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PROCESSO TRIBUTARIO - NUOVE DISPOSIZIONI SPECIALI FINO AL 31 OTTOBRE 2020

L’art. 221, comma 2, D.L. n. 34/2020 convertito, con modifiche, dalla Legge n. 77 del 17/07/2020 (in G.U. n. 180 del 18/07/2020), ha stabilito una disciplina speciale per la gestione del processo civile con efficacia limitata al 31 ottobre 2020. In sostanza, l’art. 221 cit. ha modificato l’art. 83 D.L. n. 18/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 27 del 24/04/2020. Poiché l’art. 83, ultimo comma, cit. è, però, rimasto invariato, le recenti disposizioni, in quanto compatibili, si applicano anche nei procedimenti relativi alle Commissioni tributarie.

  1. Deposito telematico di atti e documenti sino al 31/10/2020 In base all’art. 221, comma 3, cit., negli uffici che hanno le disponibilità del servizio di deposito telematico, anche gli atti ed i documenti sono depositati esclusivamente con le modalità telematiche di cui all’art. 16-bis, comma 1-bis, D.L. n. 179/2012 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 221 del 17 dicembre 2012. Anche gli obblighi di pagamento del contributo unificato devono essere assolti con sistemi telematici. Quando i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti e sussiste un’indifferibile urgenza, il capo dell’ufficio autorizza il deposito con modalità non telematica.
  2. Deposito note scritte sino al 31/10/2020 Il giudice può disporre che le udienze tributarie sino al 31 ottobre 2020, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni (art. 221, comma 4, cit.). In tal caso, il giudice deve comunicare alle parti costituite, almeno trenta giorni prima dell’udienza già fissata, che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte. Al tempo stesso, deve assegnare alle parti costituite un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito di note scritte. A questo punto, la parte, che ha già presentato l’istanza di pubblica udienza (art. 33, comma 1, D. Lgs. n. 546/1992), può presentare l’istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla comunicazione del succitato provvedimento del giudice. Il giudice deve provvedere entro i successivi cinque giorni (termine ordinatorio). Secondo me, è opportuno ribadire la richiesta di trattazione orale della causa per esporre meglio e documentare le proprie tesi difensive, soprattutto con i limiti istruttori oggi imposti al difensore del contribuente, in attesa dell’urgente e necessaria riforma della giustizia tributaria.
  3. Giudizi innanzi alla Corte di Cassazione sino al 31/10/2020 Nei procedimenti innanzi alla Corte di Cassazione, il deposito degli atti e dei documenti da parte degli avvocati può avvenire in modalità telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici (art. 221, comma 5, cit.). L’attivazione del servizio è preceduta da un provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia. Anche gli obblighi di pagamento del contributo unificato sono assolti con sistemi telematici di pagamento, anche tramite la piattaforma tecnologica.
  4. Collegamenti audiovisivi a distanza sino al 31/10/2020 La partecipazione alle udienze tributarie di una o più parti o di uno o più difensori può avvenire mediante collegamenti audiovisivi a distanza con le seguenti modalità provvisorie sino al 31/10/2020. A) Su istanza dell’interessato L’istanza deve essere depositata almeno quindici giorni prima della data fissata per lo svolgimento dell’udienza (art. 221, comma 6, cit.). Il giudice dispone la comunicazione alle parti costituite dell’istanza, dell’ora e delle modalità del collegamento almeno cinque giorni prima dell’udienza pubblica. La parte può partecipare all’udienza pubblica solo dalla medesima postazione da cui si collega il difensore. Lo svolgimento dell’udienza pubblica deve, in ogni caso, avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione. All’udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui accerta l’identità dei soggetti partecipanti a distanza e, ove si tratti delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le operazioni è dato atto nel processo verbale. B) Su disposizione del giudice Il giudice, con il consenso preventivo delle parti, può disporre il collegamento audiovisivo a distanza (art. 221, comma 7, cit.). L’udienza pubblica è tenuta con la presenza del giudice nell’ufficio giudiziario. In ogni caso, l’udienza pubblica si deve svolgere con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l’effettiva partecipazione delle parti. Prima dell’udienza il giudice dispone la comunicazione ai difensori delle parti costituite, del giorno, dell’ora e delle modalità del collegamento da remoto. All’udienza il giudice dà atto delle modalità con cui accerta l’identità dei soggetti partecipanti e, ove si tratta delle parti, la loro libera volontà. Di tutte le operazioni è sempre dato atto nel processo verbale. C) Udienze tributarie dopo il 31/10/2020 Esaurita la fase transitoria sino al 31/10/2020 (salvo ulteriori proroghe), il collegamento audiovisivo a distanza deve rispettare le tassative condizioni e modalità disciplinate dall’art. 16, comma 4, D.L. n. 119 del 23/10/2018, come sostituito dall’art. 135, comma 2, D.L. n. 34/2020 più volte citato. Le udienze pubbliche di cui agli artt. 33 e 34 D.Lgs. n. 546/1992 cit. possono avvenire tra l’aula di udienza ed il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell’ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie. L’udienza pubblica si deve svolgere in modo tale da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi luoghi e di udire in modo chiaro e comprensibile quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all’aula di udienza. La partecipazione da remoto all’udienza pubblica può essere richiesta dalle parti processuali nel ricorso o nel primo atto difensivo ovvero con apposita istanza da depositare in segreteria e notificata alle parti costituite prima della comunicazione dell’avviso di trattazione di cui all’art. 31 D.Lgs. 546/92 cit.. D) Provvedimenti amministrativi Con uno o più provvedimenti del Direttore Generale delle Finanze, sentito il Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria, il Garante per la protezione dei dati personali e l’Agenzia per l’Italia digitale, sono individuate le regole tecnico operative per consentire la effettiva partecipazione all’udienza a distanza e, soprattutto, le Commissioni tributarie presso cui è possibile attivarla. I giudici tributari, sulla base dei criteri individuati dai Presidenti delle Commissioni tributarie, devono individuare le controversie per le quali l’ufficio di segreteria è autorizzato a comunicare alle parti costituite lo svolgimento dell’udienza a distanza. A quanto consta, l’udienza a distanza non ha trovato concreta applicazione neppure durante la fase emergenziale fino al 30 giugno 2020.

Lecce, 23 luglio 2020

AVV. MAURIZIO VILLANI Avvocato Tributarista in Lecce Patrocinante in Cassazione www.studiotributariovillani.it - e-mail avvocato@studiotributariovillani.it


COVID-19 E CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO: PROROGA AL 31 LUGLIO 2020

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia) ha introdotto una nuova forma di congedo a favore dei genitori, anche affidatari, per contrastare l’emergenza Covid-19: il congedo parentale straordinario.

Non si tratta altro che di un nuovo strumento giuridico che permette alternativamente a entrambi i genitori lavoratori con figli di età inferiore ai 12 anni di godere, individualmente o in coppia, fino a 15 giorni al mese di permessi retribuiti al 50% dello stipendio. Tutto questo a patto che nel nucleo familiare non vi sia l’altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, oppure sia disoccupato o non lavoratore. Il limite dei 12 anni di età non si applica per i figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104 che frequentino la scuola o che siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La possibilità di fruire dei 15 giorni di congedo Covid-19 vale anche per i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni: per loro, però, non è riconosciuta alcuna indennità.

Il congedo parentale straordinario, attivo dal 5 marzo 2020, spetta a lavoratori dipendenti privati, lavoratori dipendenti pubblici (che devono fare domanda alle loro amministrazioni) e lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata. Inoltre, può essere fruito a giornate singole, ma non può essere fruito a ore.

Questo nuovo strumento giuridico segue il modello del congedo parentale ordinario, che è stato introdotto dal Testo Unico in materia di sostegno alla maternità e alla paternità, che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di tutti i figli (naturali, adottivi e in affidamento), emanato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

In forza dell’art. 32 del Testo unico, per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore, indipendentemente dalla situazione lavorativa in cui si trova l’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro, per un determinato periodo, continuativo o frazionato.

Il limite di età del minore previsto dall’art. 32 del Testo Unico è stato elevato ai dodici anni soltanto con il d.lgs n. 80/2015. Inizialmente, infatti, il limite di età del minore era di otto anni.

L'art. 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 80/2015 ha confermato la possibilità di fruizione del congedo parentale su base oraria, rinviando la disciplina concreta alla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, ma prevedendo che, in assenza di determinazioni contrattuali collettive, ogni genitore lavoratore può scegliere la fruizione su base oraria, in misura non superiore alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga (quadrisettimanale o mensile) che ha preceduto immediatamente quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

L'art. 9 del d.lgs. n. 80/2015 (modificando l'art. 34 del d.Lgs. n. 151/2001), oltre a innalzare ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni) il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione, ha spostato fino all'ottavo anno di vita del bambino la fruizione dell'indennità in caso di redditività individuale minima (quando il reddito individuale del genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione INPS).

Il congedo parentale straordinario può essere fruito anche da parte di chi ha esaurito il congedo parentale ordinario.

Con l’entrata in vigore del decreto Rilancio, la durata del congedo straordinario passa da 15 a 30 giorni e la fruizione, oggi possibile fino al perdurare dello stop delle lezioni, è prorogata al 31 luglio 2020. Inoltre, resta confermato che la fruizione del congedo spetta in via alternativa da uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che in famiglia non vi sia altro genitore beneficiario di ulteriori sostegni al reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore. Nel caso di figli disabili gravi, iscritti a scuole di ogni ordine e grado ospitati in centri diurni di assistenza, il congedo spetta ai genitori, anche affidatari, lavoratori (dipendenti o autonomi o parasubordinati) indipendentemente dall’età del figlio.

L’alternativa al congedo parentale straordinario per contrastare l’attuale emergenza sanitaria è costituita dal bonus baby sitter, che con il decreto Rilancio passa da 600 a 1200 euro (da 1.000 a 2.000 euro per il personale sanitario) e si estende ai centri estivi. L'obiettivo è quello di fornire un sostegno economico alle famiglie più in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19 per assistere i figli fino a 12 anni di età.


Licenziamenti collettivi: dal 1 gennaio raddoppia l’importo del "Ticket licenziamento"

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La legge di bilancio 2018 al comma 137 dell’art. 1 modifica il cd. ticket licenziamento. Già l’art. 20 del D.D.L. bilancio aveva previsto un tangibile aumento del ticket sui licenziamenti, introdotto dalla riforma Fornero per le aziende che utilizzano la cassa integrazione guadagni straordinaria. La misura non è stata modificata in fase di discussione.

La norma prevede che a far data dal 1° gennaio 2018 per ciascun licenziamento effettuato nell'ambito di un licenziamento collettivo da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell'integrazione salariale straordinaria, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, l'aliquota percentuale di cui all'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' innalzata all'82 per cento. Nella formulazione previgente l’importo massimo corrispondeva al 41% del massimale convenzionale Naspi, ed era pari a 1.470 euro. L'aumento porta dunque il ticket licenziamento per ciascun lavoratore a 2.940 euro. L'obbligo riguarda tutti i casi in cui dall’interruzione del rapporto di lavoro deriva il diritto alla percezione della Naspi, a prescindere dalla effettiva fruizione dell' indennità, compreso anche il licenziamento per giusta causa.

Tuttavia, è espressamente prevista l’inapplicabilità della nuova disciplina ai licenziamenti effettuati a seguito di procedure di licenziamento collettivo avviate, ai sensi dell'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, entro il 20 ottobre 2017.


Lavoratori del pubblico impiego: cambiano le regole per le visite fiscali

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Il prossimo 13 gennaio entrerà in vigore il nuovo regolamento per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia. Il decreto n. 206 del 17.10.2017, pubblicato in G.U. il 29 dicembre scorso, contiene le nuove procedure per l'accertamento delle assenze per malattia per tutti i comparti del Pubblico Impiego ed introduce diverse novità. Il fine è quello di diminuire i costi per le pubbliche amministrazioni ed assicurare dei controlli più efficaci per le assenze per malattia. Le novità non riguarderanno tutti i lavoratori statali, restano infatti escluse diverse categorie di lavoratori pubblici: Forze armate: Esercito, Marina militare, Aeronautica militare; Corpi di polizia ad ordinamento militare: Guardia di Finanza e Carabinieri; Corpi di polizia ad ordinamento civile: Polizia dello Stato e Polizia Penitenziaria; Corpo nazionale dei vigile del fuoco, con esclusione del personale volontario; Dipendenti degli enti pubblici economici, gli enti morali, le aziende speciali. Le visite fiscali potranno avvenire fin dal primo giorno di malattia ( su richiesta dal datore di lavoro), o potranno essere disposte anche direttamente dall'Inps. Potranno avere cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità di giornate festive o di riposo settimanale. Il controllo medico-fiscale va richiesto soprattutto quando l'assenza si verifica nelle giornate precedenti o successive a quelle non lavorative (Art.55 del D.Lgs.165/2001 Art.55 septies comma 5). La visita fiscale può essere ripetitiva e quindi il medico fiscale può bussare alla porta anche più volte nel corso dello stesso periodo di malattia.

Il Consiglio di Stato aveva auspicato un'equiparazione dei controlli nel settore pubblico con quelli del settore privato (dove le fasce orarie vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, per un totale di 4 ore),ma nel testo licenziato non è stata apportata alcuna modifica alle fasce orarie in cui il lavoratore malato dovrà essere reperibile al proprio domicilio (dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18). I dipendenti pubblici (insegnanti, dipendenti della P.A., degli enti locali, i militari, vigili del fuoco, Asl, enti locali), che si assentano per malattia hanno l’obbligo di reperibilità 7 giorni su 7, inclusi i festivi.
La suddetta disciplina non si applica alle assenze per infortunio o malattia professionale.


Il nuovo contratto degli statali: non solo aumenti di stipendi, novità per il 2018.

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Un inizio 2018 positivo per i dipendenti pubblici dei ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici non economici. E’ stato firmato il nuovo contratto che riguarda il triennio 2016-2018.

Oltre agli aumenti, il nuovo contratto siglato dai dipendenti statali ha introdotto diverse novità. Da marzo scatterà l’aumento tabellare di 85 euro medi lordi al mese . Un ulteriore aumento in busta paga in media di 31 euro lordi al mese (da un minimo di 21.10 euro a 25,80) viene riconosciuto con il cosiddetto "elemento perequativo" che sarà corrisposto da marzo a dicembre 2018 con i primi aumenti tabellari. Mentre per i redditi più bassi sarà corrisposta una cifra che va, da un minimo di 370 a un massimo di 754 euro, in base agli incrementi mensili della retribuzione tabellare, comprese le tredicesime, degli anni 2016, 2017 e i primi due mesi del 2018 (presumendo che gli aumenti in busta paga arriveranno effettivamente a marzo). E ancora:
• un congedo riservato alle donne vittime di molestie, queste hanno diritto ad astenersi dal lavoro per un periodo massimo di congedo di 90 giorni, da fruire nell’arco temporale di 3 annui, alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a parziale e possono presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica in un comune diverso da quello di residenza; • l'introduzione di misure specifiche volte a contrastare l' assenteismo; • l'istituzione di una banca delle ore presso ogni amministrazione ; • a tutela dei diritti delle coppie gay le disposizioni del contratto riferite al matrimonio vengono estese anche alle unioni civili, e quindi anche la fruizione dei congedi. Le parole ‘coniuge’ e ‘coniugi’ o termini equivalenti si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile; • ferie solidali su base volontaria e a titolo gratuito il dipendente può cedere in tutto o in parte ad altro dipendente, che abbia esigenza di prestare assistenza ai figli minori che necessitino di cure costanti per particolari condizioni di salute, le giornate di ferie eccedenti alle quattro settimane annuali (che il lavoratore deve usufruire obbligatoriamente) o le quattro giornate di riposo per le festività soppresse. Ogni richiesta da parte del dipendente che ne ha bisogno può arrivare fino a 30 giorni (reiterabili); • assenze per terapie sono riconosciute 18 ore annuali di permessi per visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici. In caso di patologie gravi che richiedono terapie salvavita come emodialisi e chemioterapia queste assenze sono escluse dal computo delle assenze per malattia; • mobilità nazionale - gli statali in eccedenza potranno essere impiegati da un'altra amministrazione non solo a livello regionale ma addirittura nazionale.

Firmato lo scorso 23 dicembre, dopo una lunga trattativa tra Aran e sindacati è il primo contratto di lavoro del settore pubblico ad essere rinnovato dopo 8 anni di blocco della contrattazione nazionale, sono coinvolti circa 240 mila lavoratori.