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È RESPONSABILE DEL REATO DI LESIONI PERSONALI COLPOSE IL PADRONE DEL CANE CHE SCAPPANDO AGGREDISCE UN PASSANTE

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Con la sentenza n. 13464/2020, la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in merito al reato di lesioni personali colpose, stabilendo che risponde di detto reato il detentore di un cane che, fuggendo dalla sfera di controllo del suo padrone, morde un passante. La vicenda traeva origine dalla decisione del Giudice di Pace, con la quale una donna veniva condannata per il reato di cui all’art. 590 c.p. (lesioni personali colpose). L’imputata, nell’aprire il cancello elettrico di casa, non era riuscita ad impedire al suo cane di grossa taglia di scappare in strada e di mordere un passante. Per il giudice, la donna, non avendo adottato le cautele necessarie alla custodia di un cane di grossa taglia, aveva omesso di impedire che l’animale mordesse un passante, provocandogli una ferita alla gamba. Il caso approdava in Cassazione, davanti alla quale l’imputata lamentava il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 43 e 590 cod. pen., 125, comma 3, 192, commi 1 e 2, 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., nonché il vizio motivazionale. Secondo la donna, il giudice di merito si era limitato ad una mera ricostruzione del fatto senza procedere al doveroso approfondimento sulla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Asseriva che non erano stati correttamente applicati i principi di diritto in tema di omessa custodia di animali, che impongono l’accertamento della loro effettiva pericolosità. Infine, contestava il fatto che non era stato operato alcun giudizio sul tema della prevedibilità in concreto circa la condotta aggressiva dell’animale. Il Tribunale Supremo, ritenendo il ricorso privo di fondamento, lo rigettava. Più nello specifico, gli Ermellini confermavano consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, al fine di escludere la colpa rappresentata dalla mancata adozione delle debite cautele nella custodia di un animale, “non è sufficiente che esso si trovi in un luogo privato e recintato, ma è necessario che tale luogo abbia caratteristiche idonee ad evitare che l'animale possa sottrarsi alla custodia e al controllo, superare la recinzione, raggiungere la pubblica via ed arrecare danno a terzi” (Cass. Pen., n. 47141/2007; Cass. Pen., n. 14829/2006).

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'


Lesioni personali: è competente il giudice di pace

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Le Sezioni Unite ribadiscono che, per il reato di lesioni personali perseguibile a querela, è sempre competente il giudice di pace anche nel caso di malattia superiore a venti giorni

Contrasto giurisprudenziale Nel caso di specie, una sezione ordinaria della Corte di Cassazione aveva rimesso gli atti alle Sezioni Unite della medesima Corte poiché aveva rilevato l’esistenza di un contrasto in seno alla giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione dell’individuazione del giudice competente (tra il giudice di pace ed il tribunale) in relazione al delitto di lesioni personali comportanti una malattia superiore ai venti giorni e non eccedente i quaranta giorni, qualora il fatto sia perseguibile su querela della persona offesa. La sezione rimettente nell’ordinanza aveva evidenziato che la suddetta questione, pur non costituendo motivo di ricorso, poteva essere rilevata d’ufficio, posto che la decisione in ordine alla stessa avrebbe determinato implicazioni dirette sulla legalità della pena inflitta. In considerazione di quanto sopra evidenziato, la questione di diritto per la quale il ricorso è stato rimesso alle Sezioni Unite era la seguente “Se la competenza per materia per il delitto di lesioni personali comportanti una malattia di durata superiore a venti giorni e non eccedente i quaranta, dopo le modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, permanga in capo al tribunale ovvero sia stata attribuita al giudice di pace”.

La competenza per il delitto di lesioni personali La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n. 12759/2024, ha annullato la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio applicato e ha disposto il rinvio per un nuovo giudizio alla Corte territorialmente competente. Per quanto specificamente attiene alla questione interpretativa sottoposta all’esame delle Sezioni Unite, la Corte ha evidenziato che, se “si ritiene che, per effetto della riforma introdotta dall’art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il reato di lesione personale perseguibile a querela, pur quando comportante una malattia di durata superiore ai venti giorni (…), la competenza sia oggi del giudice di pace, diventa applicabile un catalogo di sanzioni completamente diverso. Precisamente, (…) per i reati di competenza del giudice di pace puniti «con la sola pena della reclusione o dell’arresto, si applica la pena pecuniaria della specie corrispondente (…) o la pena della permanenza domiciliare (…) ovvero la pena del lavoro di pubblica utilità (..)»”. In particolare, la Suprema Corte ha rilevato che “Il dovere di rispettare il dato testuale della legge (…) non esclude, ma implica, la necessità di un esame coordinato della singola disposizione con altre previsioni di pari rango, anche allo specifico fine di individuare il significato e l’ambito applicativo di ciascuna di esse”. In ragione dell’interpretazione della normativa di settore, la Corte ha pertanto ritenuto che “l’art. 4, comma 1, lett. a), d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, sia da leggere unitamente all’art. 15, comma 1, legge 24 novembre 1999, n. 468, e che il perimetro del dato testuale risultante dal combinato disposto delle due previsioni normative consenta un’interpretazione secondo la quale il giudice di pace è competente per tutti i delitti di lesione personale (..) quando la procedibilità per gli stessi sia a querela, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento”. Ne consegue dunque, ha rilevato la Corte, che gli orientamenti che sostengono soluzioni interpretative diverse e restrittive non possono ritenersi condivisibili. Sulla scorta di quanto sopra riferito la Corte ha dunque affermato il seguente principio di diritto “Appartiene al giudice di pace, dopo l’entrata in vigore delle modifiche introdotte dall’art. 2, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, la competenza per materia in ordine al delitto di lesione personale, nei casi procedibili a querela, anche quando comporti una malattia di durata superiore a venti giorni e fino a quaranta giorni, fatte salve le ipotesi espressamente escluse dall’ordinamento”. Rispetto a tale principio, la Suprema Corte ha altresì precisato che, in tema di sanzioni applicabili “Occorre ricordare (…) che, mentre il tribunale può applicare anche le sanzioni previste per i reati di competenza del giudice di pace, a norma dell’art. 63 d.lgs. n. 274 del 2000, il giudice di pace non può disporre quelle irrogabili dal tribunale”.