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COSA RISCHIA IL LAVORATORE CHE ESERCITA UN’ALTRA ATTIVITÀ NEL PERIODO DI CONGEDO O ASPETTATIVA?

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Quello del lavoro è un ambito molto complesso e fatto di precise regole che il dipendente è tenuto sempre a rispettare al fine di non incorrere in situazioni spiacevoli, le quali, il più delle volte, possono costargli la perdita del posto, mettendo in tal modo a repentaglio anche la sua carriera lavorativa. Sicuramente al lavoratore spettano tanti diritti, quali retribuzione, orario di lavoro, riposo settimanale, attività sindacale, sciopero, ferie e aspettativa. Per quanto concerne quest’ultimo aspetto, va detto che il dipendente può, in specifici casi, chiedere un periodo di congedo o di aspettativa, e il datore è tenuto a concederglielo. Tuttavia, sebbene il prestatore di lavoro goda del diritto di aspettativa, ciò non vuol dire che, durante il periodo di astensione dalla propria attività lavorativa, lo stesso sia tenuto a comportarsi come gli pare. Ad esempio, durante il periodo di congedo o di aspettativa, il dipendente non può svolgere un altro lavoro, altrimenti il datore può licenziarlo. Ciò è quanto ha stabilito la Suprema Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 19321 del 15 giugno 2022. Nella vicenda posta al vaglio dei giudici di legittimità, nei giorni di aspettativa per gravi motivi familiari, un lavoratore, nel corso di indagini investigative, era stato sorpreso a svolgere attività riguardante i servizi di pulizia riconducibili all’impresa di cui la moglie era titolare. La Suprema Corte, nel rigettare il ricorso del lavoratore, ha affermato che, qualora, nel periodo di aspettativa concessogli, il dipendente svolga un’attività lavorativa diversa e il contratto collettivo lo vieti espressamente, il suo superiore può intimargli il licenziamento. Ciò in quanto, secondo la giurisprudenza di legittimità, la violazione di un espresso divieto, normativo o contrattuale che sia, rappresenta un inadempimento del lavoratore notevolmente grave.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'


COVID-19 E CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO: PROROGA AL 31 LUGLIO 2020

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia) ha introdotto una nuova forma di congedo a favore dei genitori, anche affidatari, per contrastare l’emergenza Covid-19: il congedo parentale straordinario.

Non si tratta altro che di un nuovo strumento giuridico che permette alternativamente a entrambi i genitori lavoratori con figli di età inferiore ai 12 anni di godere, individualmente o in coppia, fino a 15 giorni al mese di permessi retribuiti al 50% dello stipendio. Tutto questo a patto che nel nucleo familiare non vi sia l’altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, oppure sia disoccupato o non lavoratore. Il limite dei 12 anni di età non si applica per i figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104 che frequentino la scuola o che siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La possibilità di fruire dei 15 giorni di congedo Covid-19 vale anche per i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni: per loro, però, non è riconosciuta alcuna indennità.

Il congedo parentale straordinario, attivo dal 5 marzo 2020, spetta a lavoratori dipendenti privati, lavoratori dipendenti pubblici (che devono fare domanda alle loro amministrazioni) e lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata. Inoltre, può essere fruito a giornate singole, ma non può essere fruito a ore.

Questo nuovo strumento giuridico segue il modello del congedo parentale ordinario, che è stato introdotto dal Testo Unico in materia di sostegno alla maternità e alla paternità, che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di tutti i figli (naturali, adottivi e in affidamento), emanato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

In forza dell’art. 32 del Testo unico, per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore, indipendentemente dalla situazione lavorativa in cui si trova l’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro, per un determinato periodo, continuativo o frazionato.

Il limite di età del minore previsto dall’art. 32 del Testo Unico è stato elevato ai dodici anni soltanto con il d.lgs n. 80/2015. Inizialmente, infatti, il limite di età del minore era di otto anni.

L'art. 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 80/2015 ha confermato la possibilità di fruizione del congedo parentale su base oraria, rinviando la disciplina concreta alla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, ma prevedendo che, in assenza di determinazioni contrattuali collettive, ogni genitore lavoratore può scegliere la fruizione su base oraria, in misura non superiore alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga (quadrisettimanale o mensile) che ha preceduto immediatamente quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

L'art. 9 del d.lgs. n. 80/2015 (modificando l'art. 34 del d.Lgs. n. 151/2001), oltre a innalzare ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni) il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione, ha spostato fino all'ottavo anno di vita del bambino la fruizione dell'indennità in caso di redditività individuale minima (quando il reddito individuale del genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione INPS).

Il congedo parentale straordinario può essere fruito anche da parte di chi ha esaurito il congedo parentale ordinario.

Con l’entrata in vigore del decreto Rilancio, la durata del congedo straordinario passa da 15 a 30 giorni e la fruizione, oggi possibile fino al perdurare dello stop delle lezioni, è prorogata al 31 luglio 2020. Inoltre, resta confermato che la fruizione del congedo spetta in via alternativa da uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che in famiglia non vi sia altro genitore beneficiario di ulteriori sostegni al reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore. Nel caso di figli disabili gravi, iscritti a scuole di ogni ordine e grado ospitati in centri diurni di assistenza, il congedo spetta ai genitori, anche affidatari, lavoratori (dipendenti o autonomi o parasubordinati) indipendentemente dall’età del figlio.

L’alternativa al congedo parentale straordinario per contrastare l’attuale emergenza sanitaria è costituita dal bonus baby sitter, che con il decreto Rilancio passa da 600 a 1200 euro (da 1.000 a 2.000 euro per il personale sanitario) e si estende ai centri estivi. L'obiettivo è quello di fornire un sostegno economico alle famiglie più in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19 per assistere i figli fino a 12 anni di età.