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Lesione della quota di legittima: alcune sentenze rilevanti

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L'azione di riduzione ha carattere personale, in quanto si rivolge contro i destinatari delle disposizioni lesive della quota spettante, per disposizione di legge, ai legittimari. Ha la funzione di rendere inefficaci nei confronti di chi agisce le disposizioni ereditarie e le donazioni che abbiano leso i diritti sulla quota di legittima. Pertanto, quando il de cuius abbia fatto delle donazioni, la quota spettante agli altri eredi legittimari va calcolata non solo ed esclusivamente sul relictum ma anche sul donatum. (Trib. Napoli, sent. n. 5688, 01/06/2023)

Ai sensi dell’art. 552 il legittimario che rinuncia all’eredità ha diritto di ritenere le donazioni o di conseguire i legati a lui fatti, anche nel caso in cui operi la rappresentazione, senza che i beni oggetto dei legati o delle donazioni si trasmettano ai rappresentanti, fermo restando però l’onere di questi ultimi di dover imputare le stesse disposizioni alla quota di legittima nella quale subentrano iure repraesentationis. (Cass. Civ. Sez. II, 11/05/2023, n. 12813)

La stima dell'immobile, nell'azione di riduzione, deve farsi relativamente a due distinti momenti: 1) una prima volta, stimandolo al momento dell'apertura della successione e tale stima serve solo ai fini della riunione fittizia onde verificare se c'è stata o meno la lesione di legittima; 2) una seconda volta, solo se è appurata la lesione, si deve stimare il bene per verificarne il valore nel momento in cui si attua concretamente la riduzione per reintegrare la legittima. (Trib. Perugia, sent. n. 685, 03/05/2023)

In tema di successione necessaria, per accertare la lesione della quota di riserva, va determinato il valore complessivo dell'asse ereditario, nonché, sullo stesso, quello della quota disponibile e della quota indisponibile spettante a ciascuno dei legittimari. A tal fine, occorre procedere alla formazione del compendio dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, quindi alla detrazione dal “relictum” di eventuali debiti ereditari, da valutare con riferimento alla stessa data e, ancora, alla riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto del “relictum” da una parte e “donatum” dall'altra, costituito quest'ultimo dai beni di cui il de cuius abbia in vita disposto a titolo di donazione, da stimare, in relazione ai beni immobili ed ai beni mobili, secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ.) e, con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.). (Trib. Palermo, sent. n. 1811, 14/04/2023)

In materia di successione testamentaria, l’azione di riduzione riconosciuta al legittimario che ritenga di essere stato leso dalle disposizioni testamentarie si fonda sui seguenti presupposti: la dimostrazione della qualità di legittimario e la dimostrazione della lesività della disposizione testamentaria o della donazione. Il legittimario che agisca in riduzione deve indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva. (Trib. Bari Sez. I, 03/01/2022, n. 35)

In caso di lesione della quota di legittima, il legittimario, pur potendo eliminare la lesione attraverso la sola collazione, può altresì esercitare contestualmente l’azione di riduzione verso il coerede donatario, atteso che soltanto l’accoglimento di tale domanda può assicurargli l’assegnazione dei beni in natura, sia attraverso il subentro nella comunione ereditaria quando la disposizione testamentaria lesiva non riguardi singoli beni, sia attraverso il subentro nella comunione di singoli beni, come dimostrato dall’art. 560 c.c., che, nel disciplinarne lo scioglimento, prevede, in via preferenziale, la separazione della parte di bene necessaria per soddisfare il legittimario e, in caso di impossibilità della separazione in natura e dunque di non comoda divisibilità del bene, l’applicazione dei criteri preferenziali specificamente individuati dal comma 2, in deroga a quelli di carattere generale di cui all’art.720 c.c. (Cass. Civ. Sez. II, 10/12/2021, n. 39368)

L’azione di riduzione ha carattere personale, essendo finalizzata a rendere inefficaci nei confronti dell’attore le disposizioni ereditarie e di donazione che abbiano comportato una lesione della quota di legittima. Il legittimario che propone l’azione, però, è tenuto a determinare con esattezza il valore della massa ereditaria e la lesione della quota di riserva al fine di consentire al giudice di procedere alla reintegrazione. (Trib. Nocera Inferiore Sez. I, 16/07/2021, n. 996)

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'