Il risarcimento del danno generico è soggetto a tassazione

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 8615 del 27 marzo 2023, ha affermato che il risarcimento riconosciuto al dipendente nell’ambito di una conciliazione va tassato qualora sia generico. Nella vicenda esaminata, Tizia domandava il rimborso delle trattenute IRPEF e addizionali relative, operate sul risarcimento del danno ottenuto dal datore di lavoro nell'ambito di un contenzioso instaurato per asserito demansionamento, e risolto con conciliazione stragiudiziale. Mentre la CTP adita avverso il silenzio-rifiuto respingeva il ricorso, la CTR riformava la decisione accogliendo l'istanza della contribuente. A questo punto, l’Amministrazione finanziaria si rivolgeva alla Suprema Corte. L’Agenzia delle Entrate asseriva che i giudici di merito avevano errato, non avendo considerato interamente tassabile l’importo. Gli Ermellini davano ragione al Fisco. I giudici di piazza Cavour evidenziavano che vanno ritenuti esenti da tassazione soltanto i risarcimenti corrisposti per danni non patrimoniali o per danni non assimilabili ad un reddito, come, ad esempio, il danno esistenziale e il danno biologico medicalmente accertabile. Nel caso posto al vaglio dei giudici di legittimità, non risultava che la transazione avesse distinto le voci risarcitorie, né tantomeno risultava che fosse stato verificato un danno "morale" o "biologico", comunque non patrimoniale a seguito del demansionamento, oggetto della controversia cui la transizione aveva posto fine. La mera e generica affermazione contenuta nel verbale era del tutto insufficiente a configurare i presupposti di un risarcimento esente da tassazione. Pertanto, il Tribunale Supremo accoglieva il ricorso.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'