Sinistro stradale e frazionamento del danno

È possibile il frazionamento del danno qualora, in occasione di un sinistro stradale, il danneggiato promuova due procedimenti distinti per ottenere il risarcimento dei danni alle cose e alla persona, che conseguono allo stesso incidente? A tale interrogativo ha fornito risposta la Suprema Corte con l’ordinanza n. 2278/2023. Mevio, motociclista, citava in giudizio il comune Alfa per ottenere il risarcimento dei danni dallo stesso patiti a causa di un avvallamento del manto stradale non segnalato. L’attore asseriva di aver precedentemente promosso un separato giudizio per i danni conseguiti al motociclo, precisando che detto giudizio si era concluso con una sentenza di condanna nei confronti dell’ente. La domanda di Mevio veniva rigettata dal Tribunale, poiché ritenuta improponibile per l’illegittimo frazionamento del credito. I giudici del gravame confermavano la sentenza del giudice di prime cure; secondo la Corte distrettuale, la scelta di agire separatamente per il danno al mezzo e per il danno alla persona non era stata determinata dall’effettiva incertezza sul consolidamento degli esiti negativi del sinistro sulla salute di Mevio e detta scelta del danneggiato avrebbe determinato un abuso dello strumento processuale. A questo punto, Mevio si rivolgeva alla Corte di Cassazione, la quale dava torto al ricorrente. Secondo il Tribunale Supremo, le domande concernenti diversi e distinti diritti di credito, sebbene relativi ad uno stesso rapporto, possono essere proposte in separati processi, soltanto nel caso in cui risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata. Pertanto, pur non essendo completamente precluso al danneggiato, in astratto, di agire separatamente per due diversi danni che derivano dallo stesso fatto illecito, ciò può avvenire esclusivamente in presenza dell'effettiva dimostrazione, da parte dell'attore, della sussistenza di un interesse obiettivo al frazionamento. Detto interesse non può consistere in una scelta soggettiva dettata da criteri di mera opportunità e neanche dalla prospettata maggiore speditezza del procedimento davanti ad uno piuttosto che ad un altro dei Giudici aditi.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'