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Superbonus, con il Dl Semplificazioni novità in arrivo.

fonte immagine:https://www.omniaserramenti.com/superbonus-110-guida-omnia-pisa/

La bozza di decreto semplificazioni datata 21 maggio, provvedimento per l’attuazione del PNRR,all'articolo 17, prevede specifiche misure per: le fonti rinnovabili, efficientamento energetico e Superbonus. Più nel dettaglio trattano la semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici cambia alcuni dettami per la fruizione delle rispettive agevolazioni.

Per il Superbonus, seppur non esplicitando la tanto agoniata proroga al 2023, il provvedimento dispone novità che semplificano l’accesso al Superbonus del 110% di cui al decreto Rilancio, cancellando alcuni requisiti per la fruizione dell’agevolazione e disponendo uno snellimento nella documentazione tecnica da produrre. Una delle principali novità introdotte dal decreto semplificazioni spetta alla eliminazione del vincolo della disponibilità dell’accesso autonomo e dell’indipendenza funzionale per gli edifici unifamiliari. È, difatti, prevista nel testo della bozza in commento l’abrogazione all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 comma 1, lettera c). E precisamente la frase che individuava un requisito fondamentale "che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi all’esterno". La frase virgolettata e soppressa fa venir meno la richiesta dei requisiti per poter fruire della disciplina Superbonus:

  • dell’indipendenza funzionale;
  • della disponibilità di accessi autonomi all’esterno.

È disposta la possibilità di beneficiare della detrazione maggiorata per la sostituzione di “qualsiasi tipo di impianto di riscaldamento”, anche non fisso, finalizzato alla climatizzazione invernale degli ambienti.

Fra le novità è disposto per gli immobili della categoria catastale D/2, l’ampliamento della categoria dei beneficiari in cui entrano a far parte i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c) del Tuir, in cui rientrano anche tutti quegli edifici utilizzabili nel settore turistico, quali: alberghi, agriturismi, bed and breakfast e simili.

Ma la modifica più importante riguarda la sostituzione integrale del comma 13-ter (che ha generato tante problematiche interpretative). Nella sua nuova versione l’art. 119, comma 13-ter prevede: "Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la demolizione e ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui all’ articolo 9-bis, comma 1- bis del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del decreto del Presidente della Repubblica n 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi: a) mancata presentazione della CILA; b) interventi realizzati in difformità dalla CILA; c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento." Ciò significa che tutti gli interventi che accedono al superbonus, ad esclusione di quelli con demolizione e ricostruzione, potranno essere realizzati mediante presentazione di CILA e senza l’asseverazione di conformità edilizia-urbanistica. Nella CILA dovranno essere attestati solo gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967. Per questi interventi la decadenza del beneficio fiscale previsto all’ art. 49 del DPR n. 380/2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:

  • mancata presentazione della CILA;
  • interventi realizzati in difformità dalla CILA;
  • assenza dell’attestazione dei dati; non corrispondenza al vero delle attestazioni.

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.


Coronavirus e titoli edilizi: permessi di costruire, SCIA, SCA e autorizzazioni prorogate a fine emergenza.

fonte immagine:https://www.lapam.eu/lapam?action=content_read&id=3417

Manca ancora la conversione in legge, che avverrà entro il 6 dicembre 2020, ma il decreto n. 125/2020 (recante “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020“) è stato già approvato in prima lettura dall’Aula del Senato l’11 novembre 2020, e dopo la discussione generale svoltasi nella seduta della Camera dei Deputati del 20 novembre, era all’ordine del giorno nella seduta del 24 novembre.

Nel dettaglio il comma 1 dell’articolo 3-bis reca modifiche all'art. 103 del decreto-legge 17 marzo n. 18 convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27. Tali modifiche:

  • applicano la proroga in esame agli atti amministrativi in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e la data della dichiarazione della cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (il testo vigente dell'art. 103, comma 2, fa invece riferimento agli atti in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020);
  • prevedono (introducendo un nuovo comma 2-sexies all'art. 103) che i medesimi atti amministrativi, scaduti tra il 1° agosto 2020 e la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 125, qualora non siano stati rinnovati, debbano intendersi validi e soggetti alla disciplina dell'art. 103, comma 2, nel testo modificato dalla proposta emendativa.

Rientrano nel campo di applicazione: le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA); le segnalazioni certificate di agibilità; le autorizzazioni paesaggistiche e le autorizzazioni ambientali comunque denominate; il ritiro dei titoli abilitativi edilizi comunque denominati rilasciati fino alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza.

Al comma 2 è precisato che la proroga non si applica al documento unico di regolarità contributiva, che rimane assoggettato alla disciplina ordinaria. Va ricordato che l’art. 1, comma 1175, della legge finanziaria 2007 (legge 27 dicembre 2006, n. 296), ha disposto che, a decorrere dal 1° luglio 2007, i benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale siano subordinati al possesso, da parte dei datori di lavoro, del documento unico di regolarità contributiva, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali, nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti. La proroga della validità dei documenti unici di regolarità contributiva – DURC, già stabilita dal citato art. 103, comma 2, non è applicabile quando sia richiesto di produrre il DURC – oppure di dichiararne il possesso o comunque quando sia necessario indicare, dichiarare o autocertificare la regolarità contributiva – ai fini della selezione del contraente o per la stipulazione del contratto relativamente a lavori, servizi o forniture previsti o in qualunque modo disciplinati dal medesimo decreto-legge n. 76.


Un focus sul BONUS FACCIATE.

fonte immagine:https://www.ilmessaggero.it/economia/news/bonus_facciate_2020_come_funziona_guida_agenzia_entrate-5051535.html

L'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (c.d. Legge di bilancio 2020) ha previsto una detrazione fiscale del 90% dall’imposta lorda (Irpef o Ires) delle spese documentate e sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali e inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Considerato che la Legge di Bilancio prevede che il bonus facciate possa essere utilizzato "per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020", i lavori che potranno godere dell'incentivo possono essere anche quelli cominciati nel 2019 e pagati nel 2020.

E' stabilito che gli immobili che possono usufruire della detrazione fiscale sono quelli ubicati nelle zone A o B (DM n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

  • Zona A : comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
  • Zona B : include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.

Gli interventi agevolabili sono quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna:

  • interventi di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
  • interventi su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
  • interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.

La guida dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che possono fruire della detrazione fiscale del 90% anche altri interventi per il decoro urbano effettuati su: grondaie, pluviali, parapetti,cornicioni. Posso fruire del bonus facciate anche gli interventi su superfici confinanti con: chiostrine, cavedi, cortili, spazi interni, smaltimento, materiale, cornicioni; ma solo se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Le spese ammissibili al bonus facciate sono quelle relative: all'acquisto materiali, alla progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica), all'installazione di ponteggi, allo smaltimento del materiale, l'Iva, l'imposta di bollo,i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La cosa più interessante e che probabilmente sta portando alla scelta di sceglierlo al posto del Superbonus 110%, è che per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.

Allo stato attuale la scadenza prevista per il bonus facciate è il 31 dicembre 2020, ma dal Documento programmatico di bilancio - DPB inviato alla Commissione UE sono già arrivate anticipazioni circa una proroga al 31 dicembre 2021.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione fiscale, come previsto dall'art. 121 del Decreto Rilancio, i contribuenti interessati possono optare per un contributo, sotto forma di:

  • sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
  • cessione del credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.

I documenti da conservare sono: le fatture, le ricevuta del bonifico, le abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori, la domanda di accatastamento, per immobili non censiti, le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per gli interventi condominiali, il consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile. Per interventi di efficienza energetica è necessario conservare anche: l'asseverazione di un tecnico abilitato, l'attestato di prestazione energetica (APE).


Edilizia e bonus fiscali: tutte le agevolazioni per ristrutturare la casa

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Dal Bonus verde al Superbonus, una sistesi delle detrazioni fiscali utilizzabili per rinnovare le abitazioni

Nel 2020 sarà possibile ristrutturare la propria abitazione in maniera globale risparmiando. I contribuenti che decidono di ristrutturare la casa possono usufruire di una serie di agevolazioni fiscali che vanno dagli interventi di sostituzione degli infissi, all'impianto di riscaldamento, dal condizionatore all'isolamento delle facciate.

Oltre a dare una mano alle famiglie alle prese con tali interventi, i bonus legati alla casa permettaranno al settore edile di rialzarsi dopo lo stallo provocato dal lockdown. Secondo l'Associazione nazionale costruttori edili (Ance) un euro investito nel settore dell'edilizia genera una ricaduta positiva di 3,4 euro sul sistema economico ripartita tra settore delle costruzioni e settori collegati.

La detrazione fiscale più consistente è rappresentata dal Superbonus 110%, misura contenuta nel DL Rilancio. Il decreto, infatti, nell’ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha incrementato al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici. Ma oltre al Superbonus, la mappa delle agevolazioni alle quali è possibile accedere offre numerose possibilità a partire dal bonus ristrutturazioni, il più conosciuto in edilizia. Anche per il 2020 sarà possibile detrarre dalla tassazione Irpef la metà delle spese sostenute fino ad un massimo di 96.000 euro. L'atro bonus orami frequentemente utilizzato è l'Ecobonus per la riqualificazione energetica che prevede una detrazione fiscale del 65% o del 50% in funzione dell'intervento di efficientamento energetico realizzato. Nel 2019, con la legge finanziaria, il legislatore ha poi introdotto un ulteriore bonus per il recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti presenti nelle zone A e B del territorio comunale, consistente nella detrazione da Irpef o Ires del 90% delle spese sostenute senza limiti di spesa. Valido per l’anno 2020 anche il bonus verde, introdotto con la Legge di Bilancio 2018, consistente nella detrazione Inrpef, estesa anche alle parti comuni condominiali, del 36% sulle spese sostenute dal contribuente in merito alla sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, realizzazione di coperture a verde nonché di giardini pensili.

L'emergenza dovuta alla pandemia di Covid-19 ha spinto il legislatore ad ampliare notevolmente le detrazioni già esistenti (ecobonus e sismabonus). Inoltre è stata introdotta la possibilità, in luogo della detrazione, di optare per lo sconto in fattura da parte del fornitore che potrà recuperarlo sotto forma di credito d'imposta o cederlo alle banche o ad altri soggetti.