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In Gazzetta il decreto-legge con misure antifrode su Bonus e Superbonus 110%

fonte immagine:https://www.lavoripubblici.it/news/gazzetta-ufficiale-superbonus-110-misure-antifrode-congruita-prezzi-26998

Il Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2021 ha approvato il cosiddetto decreto antifrode, provvedimento del governo che contiene una stretta sui controlli relativi alle agevolazioni edilizie. Il decreto legge 11 novembre 2021 numero 157 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore da oggi, 12 novembre 2021. E' articolato in 5 articoli:

  • art. 1 – Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi
  • art. 2 – Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi
  • art. 3 – Controlli dell’Agenzia delle entrate
  • art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria
  • art. 5 – Entrata in vigore

L'obiettivo è quello di evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi ed estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “superbonus al 110%” venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta. L’obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “superbonus al 110%”.

Il potenziamento dell’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria è contenuto nell’articolo 3 del testo. Nella parte iniziale si prevede quanto segue:“L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

All’Agenzia delle Entrate viene attribuita la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura per controlli preventivi, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio. Il decreto legge anti-frode espone anche quali sono i criteri che verranno utilizzati per riconoscere i profili di rischio in riferimento all’utilizzo della cessione del credito col Superbonus 110% e gli altri bonus casa. Per riconoscere le attività fraudolente, il Fisco considererà:

  • I dati inseriti dai soggetti nelle comunicazioni, per vedere se risultano regolari e coerenti;
  • I dati riferibili ai crediti oggetto di cessione;
  • L’operato di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di cessione, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
  • Le opzioni di cessione eventualmente effettuate in precedenza dai soggetti.

Sono inoltre presenti tetti massimi per le spese che saranno stabiliti da un successivo decreto del Ministero della transizione ecologica, da approvare entro 30 giorni. La congruità delle spese deve essere asseverata dai tecnici abilitati.

Viene disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “decreto rilancio”).


Distanze tra i fabbricati: le proposte degli emendamenti allo Sblocca Cantieri

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La proposta riguarda la revisione delle norme sulle distanze minime tra gli edifici.

Dopo il primo tentativo fallito di modifica del DM 1444/1968 fatto con le bozze del Decreto Sblocca Cantieri e del Decreto Crescita, la revisione delle distanze minime tra i fabbricati è stata riproposta con due emendamenti al ddl Sblocca Cantieri. Al fine di ridurre il consumo di suolo e favorire la riqualificazione delle aree degradate e la rigenerazione del patrimonio edilizio esistente è stata proposta una diversa interpretazione dell’articolo 9 del DM 1444/1968, “Limiti di distanza tra i fabbricati”. L’emendamento presentato propone l’applicazione delle distanze minime tra fabbricati tra cui siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli solo alle zone di completamento (zone territoriali omogenee C) destinate a nuovi complessi insediativi.

Per cui l’obbligo delle distanze minime tra i fabbricati decade per le zone già edificate. Oggi, infatti, l’art. 9 prevede di osservare un distanza obbligatoria tra gli edifici corrispondente alla sede stradale maggiorate di 5 m per lato per strade di larghezza inferiore a 7 m; 7,50 m per lato per strade di larghezza compresa tra 7 e 15 m; 10 m per lato per strade di larghezza superiore a 15 m. Le ricostruzioni successive a demolizioni saranno consentite nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, assicurando la coincidenza dell'area di sedime e del volume, nei limiti dell'altezza massima dell’edificio demolito. Questo aspetto viene chiarito dall’emendamento per evitare eccessive speculazioni.

Un ulteriore emendamento, inoltre, mira a limitare le liberalizzazioni introdotte dal Decreto Legge Sblocca Cantieri con la modifica al Testo Unico dell’edilizia che prevede l’approvazione necessaria da parte di Regioni e Province autonome di deroghe al DM 1444/1968 in materia di limiti di densità edilizia, altezza e distanza tra fabbricati, e deroghe in materia di standard urbanistici. Per far ciò è stata necessaria una modifica all’articolo 2-bis del Testo Unico dell’Edilizia (Dpr 380/2001), che prevede che Regioni e Province autonome adottino apposite norme e regolamenti, cui i Comuni dovranno adeguarsi nelle previsioni dei propri strumenti urbanistici. Questa misura, che lascia ampia discrezionalità agli Enti locali, potrebbe provocare una eccessiva diversificazione delle norme sulle distanze a livello locale, per cui l’emendamento propone che il limite di 10 metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti, contenuto all’articolo 9, comma 1, numero 2 del DM 1444/1968, sia sempre applicabile nella realizzazione di nuovi edifici. Per “nuovi edifici” si dovranno intendere “gli edifici o parti e/o sopraelevazioni costruiti per la prima volta e quelli oggetto di abbattimento e ricostruzione ricostruiti senza il rispetto della sagoma preesistente e dell'area di sedime”.

Infine, è stata approvata la norma che impone di limitare il consumo di suolo: in fase progettuale bisognerà preferire le soluzioni atte a perseguire tale obiettivo e si dovrà preventivamente verificare la possibilità di riutilizzare il patrimonio immobiliare esistente e di rigenerare le aree dismesse. Le novità sono contenute in due emendamenti (1.11 testo 2 e 1.40 testo 2) approvati dalle Commissioni Lavori Pubblici e Territorio del Senato. Le norme modificano l’articolo 23 del Codice Appalti sui livelli di progettazione e, in particolare, il comma 5 che indica i requisiti del progetto di fattibilità tecnica ed economica.


Decreto Sblocca Cantieri: novità su sismica e modifiche al Codice degli appalti

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Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto n. 32/2019 del 18 aprile recante “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l’accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”

Via libera dal Consiglio dei Ministri al cosiddetto decreto legge Sblocca cantieri pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.92 del 18 aprile e immediatamente in vigore. Il decreto, approvato con riserva a marzo, era stato oggetto di svariate mediazioni tra i rappresentanti di Governo.

«Abbiamo approvato il decreto legge», ha detto il Presidente Giuseppe Conte in conferenza stampa, «i giornali hanno parlato di una sollecitazione veemente del presidente della Repubblica per il ritardo sul decreto, nulla di vero. Il rapporto con il capo dello Stato è eccellente e rispettoso dei due ruoli. Mi ha invitato a riportare il decreto in Cdm per un ulteriore passaggio formale, c’erano disposizioni in sospeso».

Il decreto Sblocca cantieri introduce disposizioni urgenti che dovrebbero favorire la crescita economica e a dare impulso al sistema produttivo del Paese, mediante l’adozione di misure volte alla semplificazione del quadro normativo e amministrativo connesso ai pubblici affidamenti, concernenti, in particolare, la disciplina dei contratti pubblici. Le modifiche al codice dei contratti pubblici sono numerose e riguardano principalmente l’istituzione di un Regolamento unico all’interno del quale verranno riuniti una serie di provvedimenti attuativi del Codice dei contratti, l’innalzamento a 200.000 euro della soglia che permette di affidare direttamente i lavori con procedura negoziata e invito ad almeno tre operatori, senza bandire la gara; la riduzione degli oneri informativi a carico delle amministrazioni; la possibilità di affidare gli interventi di manutenzione sulla base del progetto definitivo; lo sblocco della realizzazione di alcune opere pubbliche ritenute strategiche, prevedendo la nomina di commissari straordinari o l’esercizio di poteri sostitutivi; la possibilità, per le stazioni appaltanti, in caso di indisponibilità di esperti iscritti nell’albo tenuto dall’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), di nominare la commissione di gara anche solo parzialmente.

Il decreto semplifica inoltre la disciplina per interventi nelle zone colpite da eventi sismici, snellendo le procedure per la presentazione e il deposito delle pratiche a seconda che si tratti di interventi considerati “rilevanti”, di “minore rilevanza” o “privi di rilevanza” e prevede ulteriori disposizioni urgenti per il potenziamento del Sistema Nazionale della Protezione Civile, attraverso servizi di allarme pubblico volti alla prevenzione delle calamità e alla tutela della vita umana.

Previste poi norme specifiche per l’erogazione degli indennizzi a cittadini e imprese che stiano subendo disagi a causa del cantiere per la ricostruzione dell’ex ponte Morandi a Genova, nonché per le zone simiche.