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Mutui ed interessi composti le banche devono restituire gli interessi

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LE ULTIME SENTENZE CONFERMANO CHE LE BANCHE DEVONO RESTITUIRE PARTE DEGLI INTERESSI PAGATI NEL MUTUO

Molti Tribunali confermano che i contratti di mutuo prevedono condizioni irregolari e/o indeterminate e che chi ha sottoscritto un mutuo può chiedere la restituzione di questi interessi.

Nell'ultimo periodo diversi Tribunali italiani hanno emesso sentenze in favore di chi ha sottoscritto un mutuo condannando la banca a restituire parte o tutti gli interessi incassati. Le sentenze si basano sulla formula che la banca utilizza per determinare gli interessi da pagare. La formula utilizzata, nota come "ammortamento alla francese" è una formula di matematica finanziaria molto complicata e certamente incomprensibile per chi sottoscrive un mutuo e non possiede le conoscenze necessarie per valutare questi calcoli. La formula utilizzata dalle banche prevede la capitalizzazione composta degli interessi ma questa formula non è l'unica applicabile. Ci sono infatti altre formule che prevedono invece la capitalizzazione semplice degli interessi e che producono minori interessi totali a parità di tasso di interesse . In parole povere il piano di ammortamento alla francese fa pagare più interessi di quelli dovuti. Per questo motivo chi ha sottoscritto un mutuo può richiedere alla banca la restituzione di tutti gli interessi pagati in più. Se invece ha il mutuo ancora in corso si potranno pagare meno rate e quindi estinguere prima il mutuo oppure si potrà pagare una rata di importo più basso per lo stesso periodo. Le più recenti sentenze sono del Tribunale di Vicenza (sent. n. 170/2022 pubbl. il 03/02/2022) e del Tribunale di Taranto (sent. n. 796/2022 pubbl. il 29/03/2022). Ma chi ha sottoscritto un mutuo e sta ancora pagando le rate o chi ha finito di pagare un mutuo da meno di dieci anni, cosa può fare per farsi restituire gli interessi pagati in più e soprattutto che cifra può farsi restituire?
Come detto prima le formule da applicare sono molto complesse e non tutti sono in grado di elaborare questi calcoli. Inoltre l'aspetto tecnico deve essere valutato insieme alle clausole contrattuali ed alle Leggi vigenti. Quindi per sapere quanto si può recuperare e come fare, la cosa migliore è quella di rivolgersi ad una società specializzata come Cesynt Advanced Solution spa (https://www.cesyntas.eu/it/cesynt-mutui) specializzata in questo settore. La società opera da oltre 20 anni nell’ambito del contenzioso bancario e nella verifica di eventuali anomalie insite nei contratti bancari (usura, anatocismo, violazione normativa trasparenza bancaria etc…). Chi si rivolge alla Cesynt potrà ottenere tutte le informazioni necessarie per poter decidere se richiedere i soldi indietro o meno. Questa società, con i propri consulenti ed i propri avvocati è in grado di seguire la richiesta alla banca fino alla restituzione dell'importo dovuto. La società, per venire incontro alle esigenze di chi ha sottoscritto un mutuo esegue gratuitamente una prima pre-analisi che consentirà di capire se può essere conveniente procedere con la richiesta di restituzione. Da oggi quindi chi ha un mutuo può sapere immediatamente e senza spese se e quanto può recuperare e come fare. Un opportunità unica per far valere i propri diritti e risparmiare denaro.


Nuove modalità di cessione dei crediti (2+1)

fonte immagine:https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/la-piattaforma-cessione-crediti-come-funziona-quando-si-utilizza

Comprendere del tutto in che modo funzioni attualmente l’operazione di cessione del credito in riferimento all’usufrutto dei bonus edilizi non è semplice. Tante sono le domande e le problematiche alle quali vanno incontro contribuenti, imprese e istituti. Con una recente FAQ divulgata dall'Agenzia delle Entrate, la stessa ha fornito nuovi interessanti spunti che favoriscono una più semplice comprensione dell’argomento.

La cessione dei crediti per i bonus edili ha subito una serie di limitazioni per contrastare le frodi, creando non pochi problemi, introdotte dal Decreto Sostegni-ter (DL 4/2022), sono state corrette con il Decreto Frodi (DL 13/2022). Successivamente i contenuti del Decreto Frodi sono nuovamente confluiti nel Decreto Sostegni-ter.

Le nuove regole sono in vigore a partire dal 17 febbraio 2022. Proprio attorno a questa data ruotano le varie regole disposte, che oltretutto si differenziano anche a seconda della scelta tra cessione del credito e sconto in fattura.

Con l’entrata in vigore del DL n. 13 del 25 febbraio 2022, si è stabilito che, a partire dal 17 febbraio sarebbe stata consentita una sola operazione di cessione del credito “libera”, che il Fisco definisce “jolly”, e due ulteriori cessioni a favore solo di istituti abilitati.

L’Agenzia ha chiarito che continuano a trovare applicazione, non essendo stati modificati dal decreto frodi, il comma 2 dell’art. 28 del DL sostegni-ter, che detta la disciplina transitoria per le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022. Resta valido anche il contenuto del successivo comma 3 dell’art. 28, che prevede la nullità dei contratti stipulati in violazione del divieto delle cessioni plurime.

Per quanto riguarda le comunicazioni effettuate entro il 16 febbraio 2022, quindi, viene spiegato che la disciplina da seguire è quella definita dal DL n. 4 del 27 gennaio 2022. Qui, all’art. 28 comma 2, si stabilisce che i crediti che, prima del 17 febbraio, sono già stati oggetto di una prima operazione di cessione oppure hanno già usufruito dello sconto in fattura, potranno conseguire lo stesso meccanismo previsto per le nuove comunicazioni, ovvero:

  • Un’ulteriore cessione “jolly” (anche frazionabile);
  • Due cessioni successive alla prima (con credito non frazionabile), solo a favore degli istituti abilitati. Al comma 3 viene chiarito che saranno considerati nulli tutti i contratti che non rispettano i suddetti criteri.

Per le comunicazioni inviate a partire dal 17 febbraio 2022:

  • dopo la comunicazione della prima cessione, per le ulteriori cessioni: il cessionario potrà operare solo 2 cessioni qualificate (banche);
  • dopo la comunicazione dello sconto in fattura, per le ulteriori cessioni: il fornitore potrà operare ancora una cessione jolly (a chiunque) e 2 qualificate (banche).

Si ricorda che la Comunicazione 2022 dovrà essere inviata entro il 29 aprile.


Pronto il nuovo modello per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura dei bonus edilizi.

fonte immagine:https://www.sardegnaimpresa.it/bonus-edilizia-luglio-2019/

L’Agenzia delle Entrate ha divulgato le nuove regole, previste dal dl n. 4/2022 (Sostegni-ter) che limitano la cessione del credito per i bonus edilizi. Il Provvedimento recante “Disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per l’esercizio delle opzioni relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riqualificazione energetica, riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”, ha lo scopo di adeguare il meccanismo di cessione del credito alle ultime disposizioni restrittive previste dal decreto Sostegni-ter.

L’articolo 28 di tale decreto, infatti, ha eliminato la possibilità di effettuare le cessioni del credito successive alla prima per il Superbonus e gli altri bonus cedibili. In base alle nuove indicazioni, a partire dal 27 gennaio 2022, è possibile effettuare una sola cessione, senza possibilità di ulteriori cessioni “a catena”; ciò significa che il cessionario del credito non può cederlo a sua volta.

Il provvedimento approva il nuovo modello per la comunicazione dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, nonché le relative istruzioni e specifiche tecniche, che tengono conto delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2022 (legge n. 234/2021) e del decreto Sostegni ter (dl n. 4/2022), in relazione agli interventi per i quali sono esercitabili le opzioni e all’obbligo di apporre il visto di conformità alla comunicazione. Il modello aggiornato sostituisce il precedente (con provvedimento dell’8 agosto 2020) ed i contribuenti lo potranno utilizzare a partire dal 4 febbraio 2022 per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi.

A partire dal 4 febbraio 2022, una volta esaurite le operazioni di aggiornamento del software, il nuovo modello potrà essere utilizzato per gli interventi di importo complessivo non superiore a 10mila euro e per i lavori in edilizia libera, senza necessità del visto di conformità. Inoltre l’Agenzia rende noto che ci sono 10 giorni in più per trasmettere la comunicazione di cessione per i crediti interessati dalla disciplina transitoria prevista dal decreto Sostegni-ter. Non più entro il 6 febbraio, dunque, ma fino al 16 dello stesso mese.

È previsto, tuttavia, un periodo transitorio, per il quale i crediti che – alla data del 7 febbraio 2022 – sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, possono essere oggetto di una ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. Tutto ciò a patto che, prima del 7 febbraio 2022, sia stata trasmessa la comunicazione all’Agenzia delle entrate, a prescindere dal numero di cessioni avvenute prima di questa data. Ora, in considerazione dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica della comunicazione delle opzioni, un provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate, di prossima emanazione, prorogherà dal 7 febbraio al 17 febbraio 2022 il termine prima del quale devono essere inviate le Comunicazioni per le opzioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022. Pertanto, la disciplina transitoria si applica ai crediti ceduti per i quali la relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate sia validamente trasmessa prima del 17 febbraio 2022 (ossia entro il 16 febbraio 2022).


COVID-19 E CONGEDO PARENTALE STRAORDINARIO: PROROGA AL 31 LUGLIO 2020

Il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 (decreto Cura Italia) ha introdotto una nuova forma di congedo a favore dei genitori, anche affidatari, per contrastare l’emergenza Covid-19: il congedo parentale straordinario.

Non si tratta altro che di un nuovo strumento giuridico che permette alternativamente a entrambi i genitori lavoratori con figli di età inferiore ai 12 anni di godere, individualmente o in coppia, fino a 15 giorni al mese di permessi retribuiti al 50% dello stipendio. Tutto questo a patto che nel nucleo familiare non vi sia l’altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa, oppure sia disoccupato o non lavoratore. Il limite dei 12 anni di età non si applica per i figli disabili in situazione di gravità accertata ai sensi della legge 104 che frequentino la scuola o che siano ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. La possibilità di fruire dei 15 giorni di congedo Covid-19 vale anche per i genitori con figli di età compresa tra i 12 e i 16 anni: per loro, però, non è riconosciuta alcuna indennità.

Il congedo parentale straordinario, attivo dal 5 marzo 2020, spetta a lavoratori dipendenti privati, lavoratori dipendenti pubblici (che devono fare domanda alle loro amministrazioni) e lavoratori autonomi e iscritti alla gestione separata. Inoltre, può essere fruito a giornate singole, ma non può essere fruito a ore.

Questo nuovo strumento giuridico segue il modello del congedo parentale ordinario, che è stato introdotto dal Testo Unico in materia di sostegno alla maternità e alla paternità, che disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di tutti i figli (naturali, adottivi e in affidamento), emanato con il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.

In forza dell’art. 32 del Testo unico, per ogni bambino, nei primi suoi dodici anni di vita, ciascun genitore, indipendentemente dalla situazione lavorativa in cui si trova l’altro, ha diritto di astenersi dal lavoro, per un determinato periodo, continuativo o frazionato.

Il limite di età del minore previsto dall’art. 32 del Testo Unico è stato elevato ai dodici anni soltanto con il d.lgs n. 80/2015. Inizialmente, infatti, il limite di età del minore era di otto anni.

L'art. 7, comma 1, lettera b), del d.lgs. n. 80/2015 ha confermato la possibilità di fruizione del congedo parentale su base oraria, rinviando la disciplina concreta alla contrattazione collettiva, anche di livello aziendale, ma prevedendo che, in assenza di determinazioni contrattuali collettive, ogni genitore lavoratore può scegliere la fruizione su base oraria, in misura non superiore alla metà dell'orario medio giornaliero del periodo di paga (quadrisettimanale o mensile) che ha preceduto immediatamente quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

L'art. 9 del d.lgs. n. 80/2015 (modificando l'art. 34 del d.Lgs. n. 151/2001), oltre a innalzare ai primi 6 anni di vita del bambino (anziché ai primi 3 anni) il limite entro il quale il congedo parentale dà diritto ad una indennità pari al 30% della retribuzione, ha spostato fino all'ottavo anno di vita del bambino la fruizione dell'indennità in caso di redditività individuale minima (quando il reddito individuale del genitore interessato sia inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo di pensione INPS).

Il congedo parentale straordinario può essere fruito anche da parte di chi ha esaurito il congedo parentale ordinario.

Con l’entrata in vigore del decreto Rilancio, la durata del congedo straordinario passa da 15 a 30 giorni e la fruizione, oggi possibile fino al perdurare dello stop delle lezioni, è prorogata al 31 luglio 2020. Inoltre, resta confermato che la fruizione del congedo spetta in via alternativa da uno solo dei genitori per nucleo familiare, a condizione che in famiglia non vi sia altro genitore beneficiario di ulteriori sostegni al reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa o disoccupato o non lavoratore. Nel caso di figli disabili gravi, iscritti a scuole di ogni ordine e grado ospitati in centri diurni di assistenza, il congedo spetta ai genitori, anche affidatari, lavoratori (dipendenti o autonomi o parasubordinati) indipendentemente dall’età del figlio.

L’alternativa al congedo parentale straordinario per contrastare l’attuale emergenza sanitaria è costituita dal bonus baby sitter, che con il decreto Rilancio passa da 600 a 1200 euro (da 1.000 a 2.000 euro per il personale sanitario) e si estende ai centri estivi. L'obiettivo è quello di fornire un sostegno economico alle famiglie più in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19 per assistere i figli fino a 12 anni di età.


Approvata in Senato la Legge di Bilancio 2020.

fonte immagine:https://www.occhionotizie.it/legge-bilancio-2020-cosa-prevede-testo-novita/

Dopo l’approvazione in Senato, con voto di fiducia del 16 dicembre, la legge di Bilancio 2020, passa ora alla Camera (dove dovrebbe essere votata il 22-23 dicembre). L’approvazione definitiva, e la pubblicazione in Gazzetta, dovrà avvenire entro il 31 dicembre 2019. Poche novità e tante conferme, la Legge di Bilancio per il 2020 ha confermato le detrazioni fiscali in scadenza a fine 2019 (ecobonus e bonus ristrutturazioni) e inserito nel nostro ordinamento il bonus facciate, il cui funzionamento sarà meglio definito nei prossimi mesi con i necessari provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate.

Per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la Legge di Bilancio ha esteso fino al 31 dicembre 2020 la possibilità di beneficiare della detrazione del 50% delle spese sostenute con un limite massimo di spesa di 96.000 euro per ciascuna unità Immobiliare. L'agevolazione potrà continuare ad essere richiesta per le spese sostenute nell’anno, secondo il criterio di cassa, e dovrà essere suddivisa fra tutti i contribuenti che possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l’immobile sul quale sono effettuati gli interventi.

Viene riconfermato anche per il 2020 il bonus mobili che prevede un detrazione del 50% per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di ristrutturazione. Per ottenere tale bonus sarà necessario che la data dell’inizio dei lavori di ristrutturazione preceda quella in cui si acquistano i beni. Non è fondamentale, invece, che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’immobile. La data di avvio dei lavori può essere dimostrata, per esempio, da eventuali abilitazioni amministrative o dalla comunicazione preventiva all’Asl, se è obbligatoria. Per gli interventi che non necessitano di comunicazioni o titoli abilitativi, è sufficiente una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

Confermato anche l'ecobonus che prevede una detrazione dal 50 all'85% delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica degli edifici.

La legge Crescita aveva introdotto lo sconto diretto per ecobonus e sismabonus: i contribuenti potevano così chiedere l’applicazione della detrazione direttamente in fattura e le imprese, in teoria, potevano recuperare l’importo in compensazione in 5 anni. Questo particolare tipo di “sconto” ha però sin da subito suscitato non pochi dubbi sia tra le imprese sia tra i professionisti perché di fatto avrebbe agevolato solo le grandi imprese. La Legge di Bilancio 2020 ha però quasi del tutto cancellato tale sconto: sarà ammesso solo per gli interventi per le parti comuni degli edifici condominiali, con importi pari o superiori a 200.000 euro.

Una novità anticipata sin dalla prima bozza della Legge di Bilancio è il bonus facciate che prevede per il 2020 una detrazione pari al 90% delle spese documentate relative agli interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Si tratta di un credito di imposta del 90%, valido per il 2020, sulle spese sostenute per il restauro ed il recupero delle facciate degli edifici esistenti. Tali edifici , però, devono essere ubicati nelle zone “A” o “B” del PUG/PRG, ossia nei centri storici oppure nelle zone parzialmente o totalmente edificate. L’agevolazione mira, quindi, alla riqualificazione del patrimonio edilizio nazionale ed al decoro urbano, con effetti sicuramente positivi anche per il settore edile.

La cedolare secca resta al 10% sugli affitti a canone concordato.