Sinistro stradale: se la dinamica è incerta i conducenti sono corresponsabili

Con l’ordinanza n. 13727 del 2 maggio 2022, la Corte di Cassazione ha stabilito che in caso di incertezza del punto d’urto e della dinamica di un sinistro stradale, ai due conducenti coinvolti è imputata pari responsabilità. Nella vicenda in esame, Tizio e Caia convenivano in giudizio Sempronio, Mevio e la società assicurativa Alfa al fine di sentirli condannare al risarcimento di tutti i danni subiti in conseguenza dell’incidente verificatosi a causa dello scontro fra il motociclo condotto da Tizio e l’autovettura condotta da Mevio, di proprietà di Sempronio ed assicurata dalla società Alfa. Il Tribunale dichiarava la pari responsabilità dei due conducenti nella causazione del sinistro e condannava i convenuti al risarcimento dei danni in favore del motociclista per la somma di 129.978,50 euro. Successivamente i giudici di secondo grado condannavano i convenuti al pagamento delle ulteriori somme di 11.840,50 euro e di 30.000,00 euro. Secondo i giudici del gravame: • il primo giudice aveva correttamente attribuito rilevanza alle risultanze del rapporto della polizia municipale laddove emergeva l’incertezza del punto d’urto e la dinamica precisa del sinistro, con conseguente correttezza del giudizio di pari responsabilità dei conducenti ai sensi dell’art. 2054 c.c., comma 2; • nella relazione si dava atto che la collisione era avvenuta tra lo spigolo anteriore destro del veicolo e la parte anteriore destra del motociclo; • dunque, era dato desumere che la manovra di svolta a sinistra da parte del motociclista fosse già iniziata, visto che gli esiti d’urto risultavano compatibili solo con la posizione obliqua del motociclo; • a tal riguardo, se il motociclista fosse stato fermo in attesa di svoltare a sinistra e fosse stato investito dall’autovettura, che stava invadendo la sua corsia di marcia, l’urto avrebbe dovuto interessare la parte sinistra o la parte frontale del motociclo, piuttosto che quella destra (…) oppure qualora l’invasione in contromano fosse stata già in fase avanzata, e cioè qualora l’autovettura si fosse trovata già interamente nella corsia opposta, l’urto avrebbe dovuto interessare la parte sinistra dell’autovettura stessa, e non quella destra; • stante l’impossibilità di ricostruire il sinistro con sufficiente certezza, restava in ogni caso accertato che il motociclista non avesse fornito prova di mancanza di sua responsabilità; • non vi era prova del danno patrimoniale da perdita della capacità lavorativa lamentato da Tizio; • andava, invece, accolta la pretesa avente ad oggetto il “danno patrimoniale futuro per spese di cura e assistenza”. Poiché la vicenda approdava in Cassazione, quest’ultima, dando torto ai ricorrenti, precisava che “In tema di sinistri derivanti dalla circolazione stradale, l’apprezzamento del giudice di merito relativo alla ricostruzione della dinamica dell’incidente, all’accertamento della condotta dei conducenti dei veicoli, alla sussistenza o meno della colpa dei soggetti coinvolti e alla loro eventuale graduazione, al pari dell’accertamento dell’esistenza o dell’esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l’evento dannoso, si concreta in un giudizio di mero fatto, e ciò anche per quanto concerne il punto specifico se il conducente di uno dei veicoli abbia fornito la prova liberatoria di cui all’art. 2054 c.c.”. Dunque, “Ove, in base allo acquisito materiale probatorio, sia esclusa da quel giudice la possibilità della esatta ricostruzione dell’incidente, esattamente è imputata pari responsabilità ai conducenti coinvolti nell’accadimento ed applicato il principio sussidiario della corresponsabilità dettato dal secondo comma dell’art. 2054 c.c.”.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'