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La Cassazione fa il punto sul furto aggravato (art. 625 n. 2 c.p.)

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In tema di furto, quando la circostanza aggravante di cui all’art. 625 n. 2 c.p. deve ritenersi esclusa? A tale interrogativo ha fornito risposta la Suprema Corte con la sentenza n. 29629/2023. Nella vicenda in esame, i giudici di merito confermavano la sentenza emessa dal Tribunale, con cui Tizio era stato condannato a pena di giustizia per il delitto di furto aggravato, ai sensi degli artt. 624, 625 n. 2 c.p. Tizio, a mezzo del suo difensore, si rivolgeva alla Suprema Corte lamentando la violazione di legge, in riferimento all'art. 625 n. 2 c.p., nonché il vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e) c.p.c., dal momento che la sentenza impugnata, applicando erroneamente i principi della giurisprudenza di legittimità, aveva ritenuto sussistente la circostanza aggravante della violenza sulle cose, pur avendo l'imputato sottratto il cassetto del registratore di cassa semplicemente staccandolo da un connettore e, dunque, avendo percorso circa 140 metri dal luogo ove si era verificata la sottrazione, quindi ad impossessamento avvenuto, raggiungendo un luogo ben distante dal ristorante, dove aveva tentato di aprire il cassetto con un cacciavite, con conseguente impossibilità di ravvisare la circostanza aggravante in esame. Gli Ermellini davano torto a Tizio precisando che “La circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 2 cod. pen. deve essere esclusa allorché la violenza venga esercitata sulla cosa dopo che il delitto sia stato commesso, in un contesto di tempo e di luogo nettamente distinto dall'impossessamento della refurtiva”. Secondo i giudici di legittimità, nel caso in esame, ciò non si era verificato. Le sentenze di merito avevano chiarito che il cassetto del registratore di cassa era stato irrimediabilmente danneggiato, con una condotta che si era collocata senza alcuna cesura cronologica rispetto all'impossessamento. Tra l’altro, evidentemente, l'oggetto di cui l'autore del furto intendeva appropriarsi era il contenuto del cassetto e non il cassetto in sé, per cui l'esercizio della violenza sulla res - il cui impossessamento segna il momento consumativo del reato - era funzionale al definitivo perfezionamento dell'apprensione del denaro contenuto nel cassetto del registratore di cassa sottratto. Pertanto, il Tribunale Supremo dichiarava inammissibile il ricorso.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'