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Nuovo Codice degli Appalti 2023

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Novità: Lo scorso 1° aprile è entrato in vigore il Nuovo Codice degli Appalti le cui principali disposizioni acquisteranno efficacia dal 1° luglio 2023. Per consentire ai professionisti del settore di ottenere una preparazione completa sull'argomento e applicare le nuove competenze nel lavoro quotidiano, abbiamo organizzato un PERCORSO FORMATIVO TEORICO-PRATICO composto da 4 webinar in diretta sul tema dei contratti di lavori, servizi e forniture. Obiettivo del webinar è fornire una conoscenza, il più completa possibile, sul nuovo codice degli appalti pubblici, trattando il tema dei contratti di lavori, servizi e forniture. Questo vuol dire, non solo indagare le sostanziali novità dello stesso e quindi garantire un tempestivo aggiornamento professionale, ma anche racchiudere tutte le informazioni in una disamina completa, in modo da fornire nozioni sulla materia a 360 gradi. Il webinar si propone di formare i professionisti sulle più importanti problematiche tecniche, amministrative e giuridiche del settore, anche attraverso il confronto con la normativa ormai abrogata. Verranno trattate le fasi principali di un appalto: dalla programmazione all’esecuzione con indicazioni teorico-pratiche fondamentali per gestire la transizione normativa. Verranno analizzate le relazioni e gli allegati del Codice in maniera organica rispetto alle norme, così da presentare una overview completa su ogni singolo argomento. I docenti affronteranno i contenuti di programma con un taglio tecnico-pratico, in maniera da agevolare la comprensione anche attraverso il coinvolgimento degli utenti.

Calendario degli eventi

appuntamento del 24 maggio ore 15:00 - 17:00 Rup, compiti e responsabilità e programmazione e progettazione di servizi, forniture e lavori.

appuntamento del 29 maggio ore 15:00 - 17:00 Procedure di gara: requisiti, garanzie e selezione. Procedure di affidamento.

appuntamento del 5 giugno ore 15:00 - 17:00 Esecuzione del contratto: direzione dei lavori e le modifiche del contratto.

appuntamento del 12 giugno ore 15:00 - 17:00 Esecuzione del contratto: il collaudo dei lavori e le contestazioni.

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ANAC: approvata la realizzazione del Fascicolo virtuale per gli operatori economici

fonte immagine:https://www.linkedin.com/pulse/avvio-fascicolo-virtuale-operatore-economico-le-indicazioni-athos-srl/?trk=articles_directory&originalSubdomain=it

In data 21 dicembre 2021, Anac rende noto di aver approvato la realizzazione del Fascicolo digitale per gli operatori economici, favorendo così una reale riduzione degli oneri in capo agli operatori del settore e delle stazioni appaltanti. Si tratta del primo passo concreto nel processo di semplificazione delle procedure di gara, una delle misure in materia di contratti pubblici previste dal PNRR e dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77.

I recenti interventi normativi di modifica dell’articolo 81 del codice dei contratti pubblici, d.lgs. 50/2016, realizzati su iniziativa e con il contributo dell’Autorità, unitamente alle previsioni in materia di digitalizzazione delle procedure di gara contenute nell’articolo 44 del medesimo codice, consentono la razionalizzazione e semplificazione delle procedure di affidamento, con conseguente riduzione dei tempi e dei costi per la partecipazione e per il relativo svolgimento. Tra gli strumenti di semplificazione rientrano il Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), previsto dall’articolo 85 del codice dei contratti pubblici e il Fascicolo Virtuale dell’Operatore Economico (FVOE) previsto dall’articolo 81, comma 4-bis), d.lgs. 50/2016. Il primo consente di digitalizzare e standardizzare le dichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini della partecipazione. Il secondo permette di inserire e gestire, attraverso il fascicolo di ciascun operatore economico, le informazioni e i documenti utili alla dimostrazione dei requisiti generali e speciali e di utilizzarli per la partecipazione a diverse procedure di gara. L’accesso al FVOE potrà essere consentito, ai sensi dell’articolo 81, comma 4-bis, d.lgs. 50/2016 agli Organismi di attestazione, per le verifiche di competenza, e agli stessi operatori economici, per i dati di loro pertinenza. Gli strumenti descritti consentono di ridurre il rischio di errori, omissioni e false dichiarazioni involontarie, a beneficio del corretto e spedito svolgimento delle operazioni di gara e con effetto deflattivo del contenzioso.

La prima versione del FVOE sarà operativa a partire dal mese di marzo 2022 e consentirà di svolgere le seguenti attività:

  • verifica del mantenimento dei requisiti in fase di esecuzione su aggiudicatario e subappaltatori, come richiesto dal nuovo articolo 81, comma 1, del codice dei contratti pubblici;
  • utilizzo del FVOE per tutte le procedure di affidamento;
  • istituzione dell’elenco degli operatori economici già verificati previsti dall’articolo 81, comma 4-bis, del codice dei contratti pubblici. L’obiettivo è anticipare il più possibile gli effetti positivi collegati alla possibilità di riutilizzo della documentazione acquisita nel FVOE.

Anac, inoltre, sta lavorando per portare a compimento le iniziative relative alla razionalizzazione e alla interoperabilità delle banche dati attualmente operanti. L’obiettivo è individuare standard condivisi affinché gli enti certificatori integrino le proprie basi informative con la BDNCP. Così come le piattaforme delle stazioni appaltanti.


Appalti pubblici: nuove soglie comunitarie in vigore dal 1 gennaio 2022

fonte immagine:https://mit.gov.it/comunicazione/news/line-la-consultazione-sul-codice-dei-contratti-pubblici

Dal 1 gennaio 2022, come previsto dall'art. 35, comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti), entrano in vigore le nuove soglie di rilevanza superate le quali trova applicazione la normativa comunitaria sugli appalti pubblici, tali soglie, infatti, verranno aggiornate con i recenti provvedimenti pubblicati della Commissione europea.

I nuovi Regolamenti pubblicati sulla GUCE L. 398 del 11 novembre 2021 sono:

  • Regolamento delegato (UE) 2021/1950 del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2009/81/CE/ del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie delle concessioni;
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1951 del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione;
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1952 del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione,
  • Regolamento delegato (UE) 2021/1953 del 10 novembre 2021 che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie di appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione.

Nei settori ordinari le soglie di rilevanza comunitaria sono le seguenti:

  • euro 5.382.000 per gli appalti pubblici di lavori e per le concessioni;
  • euro 140.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici che sono autorità governative centrali indicate nell’allegato III; se gli appalti pubblici di forniture sono aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici operanti nel settore della difesa, questa soglia si applica solo agli appalti concernenti i prodotti menzionati nell’allegato VIII;
  • euro 215.000 per gli appalti pubblici di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione aggiudicati da amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali; tale soglia si applica anche agli appalti pubblici di forniture aggiudicati dalle autorità governative centrali che operano nel settore della difesa, allorché tali appalti con-cernono prodotti non menzionati nell’allegato VIII;
  • euro 750.000 (resta inalterato l’odierno importo di 750.000 euro) per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici elencati all’allegato IX.

Invece nei settori speciali le soglie di rilevanza comunitaria sono le seguenti:

  • euro 5.382.000 per gli appalti di lavori;
  • euro 431. 000 per gli appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione;
  • euro 1.000.000 (resta inalterato l’odierno importo di 1.000.000 euro) per i contratti di servizi, per i servizi sociali e altri servizi specifici elencati all’allegato IX.