualificherà via San Cristoforo e rappresenterà un tassello importante nella riforestazione di quel contesto urbano.
«Dopo il successo nel mondo del Bosco Verticale il mio studio ha voluto proporre una sua versione che si sviluppa attorno ad una corte centrale e a un olmo centenario. Bosconavigli aggiunge alle facciate alberate la presenza delle piante su tutti i tetti, trasformati in terrazze verdi. Un nuovo ecosistema ad alta biodiversità sta nascendo lungo i Navigli, nel cuore della Milano più autentica» sono le parole dell’architetto Stefano Boeri.
Bosconavigli sarà circondato da un’area verde di 3 mila metri quadrati, saranno piantate circa 170 specie diverse di piante, e circa 8000 arbusti, questi renderanno Bosconavigli un baluardo di biodiversità e modificheranno colori e profili dell’edificio al mutare delle stagioni. Anche “in quota” il verde la farà da padrone ed occuperà circa mille metri quadri.
Gli appartamenti saranno circa novanta e faranno parte di un unico corpo, racchiuso a corte e sviluppato tramite grandi gradonate che ospiteranno terrazze private e giardini pensili, dal fronte cittadino a nord verso sud, che progressivamente scende verso San Cristoforo, preservandone la visibilità e la bellezza. I fronti dell’edificio hanno un’altezza massima di undici piani, che digradano fino a tre piani. Le facciate, insieme alle coperture sono caratterizzate da un verde rigoglioso che le ricopre totalmente.
Particolare attenzione alle scelte progettuali sarà data per garantire la sostenibilità ambientale dell’edificio: fotovoltaico integrato con l’architettura, raccolta dell’acqua piovana per l’autosufficienza dell’irrigazione degli organismi vegetali, energia geotermica. Il disegno delle logge è studiato per rendere al meglio lo scambio di calore e luce naturale tra interni ed esterni. La novità del progetto è racchiusa dunque nel rapporto tra spazi interni ed esterni, e in particolare nell’inserimento di balconi, logge e terrazze caratterizzate da un verde rigoglioso pensato per filtrare le polveri sottili e abbattere l’inquinamento, riducendo il consumo energetico. Via San Cristoforo verrà riqualificata con l’aggiunta di un nuovo percorso ciclabile in continuità con quello del Naviglio Grande. Non mancherà il verde pubblico, mentre la riqualificazione dell’asse ferroviario tra gli ex Scali di Porta Genova e San Cristoforo prevede un parco pubblico costeggiante il Naviglio Grande.
«I canoni architettonici rappresentati in Bosconavigli sono l’esito di una ricerca ultradecennale che punta a riscrivere le caratteristiche tipologiche rilevanti della tradizione milanese guardando a un futuro fatto di edifici performanti e integrati nel tessuto urbano circostante» ha aggiunto Giovanni da Pozzo di Arassociati.