DISOCCUPAZIONE NASPI: COS'È E A CHI SPETTA

La NASPI è un'indennità mensile di disoccupazione spettante ai lavoratori dipendenti che perdono involontariamente il lavoro, a chi subisce un licenziamento, a chi scade il contratto a tempo determinato, a coloro i quali presentano dimissioni per giusta causa ed alle neo mamme che si dimettono nel primo anno di vita del bambino. Essa viene erogata su domanda dell’interessato. La NASPI, che ha sostituito le precedenti prestazioni di disoccupazione AspI e MiniASpI, è stata introdotta dall'art. 1, decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22. Tale indennità può essere richiesta qualora il rapporto di lavoro subordinato sia cessato involontariamente e si abbiano almeno 13 settimane di contributi contro la disoccupazione nei 4 anni precedenti la cessazione. Oltre ai dipendenti privati, a tempo determinato o indeterminato, l'indennità in questione spetta anche ai seguenti soggetti:
- i dipendenti pubblici assunti a tempo determinato;
- gli apprendisti;
- i soci lavoratori di cooperativa con un rapporto di lavoro subordinato;
- il personale artistico con contratto di lavoro subordinato. Non possono, invece, godere della NASPI:
- gli operai agricoli;
- i dipendenti pubblici a tempo indeterminato;
- i lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale;
- i lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la NASPI;
- i lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato. Inoltre, la NASPI non spetta a coloro che presentano dimissioni volontarie, dal momento che la perdita del rapporto di lavoro, come già specificato, non è involontaria; dunque, chi lascia liberamente il posto di lavoro non ha diritto all’indennità di disoccupazione. Tuttavia, si ha diritto alla Naspi in caso di dimissioni per giusta causa, le quali si verificano nel caso in cui il lavoratore recedere con effetto immediato dal rapporto di lavoro a causa di un comportamento gravemente inadempiente del datore di lavoro che non gli permette la prosecuzione, nemmeno provvisoria, del rapporto di lavoro. I comportamenti del datore di lavoro che possono giustificare le dimissioni per giusta causa sono i seguenti:
- mobbing;
- omesso pagamento della retribuzione;
- modificazioni che peggiorano le mansioni di lavoro;
- modificazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione di azienda o di un ramo di essa;
- trasferimento in un’altra sede di lavoro in assenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive richieste dalla legge.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'