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Gazzetta ufficiale: Pubblicato il “Decreto controlli” che introduce il tecnico manutentore qualificato.

fonte immagine:https://www.rovatti.it/market-area/servizi/1131/impianti-antincendio

Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 230 del 25 settembre 2021 il Decreto del Ministero dell’Interno 1 settembre 2021 recante “Criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’articolo 46, comma 3, lettera a) , punto 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

In base all’art. 3 del Decreto CONTROLLI (DM 1° settembre 2021) gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti, le attrezzature e gli altri sistemi di sicurezza antincendio vanno eseguiti e registrati secondo la regola dell’arte, in accordo alle norme tecniche applicabili emanate dagli organismi di normazione nazionali o internazionali e delle istruzioni fornite dal fabbricante e dall’installatore, secondo i criteri indicati nell’Allegato I al decreto. In base al Decreto, l’applicazione della normazione tecnica volontaria, come le norme ISO, IEC, EN, CEI, UNI, conferisce presunzione di conformità, ma rimane volontaria e non obbligatoria, a meno che non sia resa cogente da altre disposizioni. Gli interventi di manutenzione possono essere attuati, indica il Decreto CONTROLLI, anche attraverso il modello di organizzazione e gestione di cui all’articolo 30 del Testo Unico di Sicurezza.

In base all’art. 4 gli interventi di manutenzione e i controlli sugli impianti e le attrezzature e le altre misure di sicurezza antincendio vanno eseguiti da tecnici manutentori qualificati. La qualifica, valida su tutto il territorio nazionale, si acquisisce al termine di un percorso indicato nell’Allegato II del Decreto. Per ogni sistema antincendio, l’Allegato indica i contenuti del corso teorico e della formazione pratica e la durata dei corsi in ore. L’Allegato stabilisce inoltre le conoscenze che il tecnico manutentore qualificato deve acquisire, ma anche le abilità e le competenze per intervenire sugli impianti, ripararli, valutare la presenza di rischi e compilare la documentazione da consegnare al datore di lavoro. Il tecnico manutentore qualificato deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, tenuti ad avvalersi di docenti in possesso dei requisiti di cui al punto 2 dell’Allegato II con i contenuti minimi indicati nel punto 3, sempre, dell’Allegato II. Al termine del percorso di formazione, il tecnico sarà sottoposto alla valutazione dei requisiti in accordo a quanto indicato nel punto 4 dell’Allegato II.

Il decreto “Contolli” entrerà in vigore il 25 settembre 2022, cioè un anno dopo la sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. I soggetti che, alla data di entrata in vigore del decreto, svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni, sono esonerati dalla frequenza del corso e possono chiedere di essere sottoposti direttamente al percorso di valutazione. Tutti gli aspetti riguardanti le modalità di qualificazione. verranno chiariti in una Circolare interpretativa, la cui redazione sarà frutto di un lavoro congiunto tra il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e i principali stakeholder del comparto prevenzione incendi Italiano. Sarà compito del Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilasciare l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di valutazione positiva dei risultati dell’apprendimento.

Il tecnico manutentore qualificato,inoltre, nel corso della sua attività, deve mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio


Approvazione della modalita' di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza.

fonte immagine:https://www.lavoripubblici.it/news/2020/01/ENTI-LOCALI/23062/Enti-Locali-in-Gazzetta-le-modalit-per-l-assegnazione-del-contributo-per-la-progettazione-definitiva-ed-esecutiva

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 4 del 7 gennaio 2020 il Decreto Ministero dell'Interno 31 dicembre 2019 recante "Approvazione della modalità di certificazione per l'assegnazione, nell'anno 2020, del contributo agli enti locali per la copertura della spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza".

Il testo della Gazzetta dispone testualmente: "Al fine di favorire gli investimenti, sono assegnati agli enti locali, per spesa di progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio comunale, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade, contributi soggetti a rendicontazione nel limite di 85 milioni di euro per l'anno 2020, di 128 milioni di euro per l'anno 2021, di 170 milioni di euro per l'anno 2022 e di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2034.";"Gli enti locali comunicano le richieste di contributo al Ministero dell'interno, entro il termine perentorio del 15 gennaio dell'esercizio di riferimento del contributo. La richiesta deve contenere: a) le informazioni riferite al livello progettuale per il quale si chiede il contributo e il codice unico di progetto (CUP) valido dell'opera che si intende realizzare; b) le informazioni necessarie per permettere il monitoraggio complessivo degli interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio degli enti locali, nonche' per investimenti di messa in sicurezza di strade. Ciascun ente locale puo' inviare fino ad un massimo di tre richieste di contributo per la stessa annualita' e la progettazione deve riferirsi, nell'ambito della pianificazione degli enti locali, a un intervento compreso negli strumenti programmatori del medesimo ente locale o in altro strumento di programmazione."

Gli interventi, per i quali è possibile richiedere il contributo per la copertura delle spese di progettazione definitiva ed esecutiva, sono, quindi: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico; messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole, degli edifici pubblici e del patrimonio dell'ente; messa in sicurezza di strade.

La compilazione della certificazione, da trasmettere entro le ore 24:00 del 15 gennaio 2020, a pena di decadenza, non presenta particolari complessità. Sul sito internet della Finanza Locale, nella richiamata area riservata del Sistema Certificazioni Enti Locali ("AREA CERTIFICATI - TBEL, altri certificati") alla quale, per altri adempimenti, gli enti locali già accedono attraverso una utenza loro assegnata (unica per ciascun ente utilizzata, principalmente, dall’Ufficio Ragioneria), è stata aggiunta una sezione dedicata alla gestione applicativa della certificazione in argomento. La richiesta di contributo, munita della sottoscrizione, mediante apposizione di firma digitale, del rappresentante legale e del responsabile del servizio finanziario, trasmessa con modalità e termini diversi, non sarà ritenuta valida. L'eventuale invio di documentazione aggiuntiva che pregiudica la certezza del dato riportato nel modello già trasmesso telematicamente, comporta la non validità dello stesso ai fini del corretto adempimento comunicativo. È facoltà degli enti, che avessero necessità di rettificare i dati già trasmessi, inviare, sempre telematicamente, una nuova certificazione, comunque entro il termine delle ore 24.00 del 15 gennaio 2020, previo annullamento della precedente certificazione che perderà la sua validità ai fini del concorso erariale.