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Espropriazione per pubblica utilità e opposizione alla stima

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Chi è legittimato all’opposizione alla stima in caso di espropriazione per pubblica utilità? A tale interrogativo ha fornito risposta la Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17137 del 15 giugno 2023. Gli Ermellini hanno innanzitutto precisato che nei procedimenti di espropriazione per pubblica utilità, l’azione è riservata ai proprietari dei beni, quali risultanti dai registri immobiliari o atti catastali, o agli altri interessati, in quanto titolari di diritti o pretese reali sul bene, individuabili sulla base delle risultanze dei registri della conservatoria immobiliare. Secondo i giudici di piazza Cavour, la legittimazione ad opporsi contro la stima amministrativa delle indennità di espropriazione ed occupazione va presuntivamente riconosciuta non a tutti i soggetti che chiedano e/o ottengano l'accatastamento dei suoli espropriati e/o dei manufatti che su di essi insistono, ma a chi sia indicato negli atti del procedimento ablativo come proprietario del fondo, e quindi risulti titolare del diritto indennitario, fino a quando non si deduca e dimostri un errore al riguardo. Pertanto, limitatamente a quest'ultimo soggetto, non occorrono ulteriori allegazioni o prove in ordine alla spettanza del diritto di proprietà, essendo da un lato la sua legittimazione insita nella coincidenza con la persona indicata in quella fase come titolare dei diritti indennitari, e, dall’altro, vertendosi in tema di tutela di posizioni creditorie, e non di rivendicazione o, comunque, di azioni di natura reale. A chi invece si pretenda effettivo titolare della proprietà sull'immobile, la legittimazione è riconosciuta solo in presenza della prova della sua qualità di proprietario, contrastante con quanto risulta dalla procedura ablativa. Il Tribunale Supremo ha, inoltre, richiamato consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'art. 19 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, dà la facoltà di opporsi alla stima, oltre ai proprietari, anche gli “altri interessati”, e questi ultimi individuabili nei titolari di diritti o pretese reali sul bene, in concorso ovvero in conflitto con la posizione dei proprietari: i primi vanno identificati nei soggetti iscritti nei registri immobiliari o negli atti catastali, mentre i secondi sono individuabili tramite i registri della conservatoria immobiliare. È, pertanto, legittimato all'opposizione alla stima il creditore ipotecario, in quanto ricompreso tra “gli altri interessati” in virtù di un diritto reale di garanzia, che gli attribuisce la possibilità di soddisfare le proprie ragioni sulla indennità di espropriazione” (Cass. 24495/2013).

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'