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Parametri forensi 2022

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Sulla Gazzetta Ufficiale n. 236 dell’8 ottobre 2022 è stato pubblicato il decreto ministeriale 13 agosto 2022 n. 147 contenente il Regolamento recante modifiche al decreto 10 marzo 2014, n. 55, concernente la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell’art. 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Il decreto ministeriale entrerà in vigore il 23 ottobre 2022. Esso prevede innanzitutto una riduzione del compenso del 75% in caso di responsabilità processuale ex art. 96 c.p.c. e del 50% nei casi di inammissibilità, improponibilità o improcedibilità della domanda. Al fine, invece, di incoraggiare la funzione conciliativa dell’avvocato, il decreto prevede un incremento della remunerazione non soltanto in caso di conciliazione giudiziale o transazione della lite, ma anche nell’ipotesi di soluzione positiva della procedura di mediazione e negoziazione assistita. Un’altra importante novità del decreto ministeriale n. 147/2022 è la previsione di una percentuale unica del 50% che regola gli aumenti e le diminuzioni dei valori base dei parametri. Altresì, è prevista una tariffa oraria quantificata in una forbice di valori compresa fra un minimo di euro 200,00 ed un massimo di euro 500,00 per ciascuna ora o frazione di ora superiore a 30 minuti. Per quanto concerne i giudizi amministrativi, è contemplato un aumento del compenso del 20% per la fase introduttiva qualora venga proposto ricorso incidentale e per la fase cautelare monocratica qualora vengano svolte ulteriori attività rispetto alla formulazione dell’istanza cautelare. Inoltre, il compenso della tabella parametrica relativa al Consiglio di Stato è aumentato, per la fase di studio della controversia e la fase introduttiva del giudizio, del 50% quando sono proposti motivi aggiunti; in particolare, in materia di pubblici contratti è previsto che l’utile effettivo o il profitto atteso in relazione all’interesse sostanziale perseguito dal cliente per l’applicazione dei parametri, si intendono non inferiori al 10% del valore dell’importo dell’appalto. Al fine di superare le inadeguatezze del previgente sistema parametrico relativo alle procedure concorsuali, è stata introdotta una specifica tabella (20-bis) per la domanda di insinuazione al passivo fallimentare; più precisamente, è contemplata l’applicazione della tabella relativa ai giudizi innanzi alla Corte di appello per il reclamo in corte di appello avverso la sentenza dichiarativa di fallimento e gli altri provvedimenti del tribunale fallimentare. In materia penale è stato introdotto un aumento del compenso del 20% della tabella 15, laddove le indagini difensive siano complesse o urgenti. Per quanto concerne il compenso dell’avvocato per l’attività stragiudiziale, il decreto stabilisce che quando l’affare trattato si compone di fasi o di parti autonome in ragione della materia trattata, i compensi sono liquidati per ciascuna fase o parte. Infine, quanto al compenso per gli affari di valore superiore a 520.000,00 euro, il decreto ministeriale prevede che lo stesso sia liquidato sulla base di una percentuale progressivamente decrescente del valore dell’affare, in base a quanto contemplato nella tabella 25.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'