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Le modifiche apportate al DPR n. 380/2001 dal Decreto Semplificazioni.

fonte immagine:https://www.arredamento.it/abusivismo-edilizio.asp

Il superbonus ha riacceso i riflettori sulla conformità edilizio-urbanistica, la possibilità di sanare eventuali abusi edilizi che potrebbero pregiudicare la fruizione della detrazione fiscale del 110% è tornata un argomento di interesse per proprietari di immobili e tecnici professionisti. Innanzitutto bisogna chiarire subito le differenze tra condono edilizio e sanatoria edilizia. Mentre con il primo è stato possibile ottenere la regolarità di immobili edificati in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia a seguito di leggi speciali di durata definita (Legge n. 47/1985; Legge n. 724/1994; Legge n. 326/2003), il secondo, più propriamente definito accertamento di conformità, si riferisce ad intervento non autorizzato ma di cui si assume la conformità con la normativa urbanistica ed edilizia tanto all’epoca della violazione quanto al momento dell’istanza (c.d. doppia conformità).

Con la pubblicazione della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (c.d. Decreto Semplificazioni) sono state apportate parecchie modifiche al DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia). Tra queste, in riferimento all'argomento abusi edilizi, è necessario evidenziare:

• l'inserimento del comma 1-bis all'art. 9-bis che riguarda la documentazione amministrativa e lo stato legittimo degli immobili: "Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia disponibile copia";

• l'inserimento del nuovo art. 34-bis sulle tolleranze costruttive:"1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero scioglimento della comunione, di diritti reali";

• la sostituzione dell'art. 41 sulla demolizione delle opere abusive:"1. In caso di mancato avvio delle procedure di demolizione entro il termine di centottanta giorni dall’accertamento dell’abuso, la competenza è trasferita all’ufficio del prefetto che provvede alla demolizione avvalendosi degli uffici del comune nel cui territorio ricade l’abuso edilizio da demolire, per ogni esigenza tecnico-progettuale. Per la materiale esecuzione dell’intervento, il prefetto può avvalersi del concorso del Genio militare, previa intesa con le competenti autorità militari e ferme restando le prioritarie esigenze istituzionali delle Forze armate.2. Entro il termine di cui al comma 1, i responsabili del comune hanno l’obbligo di trasferire all’ufficio del prefetto tutte le informazioni relative agli abusi edilizi per provvedere alla loro demolizione".


Approvata la Legge di conversione del DL semplificazioni

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In vigore dal 15 settembre la legge 11 settembre 2020, n. 120 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”

Sul supplemento ordinario n. 33/L alla Gazzetta ufficiale n, 228 del 14 settembre 2020 è stata pubblicata la legge 11 settembre 2020, n. 120, di conversione del DL Semplificazioni. Il testo è passato senza ulteriori modifiche.

Le disposizioni del provvedimento, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, prevedo alcune modifiche al D.P.R. 380/2001 (T.U. edilizia) e procedure semplificate per l’affidamento degli incarichi di progettazione e dei lavori.

Nello specifico, fino al 31 dicembre 2021, negli appalti di servizi e forniture, compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, è consentito l’affidamento diretto fino a 75mila euro. Al di sopra di questo importo, e fino alle soglie comunitarie (214mila euro per i servizi affidati dagli enti locali e 139mila euro per i servizi affidati dalle amministrazioni centrali), si utilizza la procedura negoziata con invito ad almeno 5 operatori economici. Per gli appalti di lavori, inoltre, è consentito l’utilizzo dell’affidamento diretto per importi al di sotto dei 150mila euro, fino a dicembre 2021.

Per accelerare la realizzazione di grandi opere infrastrutturali e di architettura di particolare interesse pubblico e rilevanza sociale, aventi impatto sull'ambiente, sulle città o sull'assetto del territorio, fino al 31 dicembre 2023 le amministrazioni aggiudicatrici possono bypassare la procedura di dibattito pubblico (prevista dall’articolo 22, comma 2, del Codice Appalti D.lgs. 50/2016) e procedere direttamente agli studi di fattibilità tecnico-economica nonché alle successive fasi progettuali. La deroga deve essere richiesta dalle amministrazioni aggiudicatrici e autorizzata dalle Regioni dopo aver ottenuto il parere favorevole della maggioranza delle Amministrazioni provinciali e comunali interessate.

Sempre il relazione al Codice degli appalti pubblici, la verifica preventiva della progettazione, prevista dall’articolo 26 del Dlgs 50/2016, deve accertare anche la conformità dei progetti alle Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) o alle norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico ed idraulico, delle dighe di ritenuta, dei ponti e delle opere di fondazione e sostegno dei terreni contenute nel DM 26 giugno 2014.

Per le modifiche concernenti il T.U. edilizia, la legge prevede che gli interventi di demolizione e ricostruzione possono essere realizzati nei limiti delle distanze legittimamente preesistenti nelle aree in cui non è consentita la modifica dell’area di sedime per il rispetto delle distanze minime. Gli ampliamenti volumetrici eventualmente consentiti, possono essere realizzati fuori sagoma o con il superamento dell'altezza massima dell'edificio demolito, nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti.

Inoltre , gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivo¬lumetriche e tipologiche e le modifiche necessarie all’adozione di misure antisismiche, a garantire l’accessibilità, all’istallazione di impianti tecnologici, all’efficientemente energetico e alla rigenerazione urbana, sono considerati ristrutturazioni edilizie . Tuttavia l'ampliamento del concetto di ristrutturazione edilizia trova un limite nelle zone A in quanto in queste aree, per classificare l’intervento come ristrutturazione edilizia, è necessario rispettare la sagoma, i prospetti, l’area di sedime e le caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente.

Ulteriori novità si hanno in materia di autorizzazione antisismica con silenzio assenso e Permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici; in particolare, i Consigli comunali possono deliberare il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici per gli interventi di interesse pubblico, con finalità di rigenerazione urbana, di contenimento del consumo del suolo, di recupero sociale e urbano dell'insediamento.

Gli interventi di riqualificazione degli edifici da destinare infrastrutture sociali, strutture scolastiche e universitarie, residenze per studenti, strutture e residenze sanitarie o assistenziali, ostelli, strutture sportive di quartiere ed edilizia residenziale sociale iniziati entro il 31 dicembre 2022, possono essere realizzati con SCIA; inoltre per attivare processi di rigenerazione urbana e favorire lo sviluppo di iniziative economiche, sociali, culturali o di recupero ambientale, il Comune può consentire l'utilizzazione temporanea di edifici ed aree per usi diversi da quelli previsti dallo strumento urbanistico. Viene infine introdotto lo stato legittimo degli immobili, dato dal titolo abilitativo che ne ha previsto o legittimato la costruzione e da quelli che hanno disciplinato gli ultimi interventi edilizi.


Demolizione e ricostruzione: importanti novità introdotte dal DL semplificazioni

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Modifiche ai vincoli di volume, sagoma e sedime nellambito degli interventi di demolizione e ricostruzione

Il nuovo provvedimento, approvato dal Consiglio dei Ministri nella notte tra il 6 e il 7 luglio "salvo intese", contiene svariati interventi di semplificazione edilizia. Salvo possibili aggiustamenti di natura tecnica, come affermato dal Primo Ministro, il DL semplificazioni rivede, con l'art.10 - "Semplificazioni ed altre misure in materia edilizia", tra le altre cose, la demolizione ricostruttiva con possibile aumento di cubatura e di altezze, l'ammissibilità di modifiche dei prospetti come opere di manutenzione straordinaria se indispensabili a garantire l’agibilità o l’accessibilità delle unità immobiliari, possibilità di proroga per i termini di inizio e fine lavori e rilascio d’ufficio dell’attestazione dell’avvenuta formazione del silenzio assenso da parte dello sportello unico edilizia (SUE).

In particolare, per quanto concerne gli interventi di demolizione e ricostruzione, il nuovo articolo 2-bis comma 1-ter del D.P.R. 380/2001, reciterà così: “Negli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici, anche qualora le dimensioni del lotto non consentano la modifica dell’area di sedime ai fini del rispetto delle distanze minime, la ricostruzione è comunque consentita nell’osservanza delle distanze legittimamente preesistenti. Gli incentivi volumetrici eventualmente riconosciuti per l’intervento possono essere realizzati anche con ampliamenti fuori sagoma e con il superamento dell’altezza massima dell’edificio demolito, sempre nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti”. Allo stato attuale, invece, l’articolo 2-bis, comma 1-ter, del T.U. Edilizia prevede che, “in ogni caso di intervento di demolizione e ricostruzione, quest’ultima è comunque consentita nel rispetto delle distanze legittimamente preesistenti purché sia effettuata assicurando la coincidenza dell’area di sedime e del volume dell’edificio ricostruito con quello demolito, nei limiti dell’altezza massima di quest’ultimo”.

Le ricostruzioni conseguenti alle demolizioni, ad oggi, devono rispettare le distanze preesistenti (generalmente minori di quelle imposte alle nuove costruzioni) a patto di conservare l’area di sedime, il volume e l’altezza preesistenti. Nel caso di delocalizzazione dell’edificio o aumento di volume e/o altezza, si devono osservare le distanze vigenti al momento della nuova costruzione. Se il testo del DL, non ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale, non subirà modifiche nel corso dell’iter parlamentare, tale regola decadrebbe consentendo di costruire un edificio diverso con volume maggiore, diversa sagoma e altezza mantenendo le distanze presistenti.

Di conseguenza il DL modifica anche l'art. 3, comma 1, lettera d) che definisce gli "interventi di ristrutturazione edilizia", modificando la definizione dei lavori di demolizione e ricostruzione. Il DL Semplificazioni modifica il testo in questo modo: “nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversa sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana”. Il TUE oggi prevede che “nell'ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica”.