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Demansionamento e onere della prova

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Con l’ordinanza n. 23325/2023, la Corte di Cassazione ha fornito alcune precisazioni in tema di demansionamento del lavoratore. Nella fattispecie esaminata, i giudici d’appello confermavano la sentenza del Tribunale che aveva accolto il ricorso di Tizio ed aveva accertato che il lavoratore era stato illegittimamente demansionato, pertanto aveva condannato la società Alfa a risarcire il danno commisurato al 20% della retribuzione globale di fatto, per la qualifica ricoperta comprese le mensilità aggiuntive, per ogni mese di demansionamento, oltre accessori dalle singole scadenze al saldo. Secondo la Corte territoriale, dal momento che l’art. 2103 c.c. è posto a salvaguardia della professionalità, il datore di lavoro non può assegnare mansioni che, pur riconducibili alla medesima area di inquadramento, concretizzino di fatto un mutamento in pejus delle stesse, e al giudice è demandata la verifica dell’omogeneità delle mansioni svolte. Nello specifico, il giudice di merito aveva accertato che il lavoratore era stato in precedenza assegnato a compiti di coordinamento del personale tecnico con assunzione di responsabilità e professionalità superiore rispetto ad un semplice operatore di macchine, mansioni alle quali era stato adibito successivamente. A questo punto, la società Alfa si rivolgeva alla Suprema Corte asserendo che il dipendente non aveva descritto le mansioni svolte e non le aveva confrontate con quelle precedenti così trascurando di offrire al giudice elementi dai quali desumere l’esistenza di una dequalificazione. I giudici di legittimità davano torto alla società ricorrente stabilendo che “Qualora il lavoratore alleghi un demansionamento professionale riconducibile a un inesatto adempimento dell'obbligo posto dall'art. 2103 c.c. a carico del datore di lavoro, è su quest'ultimo che incombe l’onere di provare l'esatto adempimento, dimostrando l'inesistenza, all'interno del compendio aziendale, di altro posto di lavoro disponibile, equiparabile al grado di professionalità in precedenza raggiunto dal lavoratore”. Il divieto per il datore di variazione in pejus ex art. 2103 c.c., opera anche nel caso in cui al dipendente, nella formale equivalenza delle precedenti e nuove mansioni, siano assegnate di fatto mansioni sostanzialmente inferiori, dovendo il giudice accertare che le nuove mansioni siano aderenti alla specifica competenza del lavoratore, senza fermarsi al mero formale inquadramento dello stesso. Di conseguenza, a fronte dell’allegata denuncia di assegnazione a mansioni differenti e ritenute dequalificanti, la datrice di lavoro avrebbe dovuto dimostrarne l’equivalenza. In virtù di ciò, il Tribunale Supremo rigettava il ricorso.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'


DANNO DA DEMANSIONAMENTO: IL RISARCIMENTO È ESENTE DA FISCALITÀ

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Con l’ordinanza n. 2472 del 3 febbraio 2021 la Sezione Lavoro della Suprema Corte di Cassazione ha affrontato ancora una volta il tema della dequalificazione o demansionamento del lavoratore, affermando che queste condotte assunte dal datore di lavoro, laddove siano lesive dei diritti del lavoratore, possono arrecare a quest’ultimo un danno cosiddetto "emergente", il cui risarcimento non è soggetto a tassazione. Secondo consolidato orientamento di legittimità, le violazioni in questione devono essere accertate in concreto prendendo in considerazione la persistenza del comportamento lesivo, la durata e la reiterazione delle situazioni di disagio sia professionale che personale ed anche l’inerzia del datore di lavoro rispetto alle istanze del lavoratore, a prescindere dalla sussistenza o meno della volontà del datore di lavoro di declassare il lavoratore o di svilirne le sue mansioni. Conseguentemente, “tale tipologia del pregiudizio, come riconosciuto, determina la sua appartenenza alla fattispecie del danno emergente, e non di lucro cessante ravvisabile nelle ipotesi di perdita derivante dalla mancata percezione di redditi di cui siano maturati tutti i presupposti, per cui non è considerata reddito soggetto a tassazione”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'