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Diritto di abitazione del coniuge superstite: alcune sentenze rilevanti

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Il diritto reale di abitazione, riservato al coniuge superstite dall’art. 540, comma 2, c.c., ha ad oggetto la sola “casa adibita a residenza familiare”, e cioè l'immobile in cui i coniugi abitavano insieme stabilmente prima della morte del de cuius, quale luogo principale di esercizio della vita matrimoniale; ne consegue che tale diritto non può comprendere due (o più) residenze alternative, ovvero due (o più) immobili di cui i coniugi avessero la disponibilità e che usassero in via temporanea, postulando la nozione di casa adibita a residenza familiare comunque l’individuazione di un solo alloggio costituente, se non l’unico, quanto meno il prevalente centro di aggregazione degli affetti, degli interessi e delle consuetudini della famiglia. (Cass. Civ. Sez. II, 10/03/2023, n. 7128)

La permanenza del coniuge superstite nella abitazione familiare, pertanto, sia nell'ipotesi di successione testamentaria che di successione legittima, è qualificabile come esercizio del diritto di abitazione e di uso, e quindi prescinde dall'ulteriore qualità di chiamato all'eredità, con la conseguenza che deve escludersi, in capo al coniuge, la qualità di possessore dei beni ereditari per gli effetti previsti dall'art. 485 c.c. (Trib. Napoli Sez. VIII, 15/02/2023, n. 1666)

Il solo fatto della permanenza del coniuge superstite nella casa familiare già in proprietà del de cuius non può di per sé ritenersi una manifestazione di possesso dei beni ereditari, potendo esso manifestare l'esercizio dei diritti di abitazione e di uso attribuiti dall'art. 540 comma 2 c.c. (App. Napoli Sez. VI, 25/05/2022, n. 2310)

Il diritto di abitazione nella casa adibita a residenza familiare, sancito dall’art. 540 c.c. in favore del coniuge sopravvissuto, sussiste qualora detto cespite sia di proprietà del “de cuius” ovvero in comunione tra questi ed il coniuge superstite, mentre esso, al contrario, non sorge ove il bene sia in comunione tra il coniuge deceduto ed un terzo, non essendo in questo caso realizzabile l’intento del legislatore di assicurare, in concreto, al coniuge sopravvissuto il godimento pieno del bene oggetto del diritto; in tale ultima evenienza, peraltro, non spetta a quest’ultimo neppure l’equivalente monetario del citato diritto, nei limiti della quota di proprietà del defunto, poiché, diversamente, si attribuirebbe un contenuto economico di rincalzo al diritto di abitazione che, invece, ha un senso solo ove apporti un accrescimento qualitativo alla successione del coniuge sopravvissuto, garantendo in concreto il godimento dell’abitazione familiare. (Cass. Civ. Sez. II, 20/10/2021, n. 29162)

Il diritto di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. è devoluto al coniuge del “de cuius” in base ad un meccanismo assimilabile al prelegato “ex lege’ per cui la divisione della comunione ereditaria non può avvenire che a seguito della detrazione del valore capitale del diritto di abitazione dal valore complessivo della massa ereditaria. (Trib. Lanciano Sez. I, 01/07/2021, n. 209)

Nel caso in cui venga esperita, nei confronti dell’erede, domanda di rendiconto dei frutti percepiti e percipiendi sui beni facenti parte dell’asse ereditario a far data dalla morte del de cuius, tale domanda potrà riguardare tutti i cespiti, ad eccezione dell’appartamento che abbia costituito residenza familiare, poiché il coniuge superstite, vantando sullo stesso – ai sensi dell’art. 540, comma 2 c.c. – il diritto di abitazione ed attribuendo tale titolo il diritto di goderne in via esclusiva, non potrà essere chiamato al rendiconto su tale immobile, con la conseguenza che la domanda di rendiconto deve essere limitata ai restanti beni. (App. Catanzaro Sez. I, 19/03/2021, n. 379)

In tema di imposta di registro, al diritto di abitazione riconosciuto al coniuge superstite ex art 540, comma 2, c.c., non consegue, “ex se”, il riconoscimento a favore dello stesso delle agevolazioni cd. “prima casa”, dovendo queste essere oggetto di specifica richiesta da parte del coniuge che intende avvalersene al fine della necessaria verifica della sussistenza in capo al medesimo dei presupposti per conservare i relativi benefici. (Cass. Civ. Sez. VI, 09/04/2019, n. 9890)

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'