L’Agenzia delle Entrate ha divulgato le nuove regole, previste dal dl n. 4/2022 (Sostegni-ter) che limitano la cessione del credito per i bonus edilizi. Il Provvedimento recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”, ha lo scopo di adeguare il meccanismo di cessione del credito alle ultime disposizioni restrittive previste dal decreto Sostegni-ter.
L’articolo 28 di tale decreto, infatti, ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri bonus cedibili. In base alle nuove indicazioni, a partire dal 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”; ciò significa che il cessionario del credito non può cederlo a sua volta.
Il provvedimento approva il nuovo modello per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche, che tengono conto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni ter (dl n. 4/2022), in relazione agli interventi per i quali sono esercitabili le opzioni e all’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione. Il modello aggiornato sostituisce il precedente (con provvedimento dell’8 agosto 2020) ed i contribuenti lo potranno utilizzare a partire dal 4 febbraio 2022 per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi.
A partire dal 4 febbraio 2022, una volta esaurite le operazioni di aggiornamento del software, il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità. Inoltre l’Agenzia rende noto che ci sono 10 giorni in più per trasmettere la comunicazione di cessione per i crediti interessati dalla disciplina transitoria prevista dal decreto Sostegni-ter. Non più entro il 6 febbraio, dunque, ma fino al 16 dello stesso mese.
È previsto, tuttavia, un periodo transitorio, per il quale i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tutto ciò a patto che, prima del 7 febbraio 2022, sia stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data. Ora, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di prossima emanazione, prorogherà dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022. Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).
La Corte Costituzionale, con la sentenza 245/2021 pubblicata il 22 dicembre 2021, conferma la proroga dei titoli abitativi edilizi:Scia, permessi per costruire e autorizzazioni in scadenza tra il il 31 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, che saranno validi non per tutto il nuovo anno, ma solo fino al 29 giugno 2022.
La conferma è arrivata a seguito della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell’art. 28 (comma 1, lettera a), della legge della Regione Lombardia 7 agosto 2020, n. 18 (relativa all’Assestamento al bilancio 2020-2022 con modifiche di leggi regionali). La norma in questione prorogava la validità di Scia, autorizzazioni e permessi per altri tre anni, dopo la scadenza fissata al 2021. Di fatto, quindi, la Corte Costituzionale è intervenuta limitando il periodo di efficacia, ma confermando l’estensione dello stesso al 2022.
La proroga è stata una conseguenza del prolungamento dello stato di emergenza, difatti a seguito della pandemia da Covid molte scadenze sono state riviste, proprio per andare ai soggetti che più sono stati colpiti dai continui blocchi delle attività.
Il Governo Draghi ha deciso di estendere lo stato di emergenza al 31 marzo 2022,da qui la proroga dei termini relativi a Scia e permessi e autorizzazioni per costruire, in ambito edilizio. Il 29 giugno 2022 coincide con la fine dei 90 giorni successivi alla cessazione dello stato di emergenza.
La Corte Costituzionale (sempre nella sentenza 245/2021) ha ribadito che la proroga in questione non opera in automatico; specificando che,in base all’articolo 10, comma 4 del DL 76/2020, il regime di proroga della validità dei titoli abilitativi e delle autorizzazioni sarà attivo e valido solo su richiesta dell’interessato.
L’asseverazione sulla congruità della spesa sostenuta, è il documento con cui il tecnico garantisce che la spesa sostenuta dal contribuente per l’esecuzione di un intervento edilizio agevolato non superi un livello massimo, definito appunto congruo. Per la determinazione della stessa occorre riferirsi a prezzari di riferimento contenenti il prezzo unitario delle lavorazioni; in buona sostanza occorre fornire una giustificazione economica agli importi agevolati.
Bisogna quindi:
- individuare le lavorazioni eseguite dall’impresa e stabilirne le esatte quantità;
- definire il prezzo unitario da un prezzario di riferimento (o in assenza di esso attraverso una opportuna determinazione analitica del prezzo);
- ottenere l’importo delle lavorazioni (moltiplicando prezzi unitari per quantità) e stabilire l’ammontare dei lavori per quel determinato intervento (sommando gli importi delle singole lavorazioni);
- determinare tutte le spese tecniche secondo le modalità stabilite dalla norma (progettazione, direzione lavori, collaudo, incluse quelle per il rilascio del visto di conformità) e tutte le spese accessorie riferite all’intervento (oneri, bolli, ecc.);
- stabilire la spesa congrua.
In vigore dal 12 novembre e integrato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate del 29 novembre, il Decreto legge antifrode stabilisce che diventi obbligatoria la certificazione della congruità delle spese per beneficiare di sconto in fattura e cessione del credito. Una delle novità introdotte dal Decreto, quindi, estende l’obbligatorietà dell’asseverazione a tutti i bonus edilizi, che prima era valida solo per il Superbonus. Ciò riguarda solo la congruità delle spese e non l’asseverazione dei requisiti tecnici dell’intervento, che rimane obbligatoria solo per il Superbonus.
L’unica eventualità in cui l’asseverazione non è richiesta si verifica quando si beneficia del bonus direttamente come detrazione in dichiarazione dei redditi.
Come per il visto di conformità, anche per l’asseverazione l’obbligo riguarda tutte le comunicazioni di sconto in fattura e cessione del credito inviate telematicamente all’Agenzia delle Entrate a partire dal 12 novembre 2021.
Vediamo cosa accade in altre due possibili situazioni:
- In caso di comunicazioni mandate trasmesse fino all’11 novembre 2021 e regolarmente provviste di ricevuta di accoglimento dell’Agenzia delle Entrate, non si devono seguire le nuove disposizioni, quindi non sono necessari né il visto di conformità né l’attestazione della congruità delle spese.
- L’obbligo di visto e asseverazione non si applica neanche in caso di pagamento prima del 12 novembre 2021 con relativa opzione per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, anche se ancora non è stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
Ricordiamo che il visto di conformità attesta la presenza dell’intera documentazione obbligatoria per poter usufruire delle agevolazioni fiscali sui lavori eseguiti; mentre l’asseverazione sulla congruità delle spese è la certificazione che garantisce sulla legittimità dei costi sostenuti, in modo da evitare che questi possano essere gonfiati per ricavarne un guadagno illecito.
Le Amministrazioni coinvolte nel PNRR stanno per assumere a tempo determinato i professionisti che affiancheranno i dipendenti nello svolgimento delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi.
Con la Circolare 4/2022, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle Amministrazioni una serie di indicazioni pratiche per l’attuazione del Decreto “Reclutamento” (DL 80/2021 convertito nella Legge 113/2021), spiegando in primo luogo quali spese sono coperte dalle risorse del PNRR.
Il comma 1 dispone, tra l’altro, che “le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto”.
Sono ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti.
Nello specifico, sono ammesse alle risorse le spese sostenute per le seguenti attività:
- incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
- collaudo tecnico-amministrativo;
- incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
- incarichi in commissioni giudicatrici;
- altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.
Per ogni singola progettualità, tali spese non potranno superare le percentuali del relativo costo totale (IVA inclusa in quanto ammissibile) e dovranno rientrare all’interno dei limiti massimi previsti, per l’intera durata del progetto, per le quattro fasce finanziarie di progetto previste e così ripartite:
- fino al 10% per i progetti fino a 5 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 250mila euro;
- fino al 5% per i progetti da 5 a 15 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 600mila euro;
- fino al 4% per i progetti da 15 a 50 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 1,5 milioni di euro;
- fino al 3% per i progetti di importo superiore a 50 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 3 milioni di euro.
-
In caso di eventuali ulteriori esigenze le amministrazioni interessate potranno chiedere il superamento di detti limiti sottoponendo la richiesta alla valutazione dell’Amministrazione centrale titolare di intervento, ai fini della verifica di ammissibilità di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
La circolare spiega che “per Amministrazioni titolari di interventi del PNRR si intendono tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori, hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR”. Il chiarimento è importante perché solitamente i Ministeri sono i titolari degli interventi del PNRR, mentre i Comuni sono soggetti attuatori. Di conseguenza, i Comuni possono assumere i professionisti senza dover attendere l’autorizzazione del Ministero.
Sono esclusi dai finanziamenti i costi per le attività di assistenza tecnica, cioè “le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti”.
Rientrano nell’assistenza tecnica le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni.
I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione eventualmente attivati possono essere stipulati per un periodo complessivo non superiore a trentasei mesi. Essi sono eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole Amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.
Nel caso di ricorso ad esperti esterni si dovrà effettuare una verifica preliminare dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
In data 21 dicembre 2021, Anac rende noto di aver approvato la realizzazione del Fascicolo digitale per gli operatori economici, favorendo così una reale riduzione degli oneri in capo agli operatori del settore e delle stazioni appaltanti. Si tratta del primo passo concreto nel processo di semplificazione delle procedure di gara, una delle misure in materia di contratti pubblici previste dal PNRR e dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.
I recenti interventi normativi di modifica dell’articolo 81 del codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016, realizzati su iniziativa e con il contributo dell’Autorità, unitamente alle previsioni in materia di digitalizzazione delle procedure di gara contenute nell’articolo 44 del medesimo codice, consentono la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di affidamento, con conseguente riduzione dei tempi e dei costi per la partecipazione e per il relativo svolgimento. Tra gli strumenti di semplificazione rientrano il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), previsto dall’articolo 85 del codice dei contratti pubblici e il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) previsto dall’articolo 81, comma 4-bis), d.lgs. 50/2016. Il primo consente di digitalizzare e standardizzare le dichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini della partecipazione. Il secondo permette di inserire e gestire, attraverso il fascicolo di ciascun operatore economico, le informazioni e i documenti utili alla dimostrazione dei requisiti generali e speciali e di utilizzarli per la partecipazione a diverse procedure di gara. L’accesso al FVOE potrà essere consentito, ai sensi dell’articolo 81, comma 4-bis, d.lgs. 50/2016 agli Organismi di attestazione, per le verifiche di competenza, e agli stessi operatori economici, per i dati di loro pertinenza. Gli strumenti descritti consentono di ridurre il rischio di errori, omissioni e false dichiarazioni involontarie, a beneficio del corretto e spedito svolgimento delle operazioni di gara e con effetto deflattivo del contenzioso.
La prima versione del FVOE sarà operativa a partire dal mese di marzo 2022 e consentirà di svolgere le seguenti attività:
- verifica del mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione su aggiudicatario e subappaltatori, come richiesto dal nuovo articolo 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici;
- utilizzo del FVOE per tutte le procedure di affidamento;
- istituzione dell’elenco degli operatori economici già verificati previsti dall’articolo 81, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici. L’obiettivo è anticipare il più possibile gli effetti positivi collegati alla possibilità di riutilizzo della documentazione acquisita nel FVOE.
Anac, inoltre, sta lavorando per portare a compimento le iniziative relative alla razionalizzazione e alla interoperabilità delle banche dati attualmente operanti. L’obiettivo è individuare standard condivisi affinché gli enti certificatori integrino le proprie basi informative con la BDNCP. Così come le piattaforme delle stazioni appaltanti.