Spese scolastiche straordinarie dei figli: chi è tenuto a pagarle?

Spese scolastiche straordinarie dei figli: chi è tenuto a pagarle?

'Spese scolastiche straordinarie dei figli: chi è tenuto a pagarle?'
Spese scolastiche straordinarie dei figli: chi è tenuto a pagarle?

Con l’ordinanza n. 14564 del 25 maggio 2023, la Suprema Corte si è pronunciata ancora una volta sulla questione relativa al mantenimento dei figli in caso di divorzio dei coniugi. Nella fattispecie in esame, un padre non aveva pagato le spese della scuola privata frequentata dalla figlia, per un verso, in quanto considerava tali somme rientranti nell'ordinario contributo al mantenimento della stessa, per un altro, poiché si trattava di spese per le quali non era stato d’accordo. I giudici Ermellini hanno precisato che “In tema di rimborso delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli minori, il genitore collocatario non è tenuto a concordare preventivamente e ad informare l'altro genitore di tutte le scelte dalle quali derivino tali spese, poiché l'art. 155, comma 3, c.c.(oggi art. 337-ter c.c.) consente a ciascuno dei coniugi di intervenire nelle determinazioni concernenti i figli soltanto in relazione “alle decisioni di maggiore interesse”, mentre, al di fuori di tali casi, il genitore non collocatario è tenuto al rimborso delle spese straordinarie, salvo che non abbia tempestivamente addotto validi motivi di dissenso”. Peraltro, hanno continuato i giudici di legittimità, “In tema di contributo al mantenimento dei figli, le spese scolastiche e mediche straordinarie che in sede giudiziale siano state poste “pro quota” a carico di entrambi i coniugi, pur non essendo ricomprese nell'assegno periodico forfettariamente determinato, ne condividono la natura, qualora si presentino sostanzialmente certe nel loro ordinario e prevedibile ripetersi, così integrando, quali componenti variabili, l'assegno complessivamente dovuto, sicché il genitore che abbia anticipato tali spese può agire in via esecutiva, per ottenere il rimborso della quota gravante sull'altro, in virtù del titolo sopra menzionato senza doversi munire di uno ulteriore, richiesto solo con riguardo a quelle spese straordinarie che per rilevanza, imprevedibilità ed imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita della prole”. Secondo i giudici di piazza Cavour, nell’ipotesi di mancata concertazione preventiva e di rifiuto di provvedere al rimborso della quota di spettanza da parte del coniuge che non le ha effettuate, il giudice di merito è tenuto a verificare la rispondenza delle spese all'interesse del minore, commisurando l'entità della spesa rispetto all'utilità e alla sua sostenibilità in rapporto alle condizioni economiche dei genitori. In ogni caso, per le spese straordinarie sostenute nell'interesse dei figli, sebbene il mancato preventivo interpello del coniuge possa essere sanzionato nei rapporti fra i coniugi, lo stesso non comporta l'irripetibilità delle spese.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'