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ANAC aggiorna il bando tipo n.1-2021 riguardante procedura aperta con sistemi telematici

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Con la delibera n. 154 del 16 marzo 2022, Il Consiglio dell’Autorità, ha approvato l’aggiornamento al decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 e al decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con legge n. 25 del 28 marzo 2022, del Bando tipo n. 1-2021 e della relativa nota illustrativa, entrambi approvati, ai sensi dell’articolo 71, comma 1, e dell’articolo 213, comma 2, del decreto legislativo n. 50/2016, con delibera n. 773 del 24 novembre 2021, con mandato espresso ad adeguare i documenti al testo approvato in sede di conversione in legge, prima di procedere alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Sono state introdotte le misure sulle pari opportunità di genere e generazionali, sull’inclusione lavorativa delle persone con disabilità e le clausole di revisione dei prezzi.

Il Bando di gara tipo n. 1 - 2021 riguarda la procedura aperta, svolta totalmente con sistemi telematici, per l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. Esso è stato adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in attuazione del codice degli appalti, con l’obiettivo di fornire alle stazioni appaltanti uno strumento standardizzato che garantisca efficienza, qualità dell’azione amministrativa e omogeneità dei procedimenti.

In particolare, nel Bando tipo relativo agli investimenti pubblici finanziati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e dal Piano Nazionale Complementare (PNC) è stata inserita la clausola che prevede come causa di esclusione dalla gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità. Inoltre l’operatore economico al momento della presentazione dell'offerta deve assumersi l'obbligo di riservare, in caso di aggiudicazione del contratto, sia all’occupazione giovanile, sia all’occupazione femminile, una quota di assunzioni pari almeno al 30% di quelle necessarie per l'esecuzione del contratto. È possibile derogare all’obbligo di riserva, dandone adeguata motivazione. Nel caso di tasso di quote rosa inferiore al 25%, le stazioni appaltanti devono tendere ad aumentare il tasso di occupazione femminile per una percentuale superiore di 5 punti percentuali.

Inoltre, tra gli elementi fondamentali che le stazioni appaltanti sono tenute ad inserire nella documentazione di gara c’è anche la clausola sui prezzi: Anac ha provveduto ad inserire nel Bando tipo le quanto previsto dal decreto Sostegni ter, che ha introdotto l’obbligo, fino al 31 dicembre 2023, di inserire nei documenti di gara le clausole, finora facoltative, di revisione dei prezzi di cui all’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo del D. Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).


Decreto reclutamento: Assunzioni professionisti per progetti PNRR

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Le Amministrazioni coinvolte nel PNRR stanno per assumere a tempo determinato i professionisti che affiancheranno i dipendenti nello svolgimento delle procedure connesse alla realizzazione degli interventi.

Con la Circolare 4/2022, la Ragioneria Generale dello Stato ha fornito alle Amministrazioni una serie di indicazioni pratiche per l’attuazione del Decreto “Reclutamento” (DL 80/2021 convertito nella Legge 113/2021), spiegando in primo luogo quali spese sono coperte dalle risorse del PNRR.

Il comma 1 dispone, tra l’altro, che “le amministrazioni titolari di interventi previsti nel PNRR possono porre a carico del PNRR esclusivamente le spese per il reclutamento di personale specificamente destinato a realizzare i progetti di cui hanno la diretta titolarità di attuazione, nei limiti degli importi che saranno previsti dalle corrispondenti voci di costo del quadro economico del progetto”.

Sono ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti. Nello specifico, sono ammesse alle risorse le spese sostenute per le seguenti attività:

  • incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;
  • collaudo tecnico-amministrativo;
  • incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;
  • incarichi in commissioni giudicatrici;
  • altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.

Per ogni singola progettualità, tali spese non potranno superare le percentuali del relativo costo totale (IVA inclusa in quanto ammissibile) e dovranno rientrare all’interno dei limiti massimi previsti, per l’intera durata del progetto, per le quattro fasce finanziarie di progetto previste e così ripartite:

  • fino al 10% per i progetti fino a 5 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 250mila euro;
  • fino al 5% per i progetti da 5 a 15 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 600mila euro;
  • fino al 4% per i progetti da 15 a 50 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 1,5 milioni di euro;
  • fino al 3% per i progetti di importo superiore a 50 milioni di euro, con un massimale di costo per il personale di 3 milioni di euro.
  • In caso di eventuali ulteriori esigenze le amministrazioni interessate potranno chiedere il superamento di detti limiti sottoponendo la richiesta alla valutazione dell’Amministrazione centrale titolare di intervento, ai fini della verifica di ammissibilità di concerto con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

La circolare spiega che “per Amministrazioni titolari di interventi del PNRR si intendono tutte le Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori, hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR”. Il chiarimento è importante perché solitamente i Ministeri sono i titolari degli interventi del PNRR, mentre i Comuni sono soggetti attuatori. Di conseguenza, i Comuni possono assumere i professionisti senza dover attendere l’autorizzazione del Ministero.

Sono esclusi dai finanziamenti i costi per le attività di assistenza tecnica, cioè “le azioni di supporto finalizzate a garantire lo svolgimento delle attività richieste nel processo di attuazione complessiva dei PNRR e necessarie a garantire gli adempimenti regolamentari prescritti”. Rientrano nell’assistenza tecnica le attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, in particolare: studi, analisi, attività di supporto amministrativo alle strutture operative, azioni di informazione e comunicazione, consultazione degli stakeholders, spese legate a reti informatiche destinate all’elaborazione e allo scambio delle informazioni.

I contratti di lavoro a tempo determinato e i contratti di collaborazione eventualmente attivati possono essere stipulati per un periodo complessivo non superiore a trentasei mesi. Essi sono eventualmente prorogabili nei limiti della durata di attuazione dei progetti di competenza delle singole Amministrazioni e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

Nel caso di ricorso ad esperti esterni si dovrà effettuare una verifica preliminare dell’impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno e seguire le ulteriori prescrizioni previste dall’art. 7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


ANAC: approvata la realizzazione del Fascicolo virtuale per gli operatori economici

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In data 21 dicembre 2021, Anac rende noto di aver approvato la realizzazione del Fascicolo digitale per gli operatori economici, favorendo così una reale riduzione degli oneri in capo agli operatori del settore e delle stazioni appaltanti. Si tratta del primo passo concreto nel processo di semplificazione delle procedure di gara, una delle misure in materia di contratti pubblici previste dal PNRR e dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.

I recenti interventi normativi di modifica dell’articolo 81 del codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016, realizzati su iniziativa e con il contributo dell’Autorità, unitamente alle previsioni in materia di digitalizzazione delle procedure di gara contenute nell’articolo 44 del medesimo codice, consentono la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di affidamento, con conseguente riduzione dei tempi e dei costi per la partecipazione e per il relativo svolgimento. Tra gli strumenti di semplificazione rientrano il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), previsto dall’articolo 85 del codice dei contratti pubblici e il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) previsto dall’articolo 81, comma 4-bis), d.lgs. 50/2016. Il primo consente di digitalizzare e standardizzare le dichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini della partecipazione. Il secondo permette di inserire e gestire, attraverso il fascicolo di ciascun operatore economico, le informazioni e i documenti utili alla dimostrazione dei requisiti generali e speciali e di utilizzarli per la partecipazione a diverse procedure di gara. L’accesso al FVOE potrà essere consentito, ai sensi dell’articolo 81, comma 4-bis, d.lgs. 50/2016 agli Organismi di attestazione, per le verifiche di competenza, e agli stessi operatori economici, per i dati di loro pertinenza. Gli strumenti descritti consentono di ridurre il rischio di errori, omissioni e false dichiarazioni involontarie, a beneficio del corretto e spedito svolgimento delle operazioni di gara e con effetto deflattivo del contenzioso.

La prima versione del FVOE sarà operativa a partire dal mese di marzo 2022 e consentirà di svolgere le seguenti attività:

  • verifica del mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione su aggiudicatario e subappaltatori, come richiesto dal nuovo articolo 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici;
  • utilizzo del FVOE per tutte le procedure di affidamento;
  • istituzione dell’elenco degli operatori economici già verificati previsti dall’articolo 81, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici. L’obiettivo è anticipare il più possibile gli effetti positivi collegati alla possibilità di riutilizzo della documentazione acquisita nel FVOE.

Anac, inoltre, sta lavorando per portare a compimento le iniziative relative alla razionalizzazione e alla interoperabilità delle banche dati attualmente operanti. L’obiettivo è individuare standard condivisi affinché gli enti certificatori integrino le proprie basi informative con la BDNCP. Così come le piattaforme delle stazioni appaltanti.


PNRR: pubblicati i bandi per la selezione dei 1.000 esperti

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Pubblicati sul portale inPA gli avvisi per il conferimento di 1.000 incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per accompagnare le amministrazioni territoriali nelle semplificazioni indicate dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. La pubblicazione degli avvisi sul portale segue la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DPCM 12 novembre 2021 con il riparto di 320,3 milioni di euro a favore delle Regioni e delle Province autonome per il conferimento degli incarichi.b I 1.000 professionisti ed esperti, destinati per il 40% alle Regioni del Sud e per il 60% al Centro Nord, previsti dal PNRR e disciplinata nel DL 80/2021, avranno il compito di sostenere le amministrazioni territoriali nelle attività di semplificazione, nel recupero dell’arretrato, nel miglioramento dei tempi effettivi di conclusione delle procedure, provvederanno ad allocarne le attività presso le amministrazioni del territorio (uffici regionali, amministrazioni comunali e provinciali) per la gestione delle procedure più complesse.

Ingegneri, architetti, biologi, chimici, fisici, esperti giuridici, digitali e gestionali, informatici, statistici, agronomi, geologi, geometri potranno presentare la propria candidatura fino alle ore 14 del 6 dicembre 2021.

Successivamente, il portale inPA genererà gli elenchi dei professionisti ed esperti con profilo coerente con quello degli avvisi, elenchi che saranno inviati alle Regioni dal Dipartimento della Funzione pubblica, in base ai fabbisogni indicati nei Piani territoriali approvati oggi dal Dipartimento. Entro il 31 dicembre 2021 le Regioni individueranno i professionisti cui conferire l’incarico.

Il provvedimento, inoltre, affida la governance del progetto a 21 cabine di regia regionali, costituite da rappresentanti della Regione o Provincia autonoma e delle Anci e Upi territoriali, incaricate della pianificazione, gestione e verifica delle attività dei professionisti ed esperti.

"Sono stati appena pubblicati sul portale inPA gli avvisi per il conferimento di 1.000 incarichi di collaborazione a professionisti ed esperti per accompagnare le amministrazioni territoriali nelle semplificazioni indicate dal Pnrr. Tutti gli interessati possono fin da oggi candidarsi con un semplice clic"le parole del ministro per la Pa, Renato Brunetta. "L'inserimento degli avvisi sul portale - sottolinea il ministro - segue a strettissimo giro la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, del Dpcm con il riparto di 320,3 milioni di euro a favore delle Regioni e delle Province autonome per il conferimento degli incarichi".


Linee guida per la redazione del PFTE da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC

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Le linee guida PFTE, per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica da porre a base dell’affidamento di contratti pubblici di lavori del PNRR e del PNC, rappresentano uno strumento di supporto per la realizzazione dei progetti previsti dal Recovery Plan (PNRR).

Il nuovo Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica delle opere pubbliche (PFTE) è uno strumento per accelerare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), ovvero si parla di una vera e propria analisi di conoscenza dell’opera e del territorio che la ospita. Gli articoli 44 e 48 del decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito nella legge del 29 luglio 2021, stabiliscono, rispettivamente, una procedura accelerata per “grandi opere” sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica (Pfte) e la facoltà per le stazioni appaltanti di affidare congiuntamente la progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla base del medesimo Pfte in relazione alle procedure di affidamento a valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) e del Piano nazionale per gli investimenti complementari (Pnc).

In attuazione di dette norme, un gruppo di lavoro del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile ha predisposto le Linee guida del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica delle opere pubbliche (Pfte), una vera e propria analisi di conoscenza dell’opera e del territorio che la ospita. Il PFTE contiene le informazioni necessarie per definire le caratteristiche dell’opera: a partire dalle indagini e le diagnosi volte a definire le caratteristiche ingegneristiche e di sicurezza, fino alla Relazione sulla sostenibilità, la sua efficienza energetica e il contributo che deve portare ai target di decarbonizzazione. Il PFTE inoltre punta a valorizzare gli schemi di economia circolare e i requisiti ambientali nella scelta dei materiali.

Il MIMS sottolinea e mette in evidenza l’innovazione tecnologica dell’infrastruttura, che all’interno del PFTE, non è solo una caratteristica dell’opera, ma diventa la metodologia di riferimento per la sua progettazione, poiché l’infrastruttura dev’essere disegnata con gli strumenti elettronici di modellazione. Il Pfte consente alle stazioni appaltanti di usare una procedura integrata per aggiudicare la realizzazione dell’opera, individuando, tramite l’analisi costi benefici, le progettualità che dal punto di vista tecnico e qualitativo possano soddisfare criteri che favoriscano sostenibilità e innovazione, e al tempo stesso, rendano più efficiente il processo approvativo, anche attraverso mirati strumenti di semplificazione.

Nel documento vengono individuate due macro-fasi che consentono di pervenire alla compiuta redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, con quelle indispensabili caratteristiche di completezza degli elaborati riguardo al rapporto tra assetto geometrico-spaziale dell’infrastruttura, componenti ambientali e matrice territoriale. Dette macro-fasi, coerenti con il vigente quadro normativo di settore ma certamente innovative riguardo alla cornice metodologica di riferimento, assolvono a due distinti obiettivi:

  • definizione del “CHE COSA” debba essere progettato in una cornice più generale di promozione dello sviluppo sostenibile;
  • definizione del “COME” pervenire ad una efficiente progettazione dell’opera, così come individuata nella prima macro-fase, tenendo conto degli elementi qualificativi di sostenibilità dell’opera stessa lungo l’intero ciclo di vita.

Le stazioni appaltanti potranno quindi avvalersi di una procedura integrata per aggiudicare la realizzazione dell’opera; proprio in considerazione dell’elevato livello di progettazione nonché delle novità che caratterizzano il nuovo sistema, la PNRR Academy organizzerà, a partire dal mese di settembre, appositi corsi formativi per il personale tecnico delle stazioni di committenza.