Nuovo DDL in materia di intelligenza artificiale

Il nuovo testo contiene norme in materia di strategia nazionale, autorità nazionali, azioni di promozione, tutela del diritto di autore e sanzioni penali
Con comunicato stampa n. 78 del 23 aprile 2024, il Consiglio dei Ministri ha reso noto di aver approvato un disegno di legge per l’introduzione di disposizioni e la delega al Governo in materia di intelligenza artificiale.
Di cosa si occupa il DDL in materia di intelligenza artificiale Il disegno di legge si propone di introdurre dei criteri regolatori volti a riequilibrare “il rapporto tra le opportunità che offrono le nuove tecnologie e i rischi legati al loro uso improprio, al loro sottoutilizzo o al loro impiego dannoso”. Il disegno di legge introduce altresì disposizioni idonee a promuovere l’utilizzo delle nuove tecnologie, viste le potenziali ripercussioni delle stesse sul miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e della coesione sociale, nonché di inserire regole capaci di offrire soluzioni per la gestione del relativo rischio. In quest’ottica, ha spiegato il Governo nel suddetto Comunicato stampa, il disegno di legge non si sovrapporrà al Regolamento europeo sull’intelligenza artificiale (approvato lo scorso 13 marzo dal Parlamento Europeo), bensì ne accompagnerà il quadro regolatorio in quegli spazi propri del diritto interno.
Quali sono gli ambiti d’intervento del DDL Il disegno di legge ha ad oggetto cinque ambiti d’intervento: la strategia nazionale, le autorità nazionali, le azioni di promozione, la tutela del diritto di autore, le sanzioni penali. È inoltre prevista una delega al governo per adeguare l’ordinamento nazionale al Regolamento UE in materie come “l’alfabetizzazione dei cittadini in materia di IA (sia nei percorsi scolastici che in quelli universitari) e la formazione da parte degli ordini professionali per professionisti e operatori”. La delega, infine, riguarda anche la materia penale al fine di adeguare l’apparato normativo e sanzionatorio all’uso illecito dei sistemi di IA. L’intelligenza artificiale nei settori produttivi Il DDL stabilisce che “il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale debba basarsi sul rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà dell’ordinamento italiano ed europeo oltre che sui principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, valorizzazione anche economica del dato, protezione dei dati personali, riservatezza, robustezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità”. È inoltre imposto il rispetto della cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale. Il Governo ha altresì previsto che l’uso dell’I.A. non deve comportare pregiudizio per la vita democratica del Paese e delle istituzioni. Nella medesima direzione, il DDL ha stabilito che “L’utilizzo dei sistemi di IA nei mezzi di comunicazione deve avvenire senza pregiudizio ai principi di libertà e pluralismo alla libertà di espressione e del diritto all’obiettività, completezza, imparzialità e lealtà dell’informazione”. Lo Stato promuove l’IA nei settori produttivi al fine di migliorare la produttività e avviare nuove attività economiche per il benessere sociale, nel rispetto principio generale della concorrenza nel mercato, dell’utilizzo e della disponibilità di dati ad alta qualità.
Di seguito si riporta una sintetica descrizione di alcuni degli ambiti d’intervento di cui si occupa il DDL in esame.
Disposizioni in materia di sanità e disabilità Di particolare rilievo è l’intervento del DDL in ambito sanitario e disabilità rispetto al quale viene anzitutto garantito alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale senza forme di discriminazione nei loro riguardi. In tale settore, il disegno di legge stabilisce infatti che l’intelligenza artificiale non può in alcun modo “selezionare con criteri discriminatori condizionando e restringendo l’accesso alle prestazioni sanitarie”. Il Governo si occupa pertanto di promuovere la diffusione dei sistemi di IA finalizzati “all’inclusione, le condizioni di vita e l’accessibilità delle persone con disabilità”. Di particolare rilievo è la previsione secondo cui la spettanza della decisione alla professione medica deve sempre rimanere impregiudicata.
Disposizioni in materia di lavoro Il Governo stabilisce che in materia di lavoro si “applica il principio antropocentrico all’utilizzo dell’IA nel mondo del lavoro, chiarendo che l’intelligenza artificiale può essere impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psico-fisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea”. Anche in tale ambito viene ribadito il principio di equità e non discriminazione, dal momento che l’applicazione dei sistemi di intelligenza artificiale per l’organizzazione o la gestione del rapporto di lavoro non può in nessun caso produrre effetti discriminatori. Per le professioni di natura intellettuale il DDL stabilisce che “il pensiero critico umano debba sempre risultare prevalente rispetto all’uso degli strumenti di intelligenza artificiale” i quali possono pertanto avere solo valore di supporto rispetto all’attività professionale.
Disposizioni in materia di attività giudiziaria Nell’ambito dell’amministrazione della giustizia è consentito l’utilizzo dell’IA esclusivamente per finalità di tipo strumentale e di supporto, vale a dire “per l’organizzazione e la semplificazione del lavoro giudiziario nonché per la ricerca giurisprudenziale e dottrinale anche finalizzata all’individuazione di orientamenti interpretativi”. In tal senso, dunque, è sempre “riservata al magistrato la decisione sull’interpretazione della legge, la valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione di ogni provvedimento inclusa la sentenza”.