Posts tagged with “impugnazione”

Impugnazione nel processo tributario: decorrenza del termine breve

decorrenza-termine-breve-per-impugnazione-nel-processo-tributario.jpg

Da quando decorre il termine breve per l’impugnazione nel processo tributario? A tale interrogativo ha fornito risposta la Suprema Corte con l’ordinanza n. 2303 del 25 gennaio 2023. Nella vicenda in esame, la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso di Tizio avverso un avviso di intimazione e la Commissione Tributaria Regionale dichiarava il ricorso dell'Agenzia delle entrate - Riscossione inammissibile stabilendo che dalla documentazione risultava che la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale depositata in data 28 giugno 2018 veniva notificata ad Agenzia delle entrate - Riscossione, a mezzo ufficiale giudiziario, in data 3 settembre 2018. L'atto di appello risultava notificato a mezzo PEC il giorno 24 gennaio 2019 e, dunque, oltre il termine previsto dall'art. 51 del d.lgs. n. 546 del 1992. A questo punto, l'Agenzia delle entrate - Riscossione si rivolgeva alla Corte di Cassazione lamentando la violazione e la falsa applicazione degli artt. 11, 12, 16, 38 e 51 del d.lgs. n. 546 del 1992, e 285 e 170 c.p.c., in ordine all'art. 360, comma 4, c.p.c., per l'erronea individuazione del termine decadenziale per la proposizione dell'appello, e, in particolare, per aver ritenuto idonea a far decorrere il termine per l'impugnazione la notifica della sentenza effettuata presso la parte personalmente, cioè presso la sede legale di Agenzia delle entrate - Riscossione, anziché al domicilio eletto presso il procuratore costituito e, di conseguenza, per aver ritenuto l'appello inammissibile per tardività del gravame. Nel ritenere la doglianza infondata, gli Ermellini precisavano che “In tema di notifica diretta all'ente territoriale, la notifica della sentenza di primo grado, effettuata dal contribuente direttamente all'ente locale tramite il servizio postale, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, non presso la sede principale indicata negli atti difensivi, ma presso altro ufficio comunale diversamente ubicato, che abbia emesso (o non abbia adottato) l'atto oggetto del contenzioso, è valida e, quindi, idonea a far decorrere il termine di sessanta giorni per impugnare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 38, comma 2, e 51, comma 2, del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992”. In virtù di ciò, il Tribunale Supremo rigettava il ricorso.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'


IL TERMINE PER L’IMPUGNAZIONE DELLA DELIBERA CONDOMINIALE È INDEROGABILE

il-termine-per-impugnare-la-delibera-condominiale-e-inderogabile.jpg

La Corte di Cassazione, con l'ordinanza n. 19714/2020, si è pronunciata sulla nullità della clausola del regolamento di condominio che fissa un termine di decadenza di quindici giorni per chiedere all'autorità giudiziaria l'annullamento delle delibere dell'assemblea. Nel caso in esame, la Corte d'Appello di Milano, confermava la sentenza resa dal Tribunale di Milano, precisando che l'attore ed appellante fosse decaduto dal diritto di impugnazione ex articolo 1137 c.c. della deliberazione assembleare del Condominio approvata il 18 novembre 2014, poiché la citazione notificata il 15 dicembre 2014 non aveva rispettato il termine di decadenza di quindici giorni stabilito dall'articolo 25 lettera D del vigente regolamento condominiale contrattuale. Secondo la Corte d’Appello, la decadenza di cui all’art. 1137 c.c. non era comunque sottratta alla disponibilità delle parti. La questione approdava in Cassazione, che, nell'accogliere i motivi dell'impugnazione, stabiliva che: • secondo consolidato orientamento di questa Corte, che la sentenza impugnata ha ignorato, il regolamento di condominio, anche se contrattuale, vale a dire approvato da tutti i condomini, oltre a non poter derogare alle disposizioni richiamate dall'articolo 1138 c.c., comma 4, non può altresì menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni; • l'art. 1138 c.c. u.c., disposizione che regola la materia di causa contiene, invero, due diverse norme. La prima, generica, esclude che i regolamenti condominiali possano menomare i diritti spettanti a ciascun condomino in base agli atti di acquisto o alle convenzioni, mentre la seconda norma, specifica, dichiara inderogabili le disposizioni del codice riguardanti l'impossibilita di sottrarsi all'onere delle spese, l'indivisibilità delle cose comuni, il potere della maggioranza qualificata di disporre innovazioni, la nomina, la revoca ed i poteri dell'amministratore, la posizione dei condomini dissenzienti rispetto alle liti, la validità e l'efficacia delle assemblee, l'impugnazione delle relative delibere. Dunque, per gli Ermellini: “È nulla la clausola del regolamento di condominio che stabilisce un termine di decadenza di quindici giorni per chiedere all'autorità giudiziaria l'annullamento delle delibere dell'assemblea, visto che l'articolo 1138 c.c., u.c., vieta che con regolamento condominiale siano modificate le disposizioni relative alle impugnazioni delle deliberazioni condominiali di cui all'articolo 1137 c.c.”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'