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Revoca dell’amministratore di condominio: alcune sentenze rilevanti

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Il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, ai sensi degli artt. 1129 c.c. e 64 disp. att., c.c., costituisce un provvedimento di volontaria giurisdizione, in quanto sostitutivo della volontà assembleare ed ispirato dall’esigenza di assicurare una rapida ed efficace tutela dell’interesse alla corretta gestione dell’amministrazione condominiale in ipotesi tipiche di compromissione della stessa. L’art. 1129 c.c. affida la titolarità del potere di revoca solamente all’assemblea, mentre la revoca disposta dall’autorità giudiziaria ha un esplicito carattere sanzionatorio, sicché, rispetto ad essa, il ruolo del singolo condomino è esclusivamente di impulso procedimentale. Pur incidendo sul rapporto di mandato tra condomini ed amministratore, il decreto di revoca non ha, pertanto, carattere decisorio, non precludendo la richiesta di tutela giurisdizionale piena, in un ordinario giudizio contenzioso, relativa al diritto su cui il provvedimento incide. (Cass. Civ. Sez. II, 02/02/2023, n. 3198)

Nel giudizio promosso da un condomino per la revoca dell'amministratore, interessato e legittimato a contraddire è soltanto l'amministratore (a titolo personale), non anche il Condominio, che, pertanto, non può intervenire in adesione all'amministratore, né beneficiare della condanna alle spese del condomino ricorrente. (Cass. Civ. Sez. II, 30/01/2023, n. 2726)

L’omessa dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all’art. 71-bis, lett. g), disp. att. c.c. e dell’ottemperanza all’obbligo di una continuativa formazione periodica, a parere di questo collegio, costituisce già di per sé una grave irregolarità che giustifica la revoca dell’amministratore, in linea con l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito. (Trib. Vasto, 12/11/2022, n. 4454)

L’amministratore di condominio, in ipotesi di revoca deliberata dall’assemblea prima della scadenza del termine previsto nell’atto di nomina, ha diritto, oltre al soddisfacimento dei propri eventuali crediti, anche al risarcimento dei danni, in applicazione dell’art. 1725, comma 1, c.c., salvo che sussista una giusta causa, indicativamente ravvisabile tra quelle che giustificano la revoca giudiziale dello stesso incarico. (Cass. Civ. Sez. II, 19/03/2021, n. 7874)

È inammissibile il ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 della Costituzione, avverso il decreto con il quale la corte di appello provvede sul reclamo avverso il decreto del tribunale in tema di revoca dell’amministratore di condominio, previsto dagli articoli 1129 del codice civile e 64 delle disposizioni attuative del codice civile, trattandosi di provvedimento di volontaria giurisdizione; tale ricorso è, invece, ammissibile soltanto avverso la statuizione relativa alla condanna al pagamento delle spese del procedimento, concernendo posizioni giuridiche soggettive di debito e credito discendenti da un rapporto obbligatorio autonomo. (Cass. Civ. Sez. VI, 22/09/2020, n. 19859)

In tema di condominio, il singolo condomino è legittimato a chiedere la revoca giudiziale dell’amministratore in tutti i casi – seppure non tipici – di comportamenti contrari ai doveri imposti dalla legge e dal regolamento o che, comunque, pregiudichino la gestione economica o sociale del condominio, e ciò a prescindere dalla inerzia o volontà contraria dell’assemblea. In tal giudizio, è esclusa la mediazione in quanto si tratta di un procedimento di volontaria giurisdizione. (Trib. Milano sez. giurisd., 28/03/2018, n. 955)

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'


REVOCA DELL’INDENNITÀ DI ACCOMPAGNAMENTO E AZIONE GIUDIZIALE

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In caso di revoca dell’indennità di accompagnamento, occorre presentare una nuova domanda prima di agire giudizialmente? A tale interrogativo ha fornito risposta la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 14561 del 9 maggio 2022. La vicenda traeva origine dalla revoca a Tizio, a seguito della visita medica di revisione, dell’indennità di accompagnamento disposta dall’Inps in data 29/07/2009, dal momento che l’ente previdenziale aveva accertato che non sussistevano più i requisiti sanitari occorrenti ai fini dell'attribuzione della prestazione assistenziale. Tizio agiva giudizialmente per ottenere il ripristino della prestazione e, all'esito di una consulenza medico legale, il Tribunale, accogliendo parzialmente la domanda, ne riconobbe i presupposti a decorrere dal 4/10/2010 e non, come chiesto, dalla data dell’intervenuta revoca. Secondo i giudici di secondo grado, che rigettavano l’appello, in caso di revoca della prestazione la domanda giudiziaria di ripristino non dà luogo ad una impugnazione del provvedimento amministrativo di revoca, bensì attiene all'accertamento di un nuovo diritto alla provvidenza diverso, ancorché identico nel contenuto, rispetto a quello estinto per revoca. Pertanto, la Corte territoriale riteneva che Tizio fosse tenuto a presentare una nuova domanda amministrativa, in mancanza della quale l'azione poteva e doveva essere dichiarata improponibile in ogni stato e grado del giudizio. A questo punto, Tizio si rivolgeva alla Suprema Corte, lamentando, in particolare, la violazione e la falsa applicazione dell'art. 4 della legge 8 agosto 1996 n. 425 (di conversione del d.l. 20 giugno 1996 n. 323), la quale, al punto 3 quater, dispone che avverso il provvedimento di revoca è ammesso il ricorso al giudice ordinario. Tizio asseriva che con detta disposizione è stata positivamente prevista la possibilità per l'interessato di agire in giudizio avverso il provvedimento di revoca adottato all'esito della visita medica di revisione. Altresì, precisava che nessuna disposizione prescrive che l'invalido debba presentare una nuova domanda amministrativa successivamente alla revoca della originaria prestazione e che, pertanto, aveva correttamente proposto il suo ricorso direttamente avverso il verbale della Commissione Medica di verifica. La Suprema Corte accoglieva il ricorso stabilendo che “Ai fini della proponibilità dell'azione giudiziaria con la quale, in caso di revoca di una prestazione assistenziale, si intenda accertare la persistenza dei requisiti costitutivi del diritto alla prestazione di invalidità non è necessario presentare una nuova domanda amministrativa”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'