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Molestia o disturbo alle persone: il motivo biasimevole come presupposto del reato

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Con la sentenza n. 18744/2023, la Suprema Corte ha delineato i presupposti del reato di cui all’art. 660 c.p. Nella vicenda esaminata, Sempronio era imputato del reato di molestia in quanto recava disturbo ai condòmini Tizio e Caia, offendendoli e fotografando la loro automobile con i due figli minori all'interno. La Corte di Cassazione ha affermato che “La contravvenzione di molestie o disturbo alle persone di cui all'art. 660 cod. pen. può configurarsi quale reato abituale, in forza di una condotta reiterata, ma essere realizzato anche per mezzo di una sola azione. Come è noto, infatti, il reato di molestia di cui all'art. 660 cod. pen. non è necessariamente abituale, per cui può essere realizzato anche con una sola azione di disturbo o di molestia, purché ispirata da biasimevole motivo o avente il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri”. Per i giudici di legittimità, inoltre, “Per integrare la fattispecie criminosa nella ipotesi di un’unica azione tale condotta deve necessariamente essere particolarmente sintomatica dei requisiti previsti dalla norma incriminatrice; infatti, l’atto per essere molesto deve non soltanto risultare sgradito a chi lo riceve, ma dev’essere anche ispirato da biasimevole, ossia riprovevole, motivo, in alternativa, l’atto per essere molesto deve rivestire il carattere della petulanza, che consiste in un modo di agire pressante ed indiscreto, tale da interferire sgradevolmente nella sfera privata di altri”. Gli Ermellini hanno sottolineato che nella vicenda esaminata doveva escludersi il biasimevole motivo a sostegno del comportamento dell'imputato, il quale aveva scattato le foto dell'automobile delle persone offese perché essa era ferma in area vietata, per segnalare il comportamento scorretto all'amministratore del condominio. Doveva escludersi pure l'abitualità della condotta visto che la sentenza impugnata si riferiva esclusivamente a un singolo episodio.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'