Posts tagged with “congedi parentali”

Congedi parentali: le novità della manovra 2023

congedi-parentali-le-novita-della-manovra-2023.jpg

La manovra economica per il 2023 contiene importanti novità, fra cui varie misure a tutela del lavoro, come quella sul congedo parentale. Come è noto, il congedo parentale è regolato dal d.lgs. 151/2001 Testo unico sulla maternità e paternità e successive modifiche e integrazioni. Si tratta di un periodo di astensione facoltativa dal lavoro spettante alla madre oppure al padre, che siano lavoratori dipendenti, iscritti alla gestione separata INPS oppure autonomi. La manovra 2023 estende anche ai papà la possibilità di fruire di un congedo parentale facoltativo retribuito all’80%. Tuttavia, madre e padre (lavoratori dipendenti) possono beneficiare dell’indennità maggiorata all’80% in alternativa fra loro e nel limite massimo di un mese da godere entro il sesto anno di vita del bambino con riferimento alle lavoratrici e ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o di paternità successivamente alla data del 31 dicembre 2022. Recentemente, il d.lgs 105/2022 ha apportato una riforma all’istituto del congedo parentale, la quale è entrata in vigore il 13 agosto 2022. Da detta data i padri possono rimanere a casa con i propri figli per 10 giorni, con retribuzione piena, e i dipendenti possono godere di un periodo di congedo allungato da sei a nove mesi. Per fruire del congedo parentale, il genitore interessato deve farne richiesta all’INPS, inoltrando telematicamente la domanda con pagamento a conguaglio. I dipendenti pubblici devono presentare la domanda direttamente alla propria amministrazione di appartenenza. L’istanza in questione deve essere effettuata da parte dei genitori naturali in costanza di rapporto di lavoro entro i primi 12 anni di vita del bambino, per un periodo complessivo tra i due genitori non superiore ai dieci mesi, o undici mesi qualora il padre lavoratore si astenga dal lavoro per un periodo continuativo oppure frazionato di almeno tre mesi. Il periodo complessivo può essere usufruito da madre e padre anche in via contemporanea.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'


CONGEDI PARENTALI COVID: PROROGATI FINO AL 31 DICEMBRE

proroga-congedi-parentali-covid.jpg

Il D.L. n. 146/2021 ha previsto la proroga dei congedi parentali Covid al 31 dicembre 2021. Si tratta di un provvedimento che consente al lavoratore dipendente, genitore di figlio convivente minore di 14 anni, alternativamente all'altro genitore, di astenersi dal lavoro per un periodo che corrisponde in tutto o in parte alla durata: • della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio; • dell'infezione da Sars-Cov-2 del figlio; • della quarantena del figlio. I genitori di figli con disabilità hanno diritto ai congedi parentali straordinari indipendentemente dall’età anche qualora il figlio frequenti centri diurni a carattere assistenziale dei quali sia stata disposta la chiusura. È possibile anche convertire i periodi di congedo parentale ordinario fruiti dall'inizio dell'anno scolastico e sino all'entrata in vigore del decreto Fiscale nei congedi straordinari previsti per l’emergenza Covid-19. I congedi parentali Covid danno diritto anche ad un indennizzo, nel senso che l’INPS eroga al lavoratore, al posto della retribuzione, un’indennità pari al 50% della retribuzione stessa. Quanto ai liberi professionisti, i quali siano iscritti in via esclusiva alla gestione separata, essi potranno godere dei congedi speciali per ciascuna giornata indennizzabile, secondo la base di calcolo utile per la determinazione dell’indennità di maternità. Ciò vale anche per i lavoratori autonomi iscritti all’INPS, i quali potranno allo stesso modo fruire della prestazione, con il calcolo del 50% effettuato sulla retribuzione convenzionale giornaliera stabilita in relazione alla tipologia di lavoro svolto. Per quanto concerne, infine, i lavoratori dipendenti con figli in età compresa tra i 14 e 16 anni, in tal caso uno dei due genitori potrà astenersi dal lavoro in tutto o in parte alla durata: • della sospensione dell’attività didattica o educativa in presenza del figlio; • dell’infezione da SARS-CoV-2 del figlio; • della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione dell'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto, ovunque avvenuto. Il lavoratore non avrà diritto all’indennizzo, ma soltanto alla conservazione del posto di lavoro.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'