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Immissioni rumorose oltre l’orario di chiusura del locale: la responsabilità del Comune

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La Suprema Corte, con la sentenza n. 14209/2023, ha affermato che il Comune è responsabile per i rumori che vengono protratti di notte oltre l’orario di chiusura di un esercizio commerciale. Più nello specifico, gli Ermellini hanno precisato che la tutela del privato che lamenti la lesione non soltanto del diritto alla salute costituzionalmente garantito e incomprimibile nel suo nucleo essenziale ma pure del diritto alla vita familiare convenzionalmente garantito dall'art. 8 CEDU e della stessa proprietà, che rimane diritto soggettivo pieno - sino a quando non venga inciso da un provvedimento che ne determini l'affievolimento - cagionata dalle immissioni intollerabili, ex art. 844 c.c., provenienti da area pubblica, trova fondamento, anche nei confronti della Pubblica Amministrazione. Difatti, “La P.A. ... è tenuta ad osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni e, quindi, il principio del neminem laedere, con ciò potendo essere condannata sia al risarcimento del danno (artt. 2043 e 2059 c.c.) patito dal privato in conseguenza delle immissioni nocive che abbiano comportato la lesione di quei diritti, sia la condanna ad un facere, al fine di riportare le immissioni al di sotto della soglia di tollerabilità, non investendo una tale domanda, di per sé, scelte ed atti autoritativi, ma, per l'appunto, un'attività soggetta al principio del neminem laedere”. Inoltre, la domanda di risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in conseguenza delle immissioni acustiche intollerabili, non postula alcun intervento del giudice ordinario di conformazione del potere pubblico e, dunque, non spiega alcuna incidenza rispetto al perimetro dei limiti interni della relativa giurisdizione, bensì richiede solo la verifica della violazione da parte della P.A. del principio del neminem laedere e, quindi, della sussistenza o meno della responsabilità ai sensi dell'art. 2043 c.c., per aver mancato di osservare le regole tecniche o i canoni di diligenza e prudenza nella gestione dei propri beni quale condotta, connotata da c.d. colpa generica, determinativa di danno ingiusto per il privato.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'


Sinistro in strada vicinale: la responsabilità è del Comune

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Con l’ordinanza n. 8879 del 29 marzo 2023, la Suprema Corte ha affermato che il Comune è responsabile dei danni conseguenti al sinistro avvenuto in una strada vicinale, vale a dire quella strada di proprietà privata e d'interesse locale posta fuori dal centro abitato. Più nel dettaglio, gli Ermellini hanno precisato che in ordine alle strade vicinali sussiste la responsabilità per custodia del Comune indipendentemente dal fatto che le stesse siano di proprietà privata, purché esse siano inserite tra le strade adibite a pubblico transito: difatti, ai fini della definizione stessa di "strada", è rilevante, ai sensi dell'art. 2, comma primo, del nuovo codice della strada, la destinazione di una determinata superficie ad uso pubblico, piuttosto che la titolarità pubblica o privata della proprietà. Pertanto, è l'uso pubblico a giustificare, per evidenti motivi di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada e la legittimazione passiva del Comune, fondata sugli obblighi di custodia correlati al controllo del territorio e alla tutela della sicurezza ed incolumità dei fruitori delle strade di uso pubblico, in ordine agli eventuali danni riportati dagli utenti della strada. Secondo il Tribunale Supremo, “In tema di responsabilità da negligente manutenzione delle strade, è in colpa la Pubblica Amministrazione che non provveda alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latistanti le pubbliche vie, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti delle strade, né ad inibirne l’uso generalizzato; ne consegue che, nel caso di danni causati da difettosa manutenzione d’una strada, la natura privata di questa non è, di per sé, sufficiente ad escludere la responsabilità dell’amministrazione comunale ove, per la destinazione dell’area e per le sue condizioni oggettive, la stessa era tenuta alla sua manutenzione”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'