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Mutuo: indeterminatezza del tasso d’interesse e ricalcolo del prestito irregolare

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Il Tribunale di Busto Arsizio, con l’ordinanza del 14 giugno 2023, si è pronunciato in tema di mutuo bancario, in particolare sulla verifica della determinatezza delle clausole contrattuali concernenti i costi del finanziamento, e sul ricalcolo a tasso BOT. La giurisprudenza ha voluto, ancora una volta, sottolineare l’importanza della trasparenza dei contratti bancari; difatti, quando viene stipulato un mutuo, tutte le indicazioni concernenti i tassi di interesse, i costi e le commissioni devono essere inserite in contratto in modo assolutamente esplicito. E, purtroppo, sono sempre più ricorrenti i casi di finanziamento irregolare, che conseguono alla suddetta mancata trasparenza contrattuale. Le più comuni anomalie che possono colpire un contratto di mutuo sono le seguenti: • applicazione di tassi di interesse usurari, ossia superiori ai massimi applicabili consentiti; • indeterminatezza del tasso di interesse, che si ha nell’ipotesi di clausole contrattuali indicate in maniera generica o, addirittura, omesse; • pubblicità ingannevole, vale a dire presenza di informazioni sbagliate mediante l’indicazione di un tasso più sfavorevole di quello specificato in contratto, a fini meramente commerciali. Nella vicenda sulla quale il giudice lombardo è stato chiamato ad esprimersi, avendo lo stesso rilevato dalla documentazione in atti la mancata indicazione della rata nel contratto di mutuo, disponeva la consulenza tecnica d’ufficio, affinché si verificasse se i costi del finanziamento e le modalità di restituzione fossero univocamente determinati. Il Tribunale, in particolare, sottolineava che per chiarire la determinatezza dell’oggetto del contratto in questione occorre individuare i criteri oggettivi sulla cui scorta si possa stabilire l’esatto contenuto delle obbligazioni assunte al momento della stipula contrattuale, e ciò anche ricorrendo a specifici calcoli matematici. Inoltre, l’ufficio bustese specificava che, qualora dalla verifica in questione emerga l’indeterminatezza dell’oggetto contrattuale (capitale, tasso di interesse, ecc.), è necessario procedere al ricalcolo del mutuo applicando i tassi di cui all’art. 117 TUB, nonché alla quantificazione delle somme eventualmente già versate in eccesso dal mutuatario. Difatti, ogniqualvolta si presenti l’ipotesi di prestito irregolare, dal momento che il tasso d’interesse applicato fino a quel momento non risulta più essere valido, lo stesso viene sostituito dal tasso di interesse nominale che viene applicato ai Buoni Ordinari del Tesoro (BOT), il cui valore minimo si aggira attorno allo 0,03%. Poiché in caso di prestito la riscossione degli interessi da parte dell’istituto di credito rientra fra le operazioni attive, il ricalcolo a tasso BOT prende in considerazione il valore più basso dei 12 mesi. Dunque, in base a quanto esposto, quella del Tribunale di Busto Arsizio è stata l’ennesima pronuncia a favore del mutuatario/consumatore. Per verificare la presenza di anomalie nel tuo contratto di mutuo, puoi chiedere una Pre-Analisi Gratuita a Cesynt Advanced Solutions spa, società che opera nel settore da più di 15 anni; inoltre, nel caso in cui il consumatore voglia contestare l’irregolarità del finanziamento all’istituto di credito e chiedere la restituzione degli interessi pagati in eccesso, la Cesynt, oltre a seguire e gestire le diverse attività di consulenza, potrà chiedere ed ottenere il rimborso grazie anche all’intervento degli avvocati con cui è convenzionata.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'


MUTUI - Il Tribunale di Pisa formula un quesito favorevole al mutuatario

MUTUI - Il Tribunale di Pisa formula un quesito favorevole  al mutuatario

Si fa strada la tesi di invalidità della clausola relativa all'applicazione del regime di capitalizzazione composta

In una controversia relativa ad un contratto di mutuo dove veniva eccepita la indeterminatezza dell'oggetto del contratto, ai sensi dell'art. 1346 cc, il Tribunale di Pisa ha disposto una CTU formulando un quesito finalizzato alla verifica della eventuale indeterminatezza del contratto ma anche della validità dell'applicazione, non specificata in contratto, del regime di capitalizzazione applicato dalla banca per la determinazione dell'importo della rata. Il quesito dispone: "Verifichi la presenza dei contratti, la data di sottoscrizione, la firma dei contraenti, le clausole contrattuali, l'indicazione esatta delle condizioni economiche applicate e sottoscritte ivi comprese, in particolare, quelle di determinazione della rata, specificando altresì il tipo di regime pattuito". Con detto quesito il Giudice intende verificare se le condizioni contenute nel contratto sono sufficienti a determinare univocamente il costo dello stesso, quale sia il regime di capitalizzazione applicato dalla banca e la legittimità dell'applicazione di tale regime di capitalizzazione. Il quesito continua:

  1. In ipotesi di mancata pattuizione o di indeterminatezza e/o indeterminabilità delle suddette pattuizioni proceda ricalcolo del rapporto ai sensi dell'art 117 tub eventualmente in regime di capitalizzazione semplice;
  2. verifichi il CTU se i contratti contengono l'indicazione del tasso annuo effettivo c.d. TAE e se, quindi, i contratti siano rispondenti a quanto prescritto anche dall'art. 6 della Delibera CICR 9.02.2000; in caso di riscontro negativo proceda alla ricostruzione del rapporto ex art. 117, comma settimo TUB, in regime di capitalizzazione semplice e con equilibrio finanziario più favorevole alla parte finanziata.

Dopo l'ordinanza della Cassazione n. 15130 del 29/5/2024, che si è espressa esclusivamente sulla indeterminatezza dei muti a tasso fisso, restano però aperti diversi problemi legati non solo alla possibile i determinatezza dei mutui a tasso variabile, ma anche alla validità delle condizioni pattuite con riferimento al rispetto della circolare CICR del 9/2/2000. In particolare il Tribunale di Pisa chiede al CTU di verificare se nel contratto vi sia l'indicazione e la pattuizione del TAE. Infatti nel caso di utilizzo del regime di capitalizzazione composta per la determinazione dell'importo della rata, il tasso di interesse effettivamente applicato (indicato come TAE - Tasso Annuo Effettivo) differisce dal tasso indicato in contratto (sempre indicato come TAN - Tasso Annuo Nominale) e risulta sempre superiore. La mancata indicazione del TAE viene infatti espressamente prevista nell'art. 6 della delibera CICR del 9/2/2000: "I contratti relativi alle operazioni di raccolta del risparmio e di esercizio del credito stipulati dopo l'entrata in vigore della presente delibera indicano la periodicità di capitalizzazione degli interessi e il tasso di interesse applicato. Nei casi in cui è prevista una capitalizzazione infrannuale viene inoltre indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi non hanno effetto se non sono specificamente approvate per iscritto". Nei mutui sviluppati con metodologia "alla Francese" e regime di ammortamento composto, praticamente tutti in Italia, il tasso nominale viene applicato al montante e non al capitale e si ottiene così una capitalizzazione infrannuale che produce un maggiore interesse effettivo che deve essere dichiarato in contratto in ottemperanza alla citata circolare.

Armando Miele

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