Responsabilità civile: misura e decorrenza degli interessi legali

Le SS.UU hanno ricordato che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c.
Legittimità degli interessi legali nella responsabilità civile
In tema di responsabilità civile, il Giudice di primo grado, era stato chiamato a pronunciarsi in ordine ad un’opposizione a precetto nell’ambito del quale l’opposta aveva rilevato che, per determinare l'importo dovuto dal debitore a titolo d'interessi, occorreva avere riguardo al parametro di cui all'art. 1284, 4 comma, c.c., che individua la decorrenza della debenza degli stessi dalla proposizione della domanda giudiziale, mentre, per la quantificazione degli interessi, occorreva fare riferimento al saggio previsto dalla legislazione speciale per i ritardi nei pagamento sulle transazioni commerciali, trattandosi di credito di lavoro.
Rispetto alle suddette contestazioni, il Tribunale adito aveva disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, ai fini della risoluzione della seguente questione di diritto “se l’art. 429, comma 3, c.p.c. - nella parte in cui stabilisce che alla condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro debbano aggiungersi «gli interessi nella misura legale», oltre che il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito - costituisca norma speciale rispetto all'art. 1284, comma 4, c.c., da ritenersi, dunque, inapplicabile in caso di crediti di lavoro, oppure se, al contrario, il citato art. 429 c.p.c. contenga un rinvio all'art. 1284 c.c. nella sua interezza, tale da includere anche il quarto comma e così, "gli interessi legali maggiorati" (o "super-interessi") a far data dalla domanda giudiziale». Il giudice rimettente aveva inoltre posto la questione pregiudiziale avente ad oggetto “la legittimità dell'estensione del tasso d'interesse stabilito al quarto comma dell'art. 1284 c.c. anche alle obbligazioni extracontrattuali, avuto riguardo all’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo”.
Interessi dovuti nella misura legale e dal momento della proposizione della domanda
In ordine alla questione sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite, sopra rappresentata, la Corte, con sentenza n. 12974/2024, ha dichiarato l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale proposto.
Nella specie, la Corte ha ripercorso i precedenti formatesi in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”. In ragione del sopracitato principio, pronunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 12449/2024, il Giudice di legittimità ha affermato che “Alla luce di tale principio di diritto, che interpreta la portata del titolo esecutivo giudiziale, là dove, come nel caso di specie, si limiti a disporre il pagamento degli interessi senza alcuna specificazione, nel senso della spettanza degli interessi legali nella misura di cui al primo comma dell’art. 1284, la risoluzione della questione di diritto posta non ha rilievo ai fini della definizione del giudizio”, con la conseguenza che, come detto, la Corte, dopo aver chiarito la disciplina applicabile nel caso di specie, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto.