Mutuo: superamento della soglia usuraria e rielaborazione del piano di ammortamento

Il Tribunale di Vicenza, con la sentenza del 20 marzo 2023, si è pronunciato in tema di mutuo usurario, soffermandosi in modo particolare sul ricalcolo dello stesso a tasso BOT in regime semplice e composto. Nella vicenda esaminata, il giudice veneto ha rilevato l'illegittimità delle variazioni dello spread apportate dalla Banca al contratto di mutuo, rivelandosi la prima modifica priva di accordo e posta in essere in violazione dell'art. 118 TUB, essendo il contratto di mutuo a tempo determinato e comunque non essendo stato addotto alcun giustificato motivo da parte dell'Istituto, ed essendo considerata la seconda modifica quale clausola vessatoria e comunque mancante della doppia sottoscrizione da parte del cliente/consumatore. Il giudice veneto ha precisato che nel calcolo del TEG (tasso oltre il quale scatta il cosiddetto tasso usurario), va presa in considerazione anche l’incidenza del costo implicito legato alla capitalizzazione degli interessi. Nell’ipotesi in cui il mutuo superi la soglia usuraria si applica l’art. 1815 c.c. decurtando l’ammontare degli interessi corrisposti e non dovuti dal capitale residuo. Qualora le clausole contrattuali relative all’indicazione del tasso di interesse risultino indeterminate, occorre procedere alla rielaborazione del piano di ammortamento del mutuo per tutto il periodo di rimborso concordato (incluse le rate non pagate) al tasso ex art. 117, comma 7, lettera a) TUB, sia con ammortamento alla francese, sia con ammortamento all'italiana, adottando in entrambi i casi sia il regime di capitalizzazione composta, sia quello di capitalizzazione semplice.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'