Posts tagged with “codice della strada”

ILLEGITTIMA L’INSTALLAZIONE DI AUTOVELOX DA PARTE DEL COMUNE SU TUTTE LE STRADE IN MANIERA ILLIMITATA

autovelox.jpg

Con l’ordinanza n. 776 del 19 gennaio 2021 la Suprema Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di circolazione stradale, stabilendo che il Comune non può installare rilevatori della velocità su tutto il territorio illimitatamente. La vicenda traeva origine dalla notifica di un verbale di contestazione per violazione dell’art. 142 C.d.S. a un conducente da parte del Servizio di Polizia Municipale. Il conducente impugnava il verbale in questione con ricorso al Giudice di Pace, che lo annullava ritenendo che nel verbale notificato dal Comune non ci fosse alcun riferimento agli estremi del decreto prefettizio L. n. 168/2002, ex art. 4, di individuazione delle strade in cui era consentito il rilevamento della velocità mediante dispositivi elettronici senza obbligo di contestazione immediata. In sede di Appello, il Tribunale, in riforma della prima decisione, rigettava la proposta opposizione al verbale. Il conducente ricorreva così in Cassazione, davanti alla quale, tra i vari motivi sollevati, lamentava il vizio di violazione e falsa applicazione di legge (art. 2 C.d.S.), dal momento che nel verbale impugnato mancava ogni riferimento al decreto prefettizio di individuazione. I Giudici di legittimità ritenevano detto motivo fondato. In particolare, confermando il fatto che il verbale non contenesse alcun riferimento al decreto prefettizio, gli Ermellini affermavano che è illegittimo da parte del Comune installare rilevatori della velocità illimitatamente su tutto il territorio. Infatti, “l'ambito territoriale di utilizzo dei dispositivi di accertamento della velocità è circoscritto chiaramente solo alle autostrade, strade urbane principali, strade extraurbane secondarie e strade urbane di scorrimento, così come classificate dall'articolo 2 C.d.S”; conseguentemente, nelle strade non rientranti (come quella del caso in esame), è sempre necessario il provvedimento prefettizio di autorizzazione ad usare dispositivi elettronici automatici senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità. Dunque, “la mancata indicazione del decreto prefettizio nel verbale di contestazione integra un vizio di motivazione del provvedimento sanzionatorio, che pregiudica il diritto di difesa e non è rimediabile nella fase dell'opposizione”.

AVV. GIUSEPPINA MARIA ROSARIA SGRO'


Autovelox: l’approvazione preventiva vale come omologazione?

codice-della-strada.jpg

L’omologazione è un procedimento che ha natura tecnica ed è volto a garantire la funzionalità e la precisione dell’autovelox e non può essere equiparato, sul piano giuridico, all’approvazione preventiva

L’omologazione dell’autovelox

Nel caso in esame il Tribunale di Treviso era stato chiamato a pronunciarsi, in veste di giudice di secondo grado, in relazione ad un verbale adottato dalla polizia locale con cui veniva accertato il superamento del limite di velocità da parte di un autoveicolo. Il Tribunale aveva rigettato l’appello proposto dal Comune interessato, confermando gli esiti cui era giunto il Giudice di Pace. In particolare, il Tribunale aveva ritenuto che, poiché l’accertamento del superamento del limite di velocità era avvenuto tramite un’apparecchiatura elettronica che non era stata preventivamente omologata ai sensi di legge ed essendo intervenuta esclusivamente l’approvazione preventiva dell’autovelox, tale accertamento non poteva ritenersi valido, conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore.

L’approvazione quale passaggio propedeutico all’omologazione

La Corte di Cassazione, con ordinanza n. 10505/2024, ha rigettato il ricorso proposto dal Comune interessato e ha compensato integralmente le spese di giudizio tra le parti. Nella specie, la Suprema Corte ha anzitutto introdotto la questione giuridica sottoposta al suo vaglio, consistente nello stabilire se “possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all’omologazione la sola preventiva approvazione dell’apparecchio”. In ordine a tale quesito la Corte ha dunque ripercorso il quadro normativo di riferimento da cui ha ritenuto potersi evincere che “il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (..) al fine di procedere all’omologazione (..) dell’apparecchio di rilevazione elettronica della velocità”. Sulla scorta delle norme del nostro ordinamento che regolano l’istituto in esame, la Corte ha pertanto ritenuto “condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, poiché l’autorizzazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio (…), mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento”. Invero, ha aggiunto il Giudice di legittimità “L’omologazione (..) consiste in una procedura che (..) ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso”.

La Corte ha poi proseguito il proprio esame mettendo in evidenza come, dall’insieme di norme contenute nel codice della strada che regolano la materia in esame, emerga come non possa ritenersi sussistente alcuna equiparazione tra approvazione ed omologazione.

In ragione di tale esame la Suprema Corte ha dunque ritenuto non condivisibili le ragioni edotte dal ricorrente e ha pertanto provveduto al rigetto del ricorso proposto.