Calcio, Superlega, UEFA e FIFA: sentenza storica della CGUE

Calcio, Superlega, UEFA e FIFA: sentenza storica della CGUE CGUE: le norme adottate dalla UEFA e dalla FIFA, che impongono la loro previa autorizzazione per le competizioni calcistiche interclub, violano il principio della libera concorrenza ed il diritto dell’unione europea
I protagonisti della vicenda: UEFA, FIFA E Superlega Il caso sottoposto all’attenzione della CGUE vede fronteggiarsi da una parte la UEFA e la FIFA e, dall’altra parte la Superlega. Prima di passare all’esame della questione di diritto sottoposta alla Corte europea vediamo brevemente chi sono i suddetti soggetti. La Fédération internationale de football Association (FIFA) e l'Unione delle associazioni calcistiche europee (UEFA) sono associazioni di diritto privato, che perseguono principalmente l’obiettivo di promuovere e definire il quadro per il calcio a sia livello internazionale che europeo. Nel regolamento adottato della FIFA si legge, per quanto qui interessa, che la stessa ha competenza ad autorizzare e a stabilire i requisiti per l’organizzazione di incontri o competizioni tra squadre appartenenti a diverse federazioni calcistiche nazionali, membri della FIFA. È inoltre previsto all’art. 6 che tutte le partite internazionali devono, a seconda dei casi, essere autorizzate dalla FIFA. Medesima autorizzazione è prevista nei casi di partita internazionale, così come disciplinato agli artt. da 7 a 11 del regolamento. Nello statuto della UEFA è previsto invece che la stessa ha la giurisdizione esclusiva ad organizzare o abolire le competizioni internazionali in Europa alle quali partecipano le Federazioni affiliate e/o i loro club. È altresì previsto che gli incontri, le competizioni o i tornei internazionali che non sono organizzati dalla UEFA, ma si svolgono sul territorio della UEFA, richiedono la previa approvazione della FIFA e/o della UEFA e/o delle relative Associazioni affiliate in conformità con i Regolamenti FIFA. L'ESLC è una società di diritto privato che è stata costituita su iniziativa di un gruppo di società calcistiche professionistiche, che persegue l’obiettivo di realizzare un nuovo progetto di competizione internazionale di calcio professionistico denominato «Super League». Anche la A22 Sports Management SL è una società di diritto privato che è stata costituita per fornire servizi legati alla creazione e alla gestione di competizioni di calcio professionistico, più specificamente del progetto Super League.
La questione posta all’attenzione della CGUE La questione giunta all’esame della Corte europea si è essenzialmente sostanziata nell’interrogativo, posto in sede di rinvio pregiudiziale, se costituisca o meno abuso di posizione dominante, nonché violazione del concorrenza e del diritto europeo in generale, l’attuazione di norme, da parte di federazioni responsabili del calcio a livello mondiale ed europeo (che esercitano anche diverse attività economiche relative all'organizzazione delle competizioni), che si sostanziano nel subordinare alla previa approvazione delle federazioni stesse l'organizzazione, sul territorio dell'Unione europea, di una nuova competizione calcistica interclub. Quanto sopra, anche considerando che l'inosservanza di tali norme è passibile di essere sanzionata dalle suddette federazioni; tra le sanzioni sono annoverate, in particolare, l'esclusione delle società calcistiche professionistiche inadempienti da tutte le competizioni organizzate dalla FIFA e dall'UEFA e il divieto di partecipazione dei giocatori a competizioni interclub, nonché il divieto di partecipazione agli incontri tra squadre rappresentative delle federazioni calcistiche nazionali.
CGUE: contrarietà al diritto europeo, abuso di posizione dominante e violazione della concorrenza La Corte europea (con sentenza 21 dicembre 2023, C-333/21), dopo aver ripercorso i fatti storici e le argomentazioni formulate dalle parti in causa, è passata all’esame della normativa applicabile e della giurisprudenza di derivazione europea formatasi sul punto. A tal proposito la CGUE ha affermato che, nel caso di specie, la FIFA e l'UEFA esercitano entrambe un'attività economica consistente nell'organizzazione e nella commercializzazione di competizioni calcistiche internazionali e nello sfruttamento dei diversi diritti relativi a tali competizioni ed in tale veste, considerato il regime normativo e autorizzativo dalle stesse imposto, “entrambi detengono (…) una posizione dominante, o addirittura un monopolio, sul mercato rilevante”. Per quanto invece attiene alla ritenuta lesione della concorrenza sul piano europeo, la Corte ha constatato che “in mancanza di un quadro che preveda criteri sostanziali e norme procedurali dettagliate idonee a garantirne la trasparenza, l'oggettività, la precisione, la non discriminatorietà e la proporzionalità, (…) norme in materia di previa approvazione, partecipazione e sanzioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale rivelano, per la loro stessa natura, un grado sufficiente di danno alla concorrenza e hanno quindi per oggetto di impedirlo. Rientrano quindi nell'ambito di applicazione del divieto previsto dall'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, senza che sia necessario esaminarne gli effetti reali o potenziali”. In questo senso, ritiene la Corte che il “regime di sfruttamento esclusivo di tutti i diritti derivanti dalle competizioni calcistiche interclub professionistiche organizzate dalla FIFA e dall'UEFA (…) possono essere considerate come aventi come «oggetto» quello di impedire o restringere la concorrenza sui diversi mercati interessati ai sensi dell'articolo 101, paragrafo 1, TFUE, e come costituenti un «abuso» di posizione dominante ai sensi dell'articolo 102 TFUE (..). Ciò è tanto più vero quando tali norme sono combinate con norme sulla previa autorizzazione, sulla partecipazione e sulle sanzioni, come quelle oggetto delle questioni precedenti”. Pertanto la CGUE ha ritenuto che UEFA e FIFA abbiamo, con il loro comportamento anticoncorrenziale ed abusivo, violato il diritto europeo.
La decisione della Corte La CGUE ha concluso il proprio approfondito esame, fornendo, con la sopracitata sentenza, la propria interpretazione degli artt. 102, 101 e 56 del TFUE ed affermando, in particolare, che l'organizzazione di competizioni calcistiche interclub e lo sfruttamento dei diritti mediatici devono essere qualificati come attività di tipo economico e, come tali, devono rispettare le regole poste dal diritto europeo sulla concorrenza, sulla libertà di circolazione e sul divieto di abuso di posizione dominante. Per effetto di tali obblighi, la Corte ha dunque ritenuto che le norme adottate dalla FIFA e dalla UEFA in tema di approvazione preventiva, controllo e poteri sanzionatori, debbano essere considerate illegittime.