Contratto fiduciario, cos’è?

Il contratto fiduciario, che trova alla sua base un patto fiduciario (detto anche “pactum fiduciae”) è un accordo con cui un soggetto (fiduciante) aliena un diritto ad un altro (fiduciario) con il patto che il bene sarà utilizzato secondo le istruzioni impartite dall'alienante, mediante la restituzione, il trasferimento ad un’altra persona o l'uso determinato del bene. Si tratta di un un negozio traslativo atipico, ossia un negozio giuridico nel quale la causa del trasferimento della proprietà è diversa da quelle che sono tipicamente contemplate dalla legge. Il negozio fiduciario è, inoltre, un contratto bilaterale che può essere di due specie in base alla tipologia di fiducia; quest’ultima, infatti, può essere cum amico o cum creditore. Si parla di fiducia cum amico quando la stessa pende verso l’interesse del fiduciante, che trasferisce una situazione giuridica al fiduciario; quest’ultimo, a sua volta, si impegna a mantenerla e a gestirla per un certo periodo di tempo, al termine del quale è tenuto a restituirgliela o ad alienarla ad un’altra persona da lui indicatagli. Nel secondo caso (fiducia cum creditore), invece, viene incoraggiato l’interesse del fiduciario, che, in quanto creditore nei confronti del fiduciante, riceve un suo bene per il tempo occorrente ad assicurargli il pagamento del debito. Ad obbligazione adempiuta, il fiduciario restituisce il bene al fiduciante, e anche in tale ipotesi il bene può essere consegnato a una terza persona di fiducia, la quale si impegna a restituire il bene al fiduciario creditore nel caso in cui il fiduciante non riesca ad assolvere il suo debito. Un’altra importante distinzione è poi quella tra fiducia romanistica e germanistica. La prima si fonda sul trasferimento di una proprietà piena dal fiduciante al fiduciario, mentre nella fiducia germanistica il fiduciario è legittimato ad esercitare in nome proprio un diritto che però continua a rimanere in capo al fiduciante. Si parla di fiducia statica quando il fiduciario, pur essendo già titolare del bene, si obbliga a disporne alle condizioni dettate dal fiduciante e a trasferirlo a quest’ultimo su sua richiesta. Nella fiducia dinamica il fiduciante trasferisce un diritto con un negozio traslativo che investe il fiduciario di una posizione reale che eccede lo scopo. Secondo la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 6459/2020), per il patto fiduciario avente ad oggetti beni immobili non è necessaria la forma scritta ad substantiam. Ne discende che il contratto fiduciario concluso oralmente è idoneo a rendere valida la domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di ritrasferire i beni immobili a carico del fiduciario. Nel negozio fiduciario il trasferimento del diritto ha efficacia reale, verso i terzi, mentre il pactum fiduciae ha efficacia soltanto obbligatoria, tra le parti: la violazione del patto è inopponibile ai terzi, per cui, in caso di alienazione a terzi, il fiduciante non può rivendicare il bene ed ha diritto solo al risarcimento del danno. Se viene utilizzato al fine di eludere norme di legge imperative originando in tal modo un contratto in frode alla legge, il contratto fiduciario è nullo; un tipico esempio è cercare di eludere la disciplina sulla durata delle locazioni per gli immobili urbani mediante la stipula di un contratto di vendita con patto di fiducia conferendogli natura di locazione.
AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'