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Modifica al Codice di Prevenzione incendi: le principali novità in vigore dal 1° novembre 2019

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Maggiore flessibilità progettuale e valorizzazione dell’approccio prestazionale

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 256 del 31 ottobre 2019 – Suppl. Ordinario n. 41 il decreto 18 ottobre 2019, dal titolo “Modifiche all’allegato 1 al decreto del Ministro dell’interno 3 agosto 2015, recante Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 ”, in vigore a partire dal 1° novembre 2019.

Già dal 20 ottobre 2019, con l’entrata in vigore del dm 12 aprile 2019, è terminato il periodo transitorio durato circa quattro anni di applicazione volontaria del Codice di prevenzione incendi (dm 3 agosto 2015) per la progettazione delle attività non dotate di specifica regola tecnica. A seguito dell’eliminazione del cosiddetto “doppio binario“, pertanto, il Codice, è diventato cogente, ossia un riferimento unico per le attività “soggette e non normate”. Le attività non normate ( 42 delle 80 attività soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco) sono quelle non provviste di una specifica regola tecnica che fino ad ora potevano avvalersi dell’approccio prescrittivo che del Codice di prevenzione incendi; dal 20 ottobre 2019 con l’eliminazione del doppio binario, le attività non normate dovranno avere come riferimento solo il Codice di prevenzione incendi, indirizzando la progettazione verso una metodologia unica, aderente agli standard internazionali.

Con il decreto del 18 ottobre 2019 sono state invece introdotte importanti novità riguardanti la Regola tecnica orizzontale (RTO), le Regole tecniche verticali (RTV) , le vie d’esodo, le valutazioni Atex, la metodologia per l’ingegneria della sicurezza antincendio. Per quanto riguarda la RTO, le novità riguardano la forma: vengono introdotti nuovi approcci progettuali, nuove soluzioni in linea con l’evoluzione tecnica, dando ai professionisti maggiore libertà e responsabilità. Rimane invariata invece la struttura basata sempre su un approccio prestazionale, con la determinazione dei profili di rischio, dei livelli di prestazione e delle soluzioni conformi o alternative.

È stata modificata la terminologia al fine di fornire definizioni generali relative ad espressioni specifiche della prevenzione incendi; tra i nuovi termini inseriti sono compresi “gestione della folla”, “crowd management”, “sovraffollamento localizzato” e “crowd crush”.

Resta per il professionista la possibilità (per le attività con valutazione del progetto) di attribuire alle misure antincendio livelli di prestazione differenti rispetto a quelli proposti dal Codice; l’obbligo di dimostrare il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza si ha solo se i livelli attribuiti sono inferiori rispetto a quelli fissati dal Codice. Viene introdotta inoltre la possibilità di far ricorso anche a prove sperimentali per verificare che le soluzioni alternative raggiungano il collegato livello di prestazione e per l’attribuzione di livelli di prestazione diversi da quelli indicati dal Codice. Le prove devono essere eseguite da un professionista antincendio (iscritto nelle liste di esperti tenute dal ministero dell’Interno) e vanno condotte secondo protocolli standardizzati oppure condivisi con la direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica del Corpo dei Vigili del Fuoco.

Numerose modifiche riguardano le vie d’esodo in relazione all’installazione lungo le vie di esodo di tornelli e varchi automatici per il controllo degli accessi, alla possibilità di far ricorso al corridoio cieco, ai requisiti delle porte ad apertura manuale installate lungo le vie di esodo, al calcolo della larghezza minima di scale ecc.

Infine cambiano i riferimenti per determinare il numero di estintori di classe A da installare in un’attività, per il controllo dei fumi e del calore vengono presi in considerazione i sistemi di ventilazione orizzontale forzata (Svof) in alternativa alle aperture di smaltimento fumo e calore di emergenza; al fine di assicurare nelle attività per cui è richiesto il massimo livello di prestazione in merito all’operatività antincendio l’accessibilità protetta per i Vigili del Fuoco, vengono introdotte le definizioni di “piano di accesso” (piano del luogo esterno da cui i soccorritori accedono all’edificio)e “percorso di accesso” ai piani dell’edificio da parte dei soccorritori.


Modifiche al Codice di prevenzione incendi: le novità

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Il DM 12 aprile 2019, pubblicato in Gazzetta ufficiale n. 95 del 23 aprile 2019 entrerà in vigore il 21 ottobre 2019 modificando il Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015).

La principale modifica apportata dal decreto, recante “Modifiche al decreto 3 agosto 2015, recante l’approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”, prevede che le norme tecniche di prevenzioni incendi si applichino anche per le attività definite "soggette e non normate" in sostituzione dei "criteri tecnici di prevenzione incendi".

Sull’argomento è già intervenuto il CNI (Consiglio Nazionale degli Ingegneri) con la circolare n. 361 del 13 marzo 2019 avente ad oggetto “Attività del CCTS: approvazione modifiche al D.M. 03.08.2015 con eliminazione del doppio binario per le ex attività non normate”.

Il campo dì applicazione del DM 3/8/2015 e s.m.i. viene inoltre ampliato con l'introduzione dì alcune attività. Si sottolineano in particolare: officine e laboratori, stabilimenti dove si producono sostanze ritenute a rischio, depositi di carta e legnami, fabbriche per la produzione di arredi, materiale elettrico, lampade, laterizi, cementifici. Soggetti all’obbligo anche gli alberghi (tranne le strutture turistico ricettive all’aria aperta e i rifugi alpini), le scuole (tranne gli asili nido) e gli edifici tutelati ai sensi del Codice dei Beni ambientali e del paesaggio (D.lgs 42/2004) aperti al pubblico e destinati a contenere biblioteche, archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre.

L’obbligo riguarderà le nuove attività e la modifica o l’ampliamento delle attività esistenti. Le misure antincendio già adottate nella parte non toccata dagli interventi dovranno essere compatibili con i cambiamenti da realizzare. In caso contrario, ci saranno due possibilità: realizzare gli interventi di modifica o ampliamento ai sensi dei criteri generali di prevenzione degli incendi oppure applicare il Codice all’intera attività, quindi anche alla parte non interessata dagli interventi.

Saranno ben 42 le attività soggette, comprese nell'Allegato 1 del DPR 151/2011 , per le quali la Regola Tecnica Orizzontale (RTO) del Codice diventerà l'unico riferimento progettuale. Infine, il DM prevede che, alla attività per le quali vengono applicate le norme tecniche, non si applicano alcune disposizioni più specifiche come ad esempio il Decreto 31 marzo 2003 (recante «Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione») e il Decreto 15 marzo 2005 (recante «Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo»).