Partiamo dal presupposto che l’Autorizzazione Paesaggistica sia un atto autonomo richiesto in virtù di una specifica disciplina, con validità di cinque anni.
Negli interventi di edilizia libera l’autorizzazione de quò risulta necessaria laddove presente vincolo paesaggistico, dovendo conseguire preliminarmente all’inizio dei lavori tale atto di assenso.
Se volessimo dare uno sguardo al rapporto tra titolo edilizio ed autorizzazione paesaggistica, emerge dall’art.146 comma 9 del D.Lgs 42/2004 essere l’Autorizzazione Paesaggistica “atto autonomo e presupposto dei titoli edilizi” ragion per cui il titolo abilitativo edilizio non può essere rilasciato o reso effettivo senza il previo parere, nulla osta o autorizzazione favorevole da parte della Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali.
Resta, comunque, come da costante giurisprudenza, valevole il fatto che la mancata acquisizione non renda illegittimo il titolo edilizio, più precisamente, trattandosi di due diverse tipologie di atti, autonomi l’uno rispetto all’altro.
Le disposizioni del Testo Unico per l’Edilizia, d. P.R. 380/2001 in relazione agli atti di assenso
Nell’introdurre la disciplina urbanistico – edilizia è l’art. 1 “Ambito di applicazione” al comma 1 a riportare il testo inerisca “i principi fondamentali e generali e le disposizioni per la disciplina dell’attività edilizia” facendo comprendere al lettore, al successivo comma 2, lo stesso testo unico per l’edilizia non attenga in alcun modo quanto riguardante normative settoriali specifiche, pertanto da quel punto di vista non ne legittima la liceità. In tal senso viene precisato, anche nel disciplinare l’attività edilizia non soggetta ad alcuna comunicazione allo Sportello Unico per l’Edilizia, ovvero al protocollo del Comune per gli enti sprovvisti di S.U.E., che non possano essere iniziati i lavori, sia nel recitare “Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e ambientali contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (oggi decreto legislativo 42/2004), la normativa di tutela dell’assetto idrogeologico, e le altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia”.
Non si limita ancora il concetto disposto dal T.U.E., ripreso, ulteriormente al comma 1 dell’art.6 “Attività edilizia libera”, che testualmente recita: “Fatte salve le prescrizioni degli strumenti urbanistici comunali, e comunque nel rispetto delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell’attività edilizia e, in particolare, delle norme antisimiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all’efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, i seguenti titoli sono eseguiti senza alcun titolo abilitativo edilizio […]”, proseguendo il disposto normativo con la elencazione delle opere.
Resta inteso che il mancato conseguimento dell’autorizzazione paesaggistica sia condizione di inefficacia, ma non di validità del titolo edilizio come confermato al prima citato comma 9 dell’art.146: “i lavori non possano essere iniziati in difetto dell’autorizzazione paesaggistica, senza riferimento al titolo edilizio”.
Pronte le istruzioni per ottenere il bonus “Prima casa under 36” previsto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021). Possono beneficiarne i giovani con meno di 36 anni e un Isee non superiore 40mila euro che acquistano un’abitazione entro il 30 giugno 2022.
Con la circolare n. 12/E, firmata dal direttore dell’Agenzia delle Entrate, viene tracciato il perimetro della nuova agevolazione che punta a favorire l’acquisto della casa di abitazione da parte delle persone più giovani attraverso alcune misure di favore come l’esenzione dal pagamento dell’imposta di registro, ipotecaria e catastale e il riconoscimento di un credito d’imposta in caso di acquisto soggetto a Iva. In particolare, il documento di prassi chiarisce che il nuovo bonus si applica anche alle pertinenze dell’immobile agevolato, come il box ad esempio, e che le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono azzerate anche per gli atti soggetti a Iva. Il bonus “Prima casa under 36”, che vale per gli atti stipulati tra il 26 maggio 2021 e il 30 giugno 2022, prevede inoltre l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i mutui erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili a uso abitativo.
Le misure, pur non prevedendo l’estensione fino al 100 per cento della garanzia statale sull’acquisto di casa da parte dei giovani con meno di 36 anni di età e Isee minore o uguale a 40 mila euro, garantiscono tuttavia la copertura dell’80 per cento della quota capitale. La garanzia statale sostituisce la presenza di altri garanti nella stipula del contratto di mutuo agevolato.
Tra le misure prorogate al 31 dicembre 2022, anche le agevolazioni fiscali per gli under 36 sulle tasse e imposte legate all’acquisto della prima casa. In particolare al momento del rogito si evita il pagamento dell’imposta di registro (pari al 2% del valore catastale) e le imposte ipotecaria e catastale, pari a 50 euro ciascuna. In caso di acquisto della casa dal costruttore si verserà comunque l’Iva pari al 4 per cento del prezzo di acquisto ma tale cifra si trasformerà in credito di imposta da utilizzare per il pagamento di altre imposte su atti successivi legati alla casa, o da recuperare in sede di dichiarazione dei redditi (come da comma 7 dell’art. 64 della legge di conversione del Decreto Sostegni Bis). Anche in caso di acquisto da impresa, vale l’esenzione dall’imposta ipotecaria e catastale.
Allo stesso modo vengono calmierati i tassi di mutuo per i giovani under 36 con Isee inferiore ai 40 mila euro, che non possono eccedere i tassi medi rilevati ai fini di determinare la soglia di usura; tali tassi, fino al 31 dicembre 2021, sono fissati nell’1,94% per i mutui a tasso fisso e al 2,18% per i mutui a tasso variabile.
Sono anche esenti, ex articolo 64 della legge di conversione del Decreto Sostegni Bis, dall’imposta sostitutiva dello 0,25 per cento i finanziamenti erogati per acquisto, costruzione o ristrutturazione di immobili che abbiano i requisiti per ottenere il bonus prima casa giovani under 36.
ENEA ha attivato il servizio online Virgilio, un assistente virtuale che risponde in tempo reale ai quesiti sulle detrazioni fiscali relative agli interventi di efficienza energetica negli edifici.
Virgilio è un software della piattaforma Userbot personalizzato dai tecnici Enea del laboratorio "Supporto attività programmatiche per l’efficienza energetica" ed è stato applicato in prima battuta al Superbonus, poi esteso all’Ecobonus e infine anche al Bonus Casa, di cui saranno resi noti a breve i dati statistici. Il nuovo servizio online di ENEA è un vero e proprio assistente virtuale che, a oggi, grazie all’intelligenza artificiale, ha risposto a migliaia di messaggi in media al giorno e oltre al 90% dei quesiti posti. Per interagire con l'assistente virtuale basta avviare la chat che si apre sulla pagina web dedicata e iniziare a scrivere messaggi sintetici, quando Virgilio non riesce a rispondere, è possibile consultare una seconda pagina che riporta i quesiti di natura tecnico-procedurale. I tecnici consigliano di inserire in chat messaggi sintetici e inerenti al quesito che si vuole sottoporre, per poter ottenere risposte coerenti.
Dalla messa online di Virgilio si stima che tramite la chatbot Superbonus Enea sia riuscita a rispondere a circa 5mila messaggi in media al giorno, pari al 97% dei quesiti posti. Gli argomenti più richiesti sono stati: i requisiti di accesso a questa misura, la procedura di invio della pratica, i limiti di spesa, la preesistenza dell’impianto termico e domande relative all’isolamento delle superfici opache.
Il chatbot Ecobonus, invece, ha trattato oltre 3mila messaggi giornalieri, rispondendo al 94% dei quesiti. I cinque argomenti più richiesti dagli utenti riguardano: serramenti e infissi, caldaie, pompe di calore, la procedura di invio delle pratiche e informazioni sulla documentazione necessaria per accedere all'Ecobonus.
Il nuovo servizio digitale, sempre aggiornato agli ultimi interpelli e circolari dell’Agenzia delle Entrate, è disponibile sul portale ENEA per l’efficienza energetica alla sezione dedicata alle detrazioni fiscali e, prossimamente, al suo interno verranno integrati altri servizi per rendere ancora più immediato il supporto a cittadini, professionisti e imprese.
Un bonus di 1.000 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per la sostituzione di sanitari con nuovi apparecchi a scarico ridotto e per la sostituzione di rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. È il nuovo ‘Bonus idrico’ istituito da un emendamento alla Legge di Bilancio 2021, approvato dalla Commissione di Bilancio della Camera dei deputati. Questo nuovo bonus, inserito nell’articolo 12-bis, introdurrà un incentivo fiscale per il risparmio idrico durante le riqualificazioni edilizie.
La norma prevede la possibilità per i contribuenti persone fisiche di usufruire di 1000 euro per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica e rubinetteria con apparecchi nuovi.
Il Bonus idrico sarà finanziato dal nuovo “Fondo per il risparmio di risorse idriche” da 20 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce il limite di spesa per la misura. In questo modo, la detrazione in questione, non costituirà reddito imponibile del beneficiario e non sarà rilevante ai fini ISEE.
In fine, modalità e dei termini per l’erogazione e l’ottenimento della detrazione saranno delineati con un apposito decreto del Ministro dell’ambiente che dovrà essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge.
All’interno della detrazione saranno ammessi:
- fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di scarico non superiore a 6 litri; sono compresi anche i relativi sistemi di scarico;
- fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata non superiore a 6 litri al minuto;
- soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore a 9 litri al minuto;
- rientrano nel massimale di spesa anche le opere idrauliche e murarie collegate e gli oneri di smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.
In ogni caso, sarà possibile beneficiare della detrazione facendo richiesta entro e non oltre il 31 dicembre 2021.
“Si tratta di un risultato importante per il settore della rubinetteria sanitaria italiana, che mette in evidenza la capacità delle nostre aziende di unire ricerca nel design dei prodotti a tecnologie efficienti, in grado di fare la differenza anche dal punto di vista dell'impatto ambientale.”afferma Maurizio Bellosta, Vicepresidente AVR (Anima Confindustria) / Capogruppo Rubinetteria.
Qualora si sostituissero i 28,4 milioni di vasi “ante 1990” con nuovi apparecchi, aventi scarico massimo pari a 6 litri, si avrebbe un risparmio strutturale di acqua pari a 414 milioni di metri cubi all’anno, un risparmio di 665 milioni di euro per le famiglie italiane ed una riduzione di 2,9 milioni di tonnellate di CO2 per minore uso di energia elettrica necessaria per l’approvvigionamento e la distribuzione.
L'articolo 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 (c.d. Legge di bilancio 2020) ha previsto una detrazione fiscale del 90% dall’imposta lorda (Irpef o Ires) delle spese documentate e sostenute nell’anno 2020 per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti, anche strumentali e inclusi gli interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna. Considerato che la Legge di Bilancio prevede che il bonus facciate possa essere utilizzato "per le spese documentate, sostenute nell’anno 2020", i lavori che potranno godere dell'incentivo possono essere anche quelli cominciati nel 2019 e pagati nel 2020.
E' stabilito che gli immobili che possono usufruire della detrazione fiscale sono quelli ubicati nelle zone A o B (DM n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
- Zona A : comprende le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi.
- Zona B : include le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle zone A. Si considerano parzialmente edificate le zone in cui la superficie coperta degli edifici esistenti non sia inferiore al 12,5% (un ottavo) della superficie fondiaria della zona e nelle quali la densità territoriale sia superiore a 1,5 mc/mq.
Gli interventi agevolabili sono quelli finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna:
- interventi di pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata
- interventi su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
- interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio.
La guida dell'Agenzia delle Entrate chiarisce che possono fruire della detrazione fiscale del 90% anche altri interventi per il decoro urbano effettuati su: grondaie, pluviali, parapetti,cornicioni. Posso fruire del bonus facciate anche gli interventi su superfici confinanti con: chiostrine, cavedi, cortili, spazi interni, smaltimento, materiale, cornicioni; ma solo se visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.
Le spese ammissibili al bonus facciate sono quelle relative: all'acquisto materiali, alla progettazione e altre prestazioni professionali connesse (per esempio, perizie e sopralluoghi e rilascio dell’attestazione di prestazione energetica), all'installazione di ponteggi, allo smaltimento del materiale, l'Iva, l'imposta di bollo,i diritti pagati per la richiesta di titoli abitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo pubblico.
La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi. La cosa più interessante e che probabilmente sta portando alla scelta di sceglierlo al posto del Superbonus 110%, è che per il bonus facciate non sono previsti limiti massimi di spesa né un limite massimo di detrazione.
Allo stato attuale la scadenza prevista per il bonus facciate è il 31 dicembre 2020, ma dal Documento programmatico di bilancio - DPB inviato alla Commissione UE sono già arrivate anticipazioni circa una proroga al 31 dicembre 2021.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione fiscale, come previsto dall'art. 121 del Decreto Rilancio, i contribuenti interessati possono optare per un contributo, sotto forma di:
- sconto in fattura fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
- cessione del credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari con facoltà di successiva cessione.
I documenti da conservare sono: le fatture, le ricevuta del bonifico, le abilitazioni amministrative richieste o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà con indicazione della data di inizio lavori, la domanda di accatastamento, per immobili non censiti, le ricevute di pagamento dei tributi locali sugli immobili, se dovuti la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori e tabella millesimale, per gli interventi condominiali, il consenso ai lavori, per gli interventi fatti da chi detiene l’immobile.
Per interventi di efficienza energetica è necessario conservare anche: l'asseverazione di un tecnico abilitato, l'attestato di prestazione energetica (APE).