Il mutuo bancario è la forma più diffusa di mutuo e consiste in un prestito erogato da una banca contro la prestazione di una garanzia. Il caso tipico è il mutuo richiesto per l'acquisto di un immobile, sul quale viene iscritta un'ipoteca, ma vi sono anche altri tipi di mutuo, distinti in base alle finalità dell'erogazione. Il contratto di mutuo è disciplinato all’articolo 1813 e seguenti del codice civile. L’articolo 1813 rubricato “nozione” recita: “Il mutuo è il contratto con il quale una parte consegna all’altra una determinata quantità di danaro o di altre cose fungibili, e l’altra si obbliga a restituire altrettante cose della stessa specie e qualità”. Sebbene il mutuatario diventi proprietario del denaro che gli è stato dato in prestito, il mutuo è un contratto a titolo oneroso. Dopo essere entrato in possesso di una determinata somma di denaro per un determinato periodo di tempo, il richiedente dovrà fare fronte al pagamento delle rate di restituzione, alle quali verrà associato un costo, gli interessi, che saranno proporzionati alla consistenza del mutuo e alla sua durata. Il contratto di mutuo deve essere redatto in forma scritta, pena la nullità. Generalmente il mutuo ipotecario si configura come contratto unico, vale a dire un finanziamento in cui l'erogazione dell'intera somma ha luogo contestualmente alla stipula dell'atto di mutuo e, dunque, prima dell'iscrizione ipotecaria. Il mutuo rappresenta una forma di contratto particolarmente comoda e semplice, poiché non comporta la stipula di altri atti formali, ma avviene tutto in un unico passaggio. Nello specifico, la somma finanziata viene riversata dal richiedente all'istituto di credito a titolo di deposito, a garanzia dell'avvenuta regolare iscrizione dell'ipoteca. Pertanto, l’effettiva messa a disposizione della somma mutuata ha luogo come svincolo del deposito senza richiedere particolari formalità, piuttosto che come erogazione del mutuo, già avvenuta in sede di stipula. Affinché un contratto di mutuo possa esplicare la valenza di titolo esecutivo ex art. 474, comma 2 n. 3 c.p.c. in ordine all’obbligazione restitutoria di una somma di denaro mutuata, è necessario che abbia un contenuto descrittivo minimo idoneo a documentare in modo autosufficiente, senza il ricorso ad elementi estranei al testo dell’atto, non muniti di forma omologa, l’avvenuta erogazione della somma data a mutuo. Di conseguenza è escluso che possa costituire titolo esecutivo il contratto di mutuo in cui l’erogazione della somma sia condizionata all’adempimento di una serie di formalità da parte del mutuatario, di cui non venga fornita la prova nella forma dell’atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge. Ma veniamo adesso al perfezionamento del contratto di mutuo. Essendo un contratto reale, il contratto di mutuo si pertanto si perfeziona con la consegna del denaro nelle “mani” del mutuatario, che ne diviene il proprietario. La consegna idonea a perfezionare il contratto reale di mutuo non va intesa nei soli termini di materiale e fisica traditio del danaro (o di altre cose fungibili), rivelandosi, invero, sufficiente il conseguimento della sua disponibilità giuridica da parte del mutuatario, ricavabile anche dall’integrazione di quel contratto con il separato atto di quietanza a saldo (Cass., n. 17194/15; Cass. n. 8634/99). Ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali (Cass., n. 25632/17). In tema di valore probatorio della quietanza nei confronti della curatela fallimentare, dalla anteriorità, con atto di data certa della quietanza al fallimento, non può ricavarsi anche la certezza della effettività del pagamento quietanzato; giacché solo dalla certezza dell’avvenuto pagamento, mediante strumenti finanziari incontestabili può trarsi la prova del pagamento del prezzo pattuito nell’atto di autonomia privata (Cass. n. 14481/05; Cass. n. 11144/09). Con la consegna, insorge in capo al mutuatario l'obbligo di restituzione di quanto ricevuto e degli interessi (salvo diversamente pattuito tra le parti). L'obbligo di corresponsione degli interessi può essere previsto espressamente dalle parti oppure per relationem (il contratto può prevedere un rinvio ad elementi esterni allo stesso contratto che siano tuttavia individuabili e quantificabili in modo obiettivo). La quantificazione degli interessi è lasciata all'autonomia privata seppure con il limite degli interessi usurari che comporterebbero la nullità della relativa clausola e la decadenza dall'obbligo di corresponsione di qualsiasi interesse. Inoltre, “ai fini del perfezionamento del contratto di mutuo, avente natura reale ed efficacia obbligatoria, l’uscita del denaro dal patrimonio dell’istituto di credito mutuante, e l’acquisizione dello stesso al patrimonio del mutuatario, costituisce effettiva erogazione dei fondi, anche se parte delle somme sia versata dalla banca su un deposito cauzionale infruttifero, destinato ad essere svincolato in conseguenza dell’adempimento degli obblighi e delle condizioni contrattuali” (Trib. Palermo, sez. IV, 03/10/2019, n. 4303).
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'
Le SS.UU hanno ricordato che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, c.c.
Legittimità degli interessi legali nella responsabilità civile
In tema di responsabilità civile, il Giudice di primo grado, era stato chiamato a pronunciarsi in ordine ad un’opposizione a precetto nell’ambito del quale l’opposta aveva rilevato che, per determinare l'importo dovuto dal debitore a titolo d'interessi, occorreva avere riguardo al parametro di cui all'art. 1284, 4 comma, c.c., che individua la decorrenza della debenza degli stessi dalla proposizione della domanda giudiziale, mentre, per la quantificazione degli interessi, occorreva fare riferimento al saggio previsto dalla legislazione speciale per i ritardi nei pagamento sulle transazioni commerciali, trattandosi di credito di lavoro.
Rispetto alle suddette contestazioni, il Tribunale adito aveva disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Cassazione, ai fini della risoluzione della seguente questione di diritto “se l’art. 429, comma 3, c.p.c. - nella parte in cui stabilisce che alla condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro debbano aggiungersi «gli interessi nella misura legale», oltre che il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito - costituisca norma speciale rispetto all'art. 1284, comma 4, c.c., da ritenersi, dunque, inapplicabile in caso di crediti di lavoro, oppure se, al contrario, il citato art. 429 c.p.c. contenga un rinvio all'art. 1284 c.c. nella sua interezza, tale da includere anche il quarto comma e così, "gli interessi legali maggiorati" (o "super-interessi") a far data dalla domanda giudiziale».
Il giudice rimettente aveva inoltre posto la questione pregiudiziale avente ad oggetto “la legittimità dell'estensione del tasso d'interesse stabilito al quarto comma dell'art. 1284 c.c. anche alle obbligazioni extracontrattuali, avuto riguardo all’indennità risarcitoria per licenziamento illegittimo”.
Interessi dovuti nella misura legale e dal momento della proposizione della domanda
In ordine alla questione sottoposta all’attenzione delle Sezioni Unite, sopra rappresentata, la Corte, con sentenza n. 12974/2024, ha dichiarato l’inammissibilità del rinvio pregiudiziale proposto.
Nella specie, la Corte ha ripercorso i precedenti formatesi in seno alla stessa giurisprudenza di legittimità, secondo cui “ove il giudice disponga il pagamento degli «interessi legali» senza alcuna specificazione, deve intendersi che la misura degli interessi, decorrenti dopo la proposizione della domanda giudiziale, corrisponde al saggio previsto dall’art. 1284, comma 1, cod. civ. se manca nel titolo esecutivo giudiziale, anche sulla base di quanto risultante dalla sola motivazione, lo specifico accertamento della spettanza degli interessi, per il periodo successivo alla proposizione della domanda, secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
In ragione del sopracitato principio, pronunciato dalle Sezioni Unite con sentenza n. 12449/2024, il Giudice di legittimità ha affermato che “Alla luce di tale principio di diritto, che interpreta la portata del titolo esecutivo giudiziale, là dove, come nel caso di specie, si limiti a disporre il pagamento degli interessi senza alcuna specificazione, nel senso della spettanza degli interessi legali nella misura di cui al primo comma dell’art. 1284, la risoluzione della questione di diritto posta non ha rilievo ai fini della definizione del giudizio”, con la conseguenza che, come detto, la Corte, dopo aver chiarito la disciplina applicabile nel caso di specie, ha dichiarato l’inammissibilità del ricorso proposto.
La corte di Appello di Milano condanna Banco BPM per una clausola irregolare sul contratto di mutuo.
La banca condannata a togliere la clausola dai contratti ed a pubblicare la sentenza sul proprio sito internet e sul "Corriere della Sera".
Questa volta la condanna è stata esemplare. La banca aveva inserito in tutti i contratti di mutuo una clausola particolare a proprio vantaggio ed è stata condannata dalla corte di appello di Milano non soltanto a togliere questa clausola da tutti i suoi contratti ma anche a farlo sapere a tutti pubblicando una inserzione sul "Corriere della Sera" in modo tale che tutti sappiano che questa clausola non è permessa.
Ancora una volta un Tribunale conferma le nostre affermazioni. Questa volta si tratta di una clausola contrattuale relativa al cosiddetto "tasso flor". Il "tasso flor" è una condizione contrattuale che le banche inseriscono nel contratto di mutuo. Con questa condizione quando nel mutuo il tasso di interesse è variabile (collegato solitamente ad un indice Euribor), se il valore dell'indice scende il tasso di interesse potrà scendere solo fino al minimo del "tasso flor" indiato in contratto.
Per essere più chiari facciamo un esempio:
La clausola contrattuale è formulata generalmente in questo modo: "il tasso di interesse viene determinato in misura variabile e pari al valore dell'Euribor 3 mesi. Il tasso di interesse applicato non potrà comunque mai essere inferiore al 1,6%".
Questo significa che quando l'Euribor sale il tasso di interesse sale e la banca guadagna di più.
Quando l'Euribor scende il tasso di interesse scende ma fino al minimo del 1,6%.
Se l'Euribor arriva al 5% il tasso del mutuo salirà fino al 5%. Se l'Euribor scende al 0,5% il tasso di interesse del mutuo scenderà fino al 1,6%.
Questo consente alla banca sfruttare le salite dell'Euribor e determina quella che nel linguaggio tecnico si chiama "asimmetria contrattuale" in favore di una della due parti. In questo caso l'asimmetria è a vantaggio, guarda caso, della parte forte nel contratto, la banca, che può imporre una condizione a proprio esclusivo vantaggio.
La Corte di Appello di Milano ha chiarito tre punti corrispondenti alle eccezioni dell'attore:
- la clausola flor è una clausola vessatoria e come tale deve essere soggetta alla disciplina delle clausole vessatorie. Tale affermazione era già stata confermata dalla Corte di Giustizia Europea e si può rilevare anche dal codice del consumo;
- la clausola flor è una clausola vessatoria a maggior ragione quando manca una corrispondente clausola "Cap" (significa porre un tetto massimo anche all'aumento del tasso di interesse). In questo modo si afferma che il mutuatario/consumatore non accetterebbe mai un contratto, redatto da un professionista (la banca) banca, se fosse a se comprendesse quali sono le conseguenze, cosa significa e cosa comporta questa clausola;
- la clausola flor (almeno fino al novembre 2016) era scritta in modo poco chiaro, inserita nelle "Condizioni Generali" e non nel contratto principale e così risultava certamente ancora meno comprensibile dal consumatore.
Quindi: clausola vessatoria, non comprensibile dal consumatore e inserita in un allegato contrattuale e non nel contratto vero e proprio.
La Corte di Appello di Milano nella propria sentenza: "Inibisce a Banco BPM spa l'uso della clausola Flor descritta nella parte finale dell'art. 4 delle condizioni generali del Contratto di mutuo fondiario immobiliare ai consumatori".
Inoltre: "Ordina a Banco BPM spa di pubblicare, entro trenta giorni dal passaggio in giudicato della presente sentenza, il presente dispositivo sulla pagina iniziale del proprio sito internet e, per una volta, sul quotidiano a diffusione nazionale Corriere della Sera.
Dispone a carico di Banco BPM spa il pagamento di euro 1.032,00 per ogni giorno di eventuale ritardo nell'adempimento degli obblighi stabiliti dalla presente sentenza …"
E' molto importante il fatto che la Corte di Appello di Milano non ha voluto soltanto condannare la banca ed eliminare dal contratto questa condizione vessatoria nei confronti del mutuatario ma ha anche deciso di fare in modo che la notizia sia diffusa il più possibile per consentire di farla conoscere al maggior numero di persone possibile.
La conseguenza, molto importante, di questa sentenza consiste nel fatto che chi ha sottoscritto, anche con un'altra banca, un contratto con la clausola flor, potrà richiedere la nullità della clausola e la restituzione di tutti gli interessi pagati in più per effetto di questa clausola.
Ma come sapere se c'è questa clausola nel contratto e soprattutto quanto si è pagato in più e quanto si può recuperare per maggior interessi pagati. Certamente il consumatore non possiede le conoscenze tecnico/giuridiche necessarie per valutare il contratto e determinare l'importo esatto dei maggiori interessi pagati per effetto di questa irregolarità.
In questo caso la Cesynt Adavanced Soultions spa, società che opera da oltre 15 anni nel settore, è disponibile a realizzare una pre analisi gratuita per verificare se ci sono irregolarità nel contratto di mutuo e se ce ne sono indicare l'importo che si può recuperare. Successivamente, se il titolare del mutuo, desidera contestare l'irregolarità alla banca e chieder ela restituzione degli interessi pagati in più, la Cesynt potrà seguire e gestire tutto le attività di consulenza ed insieme agli avvocati con cui è convenzionata, chiedere ed ottenere il rimborso da parte della banca.
Per sapere se il tuo contratto di mutuo è irregolare clicca qui. La sentenza completa a questo link.
Armando Miele