Sulla Gazzetta ufficiale n. 60 del 12 marzo 2022 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili 8 febbraio 2022, recante “Istituzione della Banca dati nazionale sull’abusivismo edilizio” (BDNAE) – ai sensi dell’articolo 1, comma 27, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 in cui saranno raccolte e rese disponibili le informazioni sugli immobili e le opere realizzate in violazione di legge.
Nella prima fase la banca dati sarà alimentata con le informazioni sugli immobili e le opere abusive oggetto delle segnalazioni effettuate dai Comuni. Successivamente avverranno delle estensioni che vedranno la partecipazione dei Ministeri dell’Interno, della Giustizia, della Transizione ecologica, della Cultura, dell’Economia e delle Finanze, dell’Agenzia delle Entrate, delle Regioni e dei Comuni.
Il modus operandi verrà definito mediante tavoli congiunti ed apposite convenzioni nei prossimi mesi, difatti, la completa attuazione del decreto è demandata ad un successivo provvedimento amministrativo che consentirà di:
- definire in modo strutturato l’insieme dei dati che dovrà comporre il sistema informativo, in accordo con le finalità descritte all’art. 2 del decreto stesso ed al contenuto informativo minimo per le segnalazioni ai sensi dell’art. 31, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001;
- definire gli organi competenti per ciascun territorio, esplicitandone i relativi ambiti di competenza;
- definire le modalità di accreditamento ed i criteri di abilitazione relativi ai singoli utenti afferenti a ciascun organo competente;
- definire l’insieme di dati minimo e la relativa struttura per:la trasmissione di una segnalazione relativa ad un illecito accertato e/o provvedimento emesso; la trasmissione di un’operazione di censimento di ciascun manufatto abusivo da parte di ciascun organo competente;
- definire i criteri di validazione delle informazioni trasmesse dagli organi competenti;
- definire i criteri e le modalità di aggiornamento delle informazioni fornite da ciascun organo competente per ciascun elemento trasmesso;
- definire con quali modalità dovrà essere dato riscontro a ciascun organo competente a seguito della ricezione e dell’avvenuta validazione di una trasmissione;
- definire gli indicatori da produrre in base ai dati, che costituiranno la base dati alimentata dagli organi competenti;
- definire i criteri di visibilità e l’insieme dei dati da esporre per la consultazione da parte delle amministrazioni pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio;
- stabilire le eventuali necessità di integrazione con le banche dati nazionali.
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Nella banca dati saranno censiti i manufatti abusivi presenti sul territorio nazionale e le relative informazioni potranno essere consultate dalle amministrazioni pubbliche competenti in materia di abusivismo edilizio. Il sistema consentirà di agevolare la programmazione e il monitoraggio degli interventi di demolizione delle opere abusive da parte dei Comuni. La BDNAE sarà alimentata direttamente dagli enti coinvolti nel progetto purché competenti in materia di abusivismo edilizio, (ex art. 1, comma 27, della legge n. 205 del 2017) i quali potranno condividere e/o trasmettere esclusivamente tramite il sistema informatico le informazioni relative agli illeciti accertati e ai provvedimenti emessi.
La raccolta condivisa consentirà, afferma dal Mims il ministro Giovannini :“di mettere a sistema le informazioni sulle opere abusive nel Paese e rafforzare le azioni di contrasto contro un fenomeno illegale che ha arrecato gravi danni alla vivibilità delle città e all’ambiente” e continua precisando che “l’iniziativa richiede un’azione congiunta di diversi ministeri e la collaborazione di Regioni e di enti locali. Abbiamo così avviato un percorso virtuoso per proteggere e tutelare meglio i territori”.
Il Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2021 ha approvato il cosiddetto decreto antifrode, provvedimento del governo che contiene una stretta sui controlli relativi alle agevolazioni edilizie.
Il decreto legge 11 novembre 2021 numero 157 recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche”, è stato pubblicato ieri in Gazzetta Ufficiale ed è in vigore da oggi, 12 novembre 2021. E' articolato in 5 articoli:
- art. 1 – Misure di contrasto alle frodi in materia di detrazioni per lavori edilizi e cessioni dei crediti. Estensione dell’obbligo del visto di conformità e della congruità dei prezzi
- art. 2 – Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi
- art. 3 – Controlli dell’Agenzia delle entrate
- art. 4 – Clausola di invarianza finanziaria
- art. 5 – Entrata in vigore
L'obiettivo è quello di evitare le frodi relative alle detrazioni e cessioni di crediti per lavori edilizi ed estende l’obbligo del visto di conformità, previsto ora per la cessione del credito o lo sconto in fattura, anche nel caso in cui il cosiddetto “superbonus al 110%” venga utilizzato dal beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi, tranne nei casi in cui la dichiarazione stessa sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta.
L’obbligo per il visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al “superbonus al 110%”.
Il potenziamento dell’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria è contenuto nell’articolo 3 del testo.
Nella parte iniziale si prevede quanto segue:“L’Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni richiamate agli articoli 1 e 2 del presente decreto, nonché alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ferma restando l’applicabilità delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.”
All’Agenzia delle Entrate viene attribuita la possibilità di sospendere fino a 30 giorni l’efficacia delle comunicazioni su cessioni del credito o su sconti in fattura per controlli preventivi, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.
Il decreto legge anti-frode espone anche quali sono i criteri che verranno utilizzati per riconoscere i profili di rischio in riferimento all’utilizzo della cessione del credito col Superbonus 110% e gli altri bonus casa.
Per riconoscere le attività fraudolente, il Fisco considererà:
- I dati inseriti dai soggetti nelle comunicazioni, per vedere se risultano regolari e coerenti;
- I dati riferibili ai crediti oggetto di cessione;
- L’operato di tutti i soggetti coinvolti nelle operazioni di cessione, sulla base delle informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria o in possesso dell’Amministrazione finanziaria;
- Le opzioni di cessione eventualmente effettuate in precedenza dai soggetti.
Sono inoltre presenti tetti massimi per le spese che saranno stabiliti da un successivo decreto del Ministero della transizione ecologica, da approvare entro 30 giorni.
La congruità delle spese deve essere asseverata dai tecnici abilitati.
Viene disciplinata, razionalizzata e potenziata l’attività di accertamento e di recupero da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativamente alle detrazioni e cessioni dei crediti per lavori edilizi ed ai contributi a fondo perduto previsti dall’articolo 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “decreto rilancio”).
È stato pubblicato sul sito web del Ministero dello Sviluppo economico il decreto ministeriale, firmato dal Ministro Stefano Patuanelli il 3 agosto scorso, che definisce le modalità di trasmissione agli organi competenti, tra cui Enea, dell’asseverazione per gli interventi di efficientamento energetico degli edifici che godono del superbonus 110%. Il Decreto Asseverazioni disciplina il contenuto e le modalità di trasmissione dell’asseverazione dei requisiti per gli interventi di efficienza energetica che accedono alle detrazioni fiscali del 110% (c.d. Superbonus) previste dai commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Decreto Rilancio), recentemente convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonché, per i medesimi interventi, le modalità di verifica ed accertamento delle asseverazioni, attestazioni e certificazioni infedeli al fine dell’irrogazione delle sanzioni.
“Con questo provvedimento viene pubblicata la modulistica che definisce le modalità di trasmissione dell’asseverazione, mentre diventa operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli. L’asseverazione potrà avere ad oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato” si legge nella nota del Ministero.
Il Decreto Asseverazioni definisce nel dettaglio i contenuti dell'asseverazione tecnica e fornisce due modelli di asseverazione utilizzabili per l'asseverazione:
- dello stato finale;
- dello stato di avanzamento.
Entrando nel dettaglio, l'asseverazione tecnica dovrà contenere:
- il richiamo agli articoli 47, 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà):
- il timbro fornito dal Collegio o dall’ordine professionale, attestante che il tecnico che ha redatto l'asseverazione possiede il requisito, prescritto dalla legge, dell’iscrizione nell’Albo professionale e di svolgimento della libera professione;
- la dichiarazione con la quale il tecnico abilitato specifica di voler ricevere ogni comunicazione con valore legale ad un preciso indirizzo di posta elettronica certificata, anche ai fini della contestazione di assicurazioni infedeli;
- la dichiarazione che, alla data di presentazione dell’asseverazione, il massimale della polizza allegata è adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette asseverazioni o attestazioni.
All'asseverazione tecnica dovrà essere allegata:
- una copia della Polizza di Assicurazione, che costituisce parte integrante del documento di asseverazione;
- copia del documento di riconoscimento.
Il massimale della Polizza di Assicurazione è adeguato al numero delle asseverazioni rilasciate e all’ammontare degli importi degli interventi oggetto delle Asseverazioni; a tal fine, il Tecnico Abilitato dichiara che il massimale della Polizza di Assicurazione allegata all’Asseverazione è adeguato. In ogni caso il massimale della Polizza di Assicurazione non può essere inferiore a € 500.000.
Considerando che la cessione del credito, come previsto al comma 1-bis dell'art. 121 del Decreto Rilancio, può avvenire per stato di avanzamento e a fine lavori, il Decreto Asseverazioni ha previsto due modelli di asseverazione tecnica:
- secondo il modulo tipo di cui all’allegato 1, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso in cui i lavori siano conclusi;
- secondo il modulo tipo di cui all’Allegato 2, che contiene gli elementi essenziali dell’asseverazione di cui al presente articolo, con riferimento al caso di uno stato di avanzamento lavori.