Il decreto Flussi è legge

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 104 del 5 maggio 2023 è stata pubblicata la Legge n. 50/2023, di conversione del decreto legge n. 20/2023 (cosiddetto decreto Flussi), recante «Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all’immigrazione irregolare». La predetta legge conferma l’introduzione di nuovi obblighi in capo al datore di lavoro fin dalla fase pre-assuntiva, già contemplata dal D. L. n. 20/2023. La richiesta di nulla osta al lavoro deve essere preceduta da una verifica, presso il Centro per l’Impiego competente, della disponibilità di lavoratori già presenti nel nostro Paese a ricoprire la stessa posizione per la quale si intende procedere a nuova assunzione. La verifica in questione deve avere ad oggetto la capacità patrimoniale, l’equilibrio economico-finanziario, il fatturato, il numero dei lavoratori e la tipologia di attività svolta dall’impresa. Altresì, è contemplata l'asseverazione di un professionista (consulente del lavoro, avvocato o commercialista) o delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, per appurare i requisiti riguardanti l'osservanza delle prescrizioni del contratto collettivo di lavoro e la congruità del numero delle richieste presentate per l’assunzione di cittadini non comunitari residenti all’estero. L’asseverazione deve essere allegata alla richiesta di nulla osta all’assunzione del prestatore straniero. Possono essere autorizzati l’ingresso e il soggiorno per lavoro subordinato, anche a carattere stagionale, di stranieri cittadini di Paesi con i quali l’Italia ha sottoscritto intese o accordi in materia di rimpatrio. Per gli anni 2023 e 2024 le organizzazioni nazionali dei datori di lavoro presenti nel CNEL e le loro articolazioni territoriali o di categoria possono concordare, con gli organismi formativi o con gli operatori dei servizi per il lavoro, programmi di formazione professionale e civico-linguistica ai fini della selezione e della formazione di lavoratori direttamente nei Paesi d’origine; dopo aver terminato il corso di formazione, i lavoratori possono entrare in Italia con le procedure previste per gli ingressi per lavoro per casi particolari, e ciò entro tre mesi dal completamento dello stesso. Infine, il permesso di soggiorno per protezione speciale, quello per calamità e il permesso di soggiorno per cure mediche non possono essere convertiti in permessi di soggiorno per motivi di lavoro.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'